RIVALUTAZIONE DEI BENI E PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE NEL BILANCIO 2020

 

Riaperta la possibilità di rivalutare i beni presenti al 31/12/2019

 

L’art. 110 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) ha riaperto i termini per rivalutare i beni strumentali delle imprese e le partecipazioni, apportando delle modifiche rispetto alla medesima disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 696 a 704, L. 160/2019).

 

Nello specifico, le principali novità riguardano: l’eliminazione del vincolo delle categorie omogenee, la possibilità di non dare rilevanza fiscale, ma solo civilistica alla rivalutazione e la riduzione dell’imposta sostitutiva dovuta.

 

Soggetti interessati alla rivalutazione

Sono interessate alla rivalutazione le imprese che non adottano i principi contabili nazionali (Oic) a prescindere dal regime contabile adottato. Quindi, tanto le società che le ditte individuali, tanto in contabilità ordinaria che in semplificata, con esclusione delle attività professionali.

La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio 2020, a condizione che i beni oggetto di rivalutazione fossero già presenti nel bilancio al 31/12/2019.

Le imprese che non hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

 

Beni che possono essere rivalutati

Possono essere rivalutati:

Diversamente dal passato, non occorre rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, essendo ora possibile rivalutarne anche uno solo; in tal modo, si consente la massima libertà di scelta.

La norma precisa, ove ve ne fosse bisogno, che la rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario (per i soggetti semplificati nel libro dei beni ammortizzabili) e nella nota integrativa (per i soggetti che la redigono).

 

Rivalutazione fiscale o anche solo civilistica

Come anticipato, le imprese che intendono aderire alla facoltà concessa, possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni:

·      con efficacia solo civilistica, ed in tal caso non è dovuta alcuna imposta sostitutiva;

·      con efficacia civilistica ed anche fiscale, ed in tal caso è dovuta una imposta sostitutiva del 3% dei maggiori valori, sia per i beni ammortizzabili (ad esempio, un fabbricato riscattato da leasing) che per i beni non ammortizzabili (ad esempio, un terreno).

La rivalutazione determina un incremento del valore del bene prescelto, con l’attivazione – in contropartita – di una riserva del patrimonio netto.

Nel caso di rivalutazione solo civilistica, la riserva non ha alcun regime particolare e, in caso di distribuzione, si tratta come una normale riserva di utili.

Nel caso di rivalutazione anche fiscale, la riserva soggiace al regime di sospensione di imposta, con la conseguenza che in caso di attribuzione ai soci la società dovrà versare il 24% di Ires, salve le considerazioni del paragrafo successivo.

Per chi intenda effettuare la rivalutazione solo civilistica, si rammenta che si creerà un doppio binario tra i valori contabili (superiori) e quelli fiscali (inferiori) del bene; tale disallineamento dovrà essere gestito all’interno del quadro RV del modello dichiarativo.

 

Imposta sostitutiva

Al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati dei beni appartenenti all’impresa, ancorché con effetti fiscali differiti, l’imposta sostitutiva dell’Irpef dell’Ires, dell’Irap e delle eventuali addizionali, deve essere versata nella misura unica del 3% dei maggiori valori, sia per i beni ammortizzabili, che non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre rate di pari importo, di cui:

-         la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (30 giugno/30 luglio 2021);

-         le altre due con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi (30 giugno/30 luglio 2022).

Gli importi da versare possono essere compensati con modello F24, nel rispetto di tutte le limitazioni vigenti in materia. L’imposta eventualmente non versata, infatti, sarà comunque dovuta e iscritta a ruolo con maggiorazione di sanzioni e interessi.

Il perfezionamento della rivalutazione è collegato alla compilazione dell’apposito prospetto nel modello Redditi 2021.

 

Affrancamento della riserva di rivalutazione

E’ inoltre consentita la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione (per cui “liberato”), mediante il versamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e delle eventuali addizionali, nella misura pari al 10%.

In tal caso, il saldo attivo della rivalutazione risulterà fiscalmente affrancato e liberamente distribuibile ai soci, dovendo parificare lo stesso ad una riserva di utili già tassata in capo al soggetto che ha prodotto detti utili, con la sola conseguenza che l’attribuzione ai soci comporterà l’applicazione delle regole ordinarie disposte per l’attribuzione dei dividendi.

Per ottenere tale risultato, la rivalutazione avrà un costo complessivo del 3% + 10%. Diversamente, poiché l’imposta sostitutiva viene contabilmente imputata a decremento della riserva da rivalutazione, parrebbe più corretto assolvere il 10% sul valore netto.

