RIAPERTURA DELLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI CON EQUITALIA

 

La rottamazione-bis delle cartelle prevista dal decreto fiscale D.L. 148/2017

 

Con la pubblicazione in G.U. del Decreto fiscale (D.L. 148/2017) collegato alla Legge di Stabilità 2018 è stato previsto lo slittamento delle prime due scadenze di versamento della definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 (precedente rottamazione - D.L. 193/2016), con la possibilità di accedervi anche per coloro che non sono stati ammessi alla rottamazione, in quanto non in regola con i pagamenti dei piani di dilazione in essere.

Inoltre è stata anche introdotta la possibilità di accedere alla definizione agevolata per i carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

 

Con la pubblicazione dei modelli sul portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, viene “ufficializzata” la riapertura della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

Come in passato, non rileva la data di notifica della cartella di pagamento o di comunicazione al contribuente della trasmissione del carico, ma quella in cui il credito erariale è uscito dalla disponibilità dell’ente creditore (circolare 2/E/2017). E’ bene quindi che il debitore chieda la stampa dell’estratto di ruolo per conoscere l’entità delle somme definibili.

 

Nuove opportunità di definizione

L’articolo 1 del D.L. 148/2017 offre tre nuove opportunità per rottamare le somme affidate all’Agente della Riscossione. In particolare, le novità riguardano:

Ø la proroga dei termini di pagamento delle prime due rate della vecchia rottamazione;

Ø la riammissione dei ruoli esclusi dalla precedente rottamazione;

Ø la rottamazione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

 

Proroga di pagamento della precedente definizione agevolata

La precedente definizione agevolata riguardava le cartelle di pagamento affidate all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, inerenti imposte dirette ed indirette, contributi previdenziali ed assistenziali, entrate locali (per le quali il Comune si sia avvalso di Equitalia ai fini della riscossione). La richiesta di adesione alla definizione agevolata ha permesso al contribuente - che ha presentando l’istanza entro il 21 aprile scorso - di richiedere se pagare quanto dovuto:

          in unica soluzione entro il 31 luglio 2017;

          in modalità rateale con scelta da 2 a 5 rate (nel caso di pagamento in 5 rate le scadenze erano fissate al 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018 e 30 settembre 2018.

Il D.L. 148/2017 ha riammesso ai benefici della prima rottamazione i contribuenti che non sono riusciti a pagare in tutto o in parte le prime due rate in scadenza a luglio e settembre, fornendo la possibilità di regolarizzare la propria posizione, pagando quanto scaduto (prime due rate) entro il prossimo 7 dicembre 2017 senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni da parte all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il termine iniziale per la regolarizzazione era il 30 novembre, ma con l’approvazione del maxi emendamento del decreto fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2018, ha scadenza è stata differita al 7 dicembre 2017. Pare invece confermata la scadenza del 30 novembre per la scadenza della terza rata.

Pertanto, il contribuente che non ha provveduto al pagamento ha l’ultima possibilità di:

-            definire in via agevolata le cartelle di pagamento per le quali ha chiesto la definizione agevolata, versando gli importi scaduti e non versati entro il 7 dicembre o 30 novembre per la terza rata;

-            essere riammesso al piano originario di rateazione al fine della definizione agevolata delle cartelle di pagamento per le quali ha chiesto la rottamazione.

È possibile utilizzare i bollettini di pagamento che erano stati inviati originariamente. I bollettini sono disponibili anche nell’area riservata del portale dell’Agenzia Entrate-Riscossione.

 

Riammissione dei ruoli esclusi dalla precedente rottamazione

Secondo la relazione tecnica che accompagna il D.L. 148/2017, i contribuenti che si sono visti rigettare le istanze di definizione agevolata presentate, in quanto non in regola con i pagamenti delle rate scadute al 31 dicembre 2016 sono più di 53mila; si parla dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016.

La riammissione alla definizione agevolata è consentita per i contribuenti che si sono visti rigettare la richiesta già presentata entro il 21 aprile 2017 a condizione che:

          presentino una nuova richiesta di adesione utilizzando il modello DA-R entro il 31 dicembre 2017;

          versino entro il 31 maggio 2018 tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (l’importo complessivo verrà comunicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 marzo 2018);

          provvedano al versamento dei ruoli “rottamati” in unica soluzione entro il 30 settembre 2018 ovvero in 2 o 3 rate aventi scadenze successive al 31 ottobre 2018 e al 30 novembre 2018 (la liquidazione di quanto dovuto ai fini della definizione sarà comunicata entro il 31 luglio 2018).

Per questi soggetti il nuovo calendario è il seguente:

 

31 dicembre 2017

31 marzo 2018

31 maggio 2018

Adesione

Prorogata al 2 gennaio 2018 la presentazione dell'istanza di definizione all'Agente della Riscossione (DA-R) con le modalità prescelte.

 

Comunicazione

L'Agente della Riscossione comunica per posta ordinaria l'importo dei carichi definibili e di quelli scaduti.

 

Pagamento

In un'unica soluzione l'importo delle rate scadute e non coperte da vecchi piani di dilazione, pena l'improcedibilità dell'istanza e ripartire in 3 rate le somme dovute per la rottamazione.

