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STANDARD DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ALLA LUCE DELL'EPEDEMIA DI CORONAVIRUS
In questa fase emergenziale, correlata alla diffusione inaspettata sul nostro territorio del nuovo coronavirus, il tema dell’eventualità che sia obbligatorio, utile o inutile un aggiornamento della valutazione dei rischi biologici è un tema delicato che genera opinioni diverse.
I datori di lavoro, fermo il rispetto delle disposizioni emanate a livello nazionale e locale in continua evoluzione, dovranno effettuare attività di informazione in merito all’emergenza in corso, oltre a una valutazione della situazione con il medico competente.
Pare opportuno fornire, tramite gli strumenti ritenuti più idonei, adeguate informazioni sul tema (circolari ministeriali, circolari comunali), ribadendo l’obbligo di informare le Autorità competenti immediatamente nel caso siano venuti a contatto con parenti o conoscenti che hanno manifestato e manifestano sintomi influenzali o che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno dei Comuni della c.d. “zone rosse”.
Suggerimenti per prevenire l'esposizione del personale e della aree aziendali
E' possibile distinguere quattro livelli di rischio per gli operatori:
1. Occupazioni a rischio di esposizione molto alto [operatori sanitari (OS) che eseguono manovre che generano aerosol su pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus, OS o laboratoristi che raccolgono o manipolano campioni provenienti da soggetti noti o sospetti per aver contratto il virus].
2. Occupazioni a rischio di esposizione alto [OS adibiti a mansioni assistenziali nei confronti di pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus; OS adibiti al trasporto di pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus pandemico all’interno di ambulanze, OS che eseguono autopsie di pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus pandemico; addetti alle camere mortuarie].
3. Occupazioni a rischio di esposizione medio [lavoratori del pubblico impiego addetti agli sportelli, lavoratori nel settore del trasporto aereo e navale, personale scolastico, lavoratori del settore alberghiero, forze dell’ordine, lavoratori del commercio, in particolare addetti alle casse ecc.].
4. Occupazioni a rischio di esposizione basso [impiegati di uffici senza accesso al pubblico].
Le norme universali di protezione e prevenzione del rischio biologico hanno un valore generale e devono essere applicate ogni qualvolta si manifesti un rischio biologico potenziale, ipotetico/ occasionale:
Nel caso bassa probabilità di diffusione del contagio – ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell’intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “bassa” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti) - il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:
Nel caso di media probabilità di diffusione del contagio andranno adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione:
Valutazione del rischio biologico
Con riferimento alle “Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro” del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il sito indica che in ambito sanitario [ma ovviamente non solo sanitario] - laddove il documento di valutazione dei rischi (DVR) evidenzia la presenza di un rischio da agenti biologici - il datore di lavoro:
Gli interventi a seguito della valutazione del rischio saranno finalizzati a due obiettivi:
1. ridurre la trasmissione del virus;
2. ridurre il rischio che un lavoratore suscettibile si infetti.
L’ISPESL ha individuato tre tipi di misure da adottare:
c. Comportamentali: riguardano gli atteggiamenti da intraprendere da parte del singolo lavoratore (es. utilizzo dei dispositivi di protezione individuale) [si vedano I documenti Ispesl sull’Influenza A).
In caso di epidemia dichiarata dalle autorità sanitarie internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità OMS) e del paese (Ministero della Salute, Regione competente) il datore di lavoro deve aggiornare il documento di valutazione dei rischi, individuare misure di prevenzione e protezione, istruire, informare e formare il datore di lavoro, il tutto in stretta collaborazione con il medico competente.
Documento Ministero della Salute
Nei confronti di operatori di servizi o esercizi a contatto con il pubblico, il Ministero della Salute ha emesso il documento “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”, qui.
02/03/2020