AL 31 LUGLIO PAGAMENTO DELLA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE CON EQUITALIA
A seguito dell'istanza di definizione dei ruoli
Scade il 31 luglio il termine per il versamento della prima e unica rata della rottamazione delle cartelle esattoriali 2017. L’appuntamento riguarda coloro che entro il 15 maggio 2018 hanno presentato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza per aderire alla definizione agevolata dei ruoli come prevista dalla manovra di fine anno 2017 (D.L. n. 148/2017).
Ricapitolando, di seguito le scadenze e le regole sulla rateazione per le tre diverse tipologie di adesione alla rottamazione 2017 introdotte dal D.L. 148/2017, che ha offerto ai contribuenti la possibilità di presentare la definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-bis”) relativamente a tre profili di cartelle/avvisi, differenziati a seconda della data in cui è stato affidato il carico all’Agente della riscossione.
Possibilità di definizione
La definizione agevolata prevedeva, sostanzialmente, le seguenti tre possibilità:
] rottamazione ruoli 2000-2016: con la riapertura della definizione agevolata, così come era stata prevista dalla norma originaria (art. 6 D.L. n. 193/2016), per coloro i quali, avendo carichi pendenti con l’ente della riscossione relativamente agli anni dal 2000 al 2016, non avevano presentato l’istanza di adesione;
] rottamazione ruoli 2000-2016 in presenza di vecchie rateazioni: era la seconda possibilità che trova conferma, anche se con qualche novità in merito ai versamenti. In pratica, si ridava la possibilità di definire i ruoli pendenti a coloro i quali avevano vecchie rateazioni in corso al 24 ottobre 2016 e non avevano provveduto a versare quanto dovuto entro il 31 dicembre 2016;
] rottamazione ruoli 2017: era possibile definire i ruoli consegnati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017.
Soggetti interessati
Contribuenti che non avevano definito i ruoli con la precedente rottamazione
I contribuenti che non avevano presentato (entro il 21 aprile 2017) istanza di adesione alla vecchia rottamazione, potevano presentare entro il 15 maggio 2018 un’istanza per rottamare i ruoli consegnati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.
Contribuenti non ammessi alla precedente rottamazione
La seconda categoria di contribuenti interessati riguardava coloro i quali non erano stati ammessi alla vecchia rottamazione per non aver versato le vecchie rate (ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973) pendenti al 24 ottobre 2016 entro il 31 dicembre dello stesso anno. Costoro, infatti, non avendo versato il pregresso venivano automaticamente esclusi dalla vecchia rottamazione.
Contribuenti con ruoli consegnati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017
La terza categoria di contribuenti potenzialmente interessati era rappresentata da coloro i quali risultavano destinatari di carichi “affidati” nel periodo gennaio-settembre 2017 anche se non ancora notificati. A questi soggetti l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato ai contribuenti lo scorso 31 marzo 2018, i carichi affidati da gennaio a settembre 2017 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non risultava ancora notificata la cartella di pagamento.
Importi da versare entro il 31 luglio p.v.
In questi giorni l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta inviando a coloro che avevano presentato la domanda di adesione entro il 15 maggio 2018, gli importi del debito da pagare per la definizione delle cartelle con la ripartizione delle somme in base al numero delle rate richieste, il prospetto di sintesi con il totale del debito ante rottamazione, il mandato per l’addebito diretto delle somme dovute da consegnare all’istituto di credito ed il bollettino postale RAV (le modalità di pagamento tra addebito diretto in conto corrente e bollettino postale RAV sono alternative).
Procedura da seguire
Tipologia di rottamazione |
Scadenza di versamento |
Carichi affidati dal 1/1/2017 al 30/09/2017 |
Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il 31/07/2018 ovvero in un massimo di 5 rate aventi scadenza la prima il 31/07/2018, la seconda il 30/09/2018, la terza il 31/10/2018, la quarta il 30/11/2018 e l’eventuale quinta il 28/02/2019. |
Carichi affidati dal 1/1/2000 al 31/12/2016, per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21/04/2017 |
Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il 31/10/2018 ovvero in un massimo di 3 rate aventi scadenza la prima il 31/10/2018, la seconda il 30/11/2018 e l’eventuale terza il 28/02/2019. |
Carichi affidati dal 1/1/2000 al 31/12/2016, per i quali era in essere una rateizzazione al 24/10/2016 e vi erano rate scadute al 31/12/2016 |
Versamento delle rate scadute e non pagate già comunicate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione in unica soluzione entro il 31/07/2018. Successivo versamento delle somme dovute ai fini della rottamazione, comunicate dalla AdeR entro il 30/09/2018 a seguito dell’avvenuto pagamento delle rate scadute, in unica soluzione entro il 31/10/2018 ovvero in un massimo di 3 rate aventi scadenza la prima il 31/10/2018, la seconda il 30/11/2018 e l’eventuale terza il 28/02/2019. |
Servizio ContiTU
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con comunicato stampa del 7 luglio 2018, ha informato che è disponibile il servizio telematico “ContiTu”, che consente al contribuente di richiedere copia della comunicazione inviata in risposta alla richiesta di definizione agevolata e decidere quali debiti si vogliono effettivamente pagare. Ad esempio, chi ha chiesto la rottamazione per 7 cartelle, ma si rende conto che potrà riuscire a pagarne soltanto 4, può scegliere i debiti che intende rottamare e la piattaforma digitale fornirà un nuovo totale e i relativi bollettini RAV indispensabili per poter saldare i debiti prescelti. Dopo aver confermato la scelta, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà all’indirizzo e-mail indicato dal contribuente i nuovi bollettini RAV con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze previste. Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione”, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero.
Benefici della rottamazione
La dichiarazione di adesione sospende il pagamento di eventuali versamenti rateali e blocca eventuali azioni esecutive relativamente ai carichi oggetto della richiesta di definizione agevolata fino alla data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute.
In particolare, a seguito della presentazione del modello:
a) vengono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa;
b) vengono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;
c) l’Agente della riscossione, relativamente ai carichi / somme oggetto della richiesta di definizione agevolata, non può:
- avviare nuove azioni esecutive;
- iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche;
- proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata.
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