 

Nuovo calendario per la rottamazione dei ruoli dal 1° gennaio al 30 settembre 2017

L’articolo 1, commi da 4 a 10 del D.L. 148/2017, per effetto di un richiamo quasi totale delle disposizioni che normavano la precedente rottamazione delle cartelle di pagamento (affidate all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016), ha esteso la definizione agevolata anche ai ruoli affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Per aderire è necessario inviare una istanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione utilizzando l’apposito modello DA-2017 entro il 15 maggio 2018, fruendo del pagamento dell’importo residuo del debito iscritto a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

L’Agente della Riscossione avviserà i debitori entro il 31 marzo 2018 mediante posta ordinaria della presenza di carichi per i quali alla data del 30 settembre 2017 non è ancora stata notificata la cartella di pagamento. In fase di compilazione del modello DA-2017 viene richiesto:

-          se effettuare il pagamento dell’importo “rottamato” in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 ovvero in 5 rate di pari importo con prima scadenza al 31 luglio 2018 e ultima al 28 febbraio 2019;

-          di dichiarare che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la richiesta di rottamazione ovvero di assumersi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.

In caso di presenza di rateizzazioni relative a carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, è comunque possibile presentare l’istanza di adesione alla definizione agevolata, anche nel caso in cui vi siano delle rate impagate. Il pagamento dei versamenti rateali scadenti in data successiva alla data di presentazione del modello DA-2017 è sospeso.

Dopo gli ultimi provvedimenti, il calendario è il seguente:

 

31 marzo 2018

15 maggio 2018

31 luglio 2018

Comunicazione

L'Agente della Riscossione comunica per posta ordinaria l'importo dei carichi definibili.

Adesione

La domanda deve essere presentata sui nuovi moduli DA-2017.

Pagamento

In un'unica soluzione o in 5 rate (la prima in scadenza al 31/7 e l'ultima il 28/2/2019).

 

Nuovo servizio on line "Fai D.A. te"

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con comunicato stampa del 6 novembre 2017, ha reso noto che è attivo il nuovo servizio on line “Fai D.A. te” (dove D.A. sta per definizione agevolata), per rottamare le cartelle direttamente sul web: è infatti possibile richiedere l’elenco delle cartelle “rottamabili” e presentare la domanda dall’area libera del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza necessità di inserire le credenziali d’accesso. Il servizio permette quindi di:

-         pagare, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, i debiti affidati alla riscossione nei primi 9 mesi del 2017 attraverso il modello DA-2017, da presentare entro il 15 maggio 2018;

-         regolarizzare le domande di adesione alla precedente definizione agevolata (D.L. 193/2016) respinte per mancato rispetto del requisito di essere in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016 attraverso il modello DA-R, da presentare entro il 31 dicembre 2017.

Il comunicato informa che è disponibile anche un nuovo servizio on line per chi non ha pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017: sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile richiedere copia della comunicazione delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento, accedendo nell’apposita sezione dedicata alle “rate scadute e nuovo termine”.

 

Entità del risparmio in caso di definizione

Ai debitori viene data la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Restano invece dovuti la sorte capitale (l’imposta, il tributo o il contributo assistenziale), gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio esattoriale, da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, oltre alle spese per eventuali procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.

Nel caso invece di contravvenzioni stradali, occorrerà versare per intero la multa, nonché l’aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciate le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della Legge 689/81 e gli interessi di mora.

 

Sospesi con Equitalia sanabili

E’ possibile definire i carichi inclusi in ruoli, affidati all’Agente della Riscossione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 settembre 2017. Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’Agente della Riscossione.

Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’Ici, l’Imu o alla tassa sui rifiuti, rientrano automaticamente nella rottamazione. Per i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada la definizione è ammessa unicamente per le somme aggiuntive alla sanzione.

 

Ruoli non definibili in modo agevolato

Restano invece fuori dalla nuova procedura agevolata i ruoli relativi a:

û l’Iva riscossa all’importazione;

û le somme recuperate per aiuti di Stato;

û i crediti da danno erariale per condanna della Corte dei Conti, B.Italia e Consob;

û le risorse comunitarie, come i dazi e le accise;

û le sanzioni pecuniarie di natura penale;

û le sanzioni per violazioni al codice della strada ma attenzione perché per queste ultime la definizione è ammessa ma unicamente in relazione alle somme aggiuntive alla sanzione.

 

Effetti sulla presentazione dell’istanza

La presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata ha l’effetto di interrompere le azioni esecutive / cautelari dell’Agente della Riscossione con riferimento alle somme / carichi iscritti a ruolo ed oggetto della definizione stessa.

In particolare, a seguito della presentazione del modello:

a) sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa;

b) sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;

c) l’Agente della Riscossione, relativamente ai carichi / somme oggetto della richiesta di definizione agevolata, non può:

- avviare nuove azioni esecutive;

- iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche;

- proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata.

 

Definizione parziale di ruoli con rate in scadenza

La definizione agevolata è applicabile anche per i soggetti:

In tal caso, per la definizione della cartella:

a) si tiene conto delle sole somme in generale dovute in sede di rottamazione, e, dunque, vanno scomputati i soli importi già versati a titolo di:

- capitale e interessi inclusi nei carichi affidati

- aggio e rimborso spese per procedure esecutive

- spese di notifica della cartella di pagamento

b) restano acquisite e non rimborsabili le somme versate a titolo di:

- sanzioni incluse nei carichi affidati

- interessi di mora e interessi di dilazione per il rateizzo

- sanzioni/somme aggiuntive ex D.Lgs. 46/99

riconducibili, cioè, alle somme che in generale rimangono dovute in sede di rottamazione.

 

Contenziosi tributari in corso

Ne caso di iscrizioni provvisorie a ruolo, a seguito ricorsi presentati alle Commissioni Tributarie, con la presentazione della domanda si assume l’impegno a rinunciare allo stesso. Tale impegno produce però effetti solo se e quando la definizione si perfeziona con il pagamento tempestivo di tutte le rate.

 

Verifica ai Clienti dello Studio

Ai Clienti dello Studio che ne faranno richiesta, saranno fornite tutte le informazioni utili per valutare i costi della definizione e fornita assistenza nella presentazione delle istanze.

 

 

24/11/2017

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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