ROTTAMAZIONE BIS DEI RUOLI CON EQUITALIA

 

La nuova rottamazione delle cartelle prevista dal decreto fiscale D.L. 148/2017

 

La nuova rottamazione delle cartelle con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, prevista dal decreto fiscale (D.L. 148/2017), approvato venerdì scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale riguarda i carichi dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. La sanatoria è concessa anche a chi non ha versato le rate dei piani di dilazione precedentementi.

 

Come in passato, non rileva la data di notifica della cartella di pagamento o di comunicazione al contribuente della trasmissione del carico, ma quella in cui il credito erariale è uscito dalla disponibilità dell’ente creditore (circolare 2/E/2017). E’ bene quindi che il debitore chieda all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la stampa dell’estratto di ruolo per conoscere l’entità delle somme definibili.

 

Nuovo calendario per la rottamazione-bis

Entro il 31 marzo 2018 l’Agente della Riscossione comunica per posta ordinaria al debitore l’importo dei carichi definibili dei quali non è ancora stata ufficializzata l’esistenza. La mancata trasmissione di tale comunicazione non esime il contribuente dal rispetto dei termini di legge.

Dopo gli ultimi provvedimenti, il calendario è il seguente:

 

31 marzo 2018

15 maggio 2018

30 giugno 2018

Comunicazione

L'Agente della Riscossione comunica per posta ordinaria l'importo dei carichi definibili.

Adesione

La domanda deve essere presentata su appositi moduli, che al momento non sono ancora disponibili.

Importo dovuto

L'Agente della Riscossione comunica l'importo da versare, in un numero massimo di 5 rate.

 

Si ricorda che in pendenza di definizione, non si determina l’interruzione delle operazioni di recupero coattivo, salvo che non si provveda alla presentazione della domanda. Pertanto il debitore che ne ha interesse e vantaggio potrebbe anticipare i tempi di presentazione della domanda per prevenire misure cautelari (fermo e ipoteca) o peggio ancora esecutive (pignoramento presso terzi). Pertanto, se si è ricevuta una intimazione di pagamento propedeutica all’ipoteca, oppure se si teme che venga aggredito il conto bancario o lo stipendio, si ha l’esigenza di inoltrare quanto prima l’istanza.

 

Entità del risparmio in caso di definizione

Ai debitori viene data la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Restano invece dovuti la sorte capitale (l’imposta, il tributo o il contributo assistenziale), gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio esattoriale, da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, oltre alle spese per eventuali procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.

Nel caso invece di contravvenzioni stradali, occorrerà versare per intero la multa, nonché l’aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciate le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della Legge 689/81 e gli interessi di mora.

 

Sospesi con Equitalia sanabili

E’ possibile definire i carichi inclusi in ruoli, affidati all’Agente della Riscossione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 settembre 2017. Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’Agente della Riscossione.

Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’Ici, l’Imu o alla tassa sui rifiuti, rientrano automaticamente nella rottamazione. Per i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada la definizione è ammessa unicamente per le somme aggiuntive alla sanzione.

 

Ruoli non definibili in modo agevolato

Restano invece fuori dalla nuova procedura agevolata i ruoli relativi a:

û l’Iva riscossa all’importazione;

û le somme recuperate per aiuti di Stato;

û i crediti da danno erariale per condanna della Corte dei Conti, B.Italia e Consob;

û le risorse comunitarie, come i dazi e le accise;

û le sanzioni pecuniarie di natura penale;

û le sanzioni per violazioni al codice della strada ma attenzione perché per queste ultime la definizione è ammessa ma unicamente in relazione alle somme aggiuntive alla sanzione.

 

Rapporti con la precedente definizione dei ruoli

Per chi ha aderito alla precedente rottamazione dei ruoli, introdotta con il D.L. n. 193/2016 (c.d. Collegato alla Finanziaria 2017), non è più condizione indispensabile, per accedere alla nuova rottamazione, aver pagato le rate scadute. Non sarà necessario verificare di essere in regola con i pagamenti delle rate, a prescindere dal fatto che la dilazione sia decaduta o meno.

Il decreto fiscale dispone ora che i termini in scadenza a luglio e a settembre 2017 riferiti alla rottamazione sono prorogati al 30 novembre 2017.

 

Esclusi dalla precedente definizione dei ruoli

Il nuovo decreto fiscale prevede anche laccesso alla definizione dei ruoli da parte di chi era stato escluso dal precedente beneficio, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute alla data del 24 ottobre 2016. Per questi soggetti il nuovo calendario è il seguente:

 

31 dicembre 2017

31 marzo 2018

31 luglio 2018

Adesione

Prorogata al 2 gennaio 2018 la presentazione dell'istanza di definizione all'Agente della Riscossione con l'indicazione delle modalità prescelte.

Comunicazione

L'Agente della Riscossione comunica l'importo del debito pregresso scaduto e non versato. Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione entro il 31 maggio 2018.

Importo dovuto

L'Agente della Riscossione comunica l'importo da versare con il piano di rateazione prescelto (da 1 a 3 rate).

 

Le rate scadute nel 2016 dovranno essere versate in un’unica soluzione entro la fine di maggio 2018. Limporto dovuto per la definizione va invece pagato in un massimo di 3 rate: settembre, ottobre e novembre 2018.

 

Effetti sulla presentazione dell’istanza

La presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata ha l’effetto di interrompere le azioni esecutive / cautelari dell’Agente della Riscossione con riferimento alle somme / carichi iscritti a ruolo ed oggetto della definizione stessa.

In particolare, a seguito della presentazione del modello:

a) sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa;

b) sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;

c) l’Agente della Riscossione, relativamente ai carichi / somme oggetto della richiesta di definizione agevolata, non può:

- avviare nuove azioni esecutive;

- iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche;

- proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata.

 

Definizione parziale di ruoli con rate in scadenza

La definizione agevolata è applicabile anche per i soggetti:

In tal caso, per la definizione della cartella:

a) si tiene conto delle sole somme in generale dovute in sede di rottamazione, e, dunque, vanno scomputati i soli importi già versati a titolo di:

- capitale e interessi inclusi nei carichi affidati

- aggio e rimborso spese per procedure esecutive

- spese di notifica della cartella di pagamento

b) restano acquisite e non rimborsabili le somme versate a titolo di:

- sanzioni incluse nei carichi affidati

- interessi di mora e interessi di dilazione per il rateizzo

- sanzioni/somme aggiuntive ex D.Lgs. 46/99

riconducibili, cioè, alle somme che in generale rimangono dovute in sede di rottamazione.

 

Contenziosi tributari in corso

Ne caso di iscrizioni provvisorie a ruolo, a seguito ricorsi presentati alle Commissioni Tributarie, con la presentazione della domanda si assume l’impegno a rinunciare allo stesso. Tale impegno produce però effetti solo se e quando la definizione si perfeziona con il pagamento tempestivo di tutte le rate.

 

Verifica ai Clienti dello Studio

Ai Clienti dello Studio che ne faranno richiesta, saranno fornite tutte le informazioni utili per valutare i costi della definizione e fornita assistenza nella presentazione delle istanze.

 

 

18/10/2017

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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