I soggetti in regime contabile semplificato, nel caso in cui accedano alla rivalutazione anche fiscale, non iscriveranno mai una riserva da rivalutazione, mancando per essi la voce del patrimonio netto; in tal caso, non si pongono i problemi di affrancamento sopra evocati.

 

Effetti fiscali della nuova rivalutazione con esempio

Il riconoscimento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e dell’Irap, ha effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita; pertanto i nuovi valori troveranno rilevanza dal 2021 per la deduzione delle maggiori quote di ammortamento, del calcolo del plafond delle spese di manutenzione e riparazione e del regime delle società di comodo.

Ai fini, invece, della cessione a terzi, dell’autoconsumo o della destinazione a finalità estranee al regime di impresa, la rilevanza (ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze ai fini fiscali) si ottiene solo a decorrere dall’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (dal 1° gennaio 2024).

Nel caso di cessione o altra destinazione prima di tale momento, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze in ambito fiscale si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Mancando qualsiasi efficacia dell’operazione, viene riconosciuto un credito d’imposta per la sostitutiva versata e la riserva creata perde il regime della sospensione di imposta.

Esempio: Si ipotizzi un macchinario del valore storico di 50.000 euro, con aliquota di ammortamento del 25%, completamente ammortizzato. Tale macchinario viene rivalutato di 30.000 euro, quindi, passa a 80.000 euro (50.000 + 30.000) e in contropartita 30.000 euro come saldo attivo da rivalutazione. Per conferire rilevanza anche fiscale alla rivalutazione, occorre versare il 3% su 30.000, ossia 900 euro in 3 anni (300 euro ciascuna rata). In tal modo si avrebbe un costo generato dall’ammortamento di 30.000 euro (ossia 80.000  del bene – (meno) 50.000 del fondo ammortamento) che abbatterebbe l’imponibile fiscale, consentendo un risparmio d’imposta, per ipotesi, di circa il 28% (24% Ires + 3,9% Irap), ossia di 8.400 euro totali.

La riserva di rivalutazione, volendo, può poi affrancata (in tutto o in parte) versando l’imposta sostitutiva del 10%, sempre in 3 rate. Se in data anteriore al 1.01.2024 il bene in questione è ceduto a titolo oneroso o assegnato ai soci o destinato a finalità estranee all’esercizio d’impresa o al consumo personale/familiare dell’imprenditore, la rivalutazione non viene considerata e le plusvalenze/minusvalenze si determinano sul costo del bene pre-rivalutazione.

 

Modalità di iscrizione in bilancio

In bilancio la rivalutazione può essere effettuata utilizzando una delle seguenti modalità:

1. Rivalutazione sia del costo storico sia del fondo ammortamento: consente di mantenere invariato il periodo di ammortamento;

2. Rivalutazione del costo storico: comporta un allungamento del periodo di ammortamento; tale modalità potrebbe incontrare il limite rappresentato dal valore di sostituzione del bene (costo di acquisto di un bene nuovo della stessa tipologia). Secondo la dottrina infatti il costo rivalutato non deve essere superiore a tale valore.

3. Riduzione totale o parziale del fondo ammortamento: consente di ridurre il fondo di ammortamento. Tale tecnica era stata utilizzata nelle precedenti rivalutazioni per eliminare la quota di ammortamento anticipato effettuata in esercizi precedenti ai soli fini fiscali.

I metodi contabili di cui ai numeri 2) e 3) sono di più immediata applicazione. E’ sufficiente individuare il maggior valore attribuibile ai beni ed iscriverlo a decremento del fondo di ammortamento dei beni o ad incremento dell’attivo lordo. Invece il metodo di cui al punto 1) è più complesso da gestire in quanto il maggior valore dovrà essere spalmato, nella medesima proporzione, sia ad incremento del costo storico sia ad incremento del fondo di ammortamento. Quest’ultimo consente di non mutare la lunghezza del piano di ammortamento e, conseguentemente, di ottenere un più rapido recupero del maggior valore rilevato in bilancio.

 

Considerazioni di convenienza

La norma sulla rivalutazione, se raffrontata con quelle del passato, risulta estremamente conveniente, in quanto consenti di migliorare i bilanci ed i rating aziendali, anche ai fini dell’accesso al credito, con costi molto contenuti, e se si rinuncia agli effetti fiscali (rivalutazione solo civilistica), è completamente gratuita.

 

 

05/10/2020

 

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