RIMBORSO DELL’IVA ASSOLTA NEI PAESI EUROPEI NEL 2023

 

Presentazione delle domande entro il 30 settembre 2024

 

Le imprese che sostengono costi in paesi aderenti all’Unione Europea possono recuperare l’Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi, presentando apposite istanze di rimborso all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre p.v., secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.

 

Entro il 30 settembre 2024 è possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara), l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro nell’anno 2023. La presentazione deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline.

 

Soggetti interessati

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano che abbiano versato l’imposta in altro Stato comunitario per beni acquistati o importati e servizi ricevuti. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni, ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi, del regime forfetario oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

Le condizioni per richiedere il rimborso da parte dell’impresa residente sono:

·         aver effettuato operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione Iva in Italia, tenuto conto che, in caso di applicazione del pro rata, il rimborso è riconosciuto in ragione della percentuale di detrazione ivi applicata;

·         non avere la sede della propria attività economica nello stato membro di rimborso;

·         non possedere nello stato membro di rimborso una stabile organizzazione dalla quale siano effettuate operazioni commerciali oppure;

·         non possedere un indirizzo permanente (o la residenza abituale) nello Stato membro di rimborso;

·         non aver effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso.

Non preclude il diritto al rimborso la circostanza che il soggetto passivo richiedente abbia nominato, nello Stato membro di rimborso, un rappresentante fiscale ai fini Iva (Corte di Giustizia UE causa C-323/12 del 6 dicembre 2014) o avrebbe dovuto essere identificato ai fini Iva nello stato membro di rimborso (Corte di Giustizia UE causa C-242/19 dell’11 giugno 2020).

Le regole sul rimborso sono contenute nella citata Direttiva UE e disciplinate da norme del singolo Stato; per l’Italia, le regole sono contenute nell’articolo 38-bis1 del D.P.R. 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi extra Ue con i quali sussistono rapporti di reciprocità.

 

Operazioni interessati

Rientrano tra le operazioni che danno diritto al rimborso l’acquisto e l’importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro ed in generale:

• le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;

• le prestazioni di hotel, ristorazione e catering svolte nello Stato membro;

• le prestazioni di servizi per stand, fiere e manifestazioni culturali;

• i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;

• il trasporto di persone nello Stato membro.

 

Requisiti per la domanda di rimborso

Il soggetto passivo Iva interessato a richiedere il rimborso dell’imposta assolta nell’altro Stato membro può presentare apposita istanza tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), utilizzando l’applicativo “Rimborsi IVA U.E. residenti”. La sezione del sito destinata all’istanza è disponibile al link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/rimborsi/iva-rimborsi-ue-soggetti-residenti/schedai_rimborsi_iva_ue_residenti

L’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta l’istanza telematica del contribuente, provvede ad inoltrare entro quindici giorni la richiesta allo Stato membro di rimborso, previa effettuazione dei controlli di merito, circa l’insussistenza di cause di esclusione, la completezza delle informazioni fornite e il rispetto dei requisiti richiesti dallo Stato destinatario della pratica.

La richiesta può essere respinta dall’Agenzia delle Entrate qualora il richiedente, nel periodo di riferimento:

In tali circostanze l’Ufficio respinge la domanda di rimborso, notificando al contribuente un motivato provvedimento di rifiuto, avverso il quale è ammesso ricorso.

Qualora il contribuente si accorga di aver commesso un errore in una richiesta di rimborso già inviata, potrà presentare una seconda istanza, rispettando però le stesse modalità e lo stesso termine di presentazione della richiesta originaria.

L’importo dell’Iva che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore:

·         a 400 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un periodo inferiore a un anno civile, ma non a tre mesi;

·         a 50 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un anno civile o alla parte residua di un anno civile.

 

Rimborso da parte dello Stato estero

La Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta approvata la richiesta di rimborso, lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.

 

Registrazione delle fatture estere in contabilità

Il soggetto passivo italiano che ha ricevuto nel 2021 e fino al 30 giugno 2022 una fattura dal prestatore/cedente comunitario può, alternativamente, scegliere di registrare la fattura sul registro Iva acquisti come fuori campo Iva (art. 7-quater, nel caso dei servizi in deroga e art. 7-bis nel caso dei beni), o direttamente in contabilità generale.

Per il committente/cessionario italiano l’Iva estera assolta sull’operazione diventa un maggior costo da imputare ad incremento del servizio o del bene acquistato, oppure un credito, quando si procede con la richiesta di rimborso. Alla richiesta di rimborso, in contabilità generale andrà rilevato il credito verso lo Stato estero, tenendo in considerazione che le condizioni per la richiesta di rimborso sono le stesse condizioni di detraibilità Iva previste per i soggetti residenti in quello stesso Stato.

Dal 1° luglio 2022, per gli acquisti di beni e di servizi ricevuti da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti Iva devono comunicare i dati di ogni singolo acquisto inviando al Sistema di Interscambio i documenti elettronici contraddistinti dai codici TD17, TD18 e TD19. Il documento elettronico va trasmesso al Sistema di Interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quella di ricevimento del documento (in caso di operazioni intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).

 

Adempimenti per i Clienti dello Studio

Per adempiere alle richieste di rimborso, lo Studio assiste i propri Clienti nella compilazione e trasmissione delle comunicazioni. Per ulteriori informazioni contattare lo Studio.

 

 

16/09/2024

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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