DOMANDE PER LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI CON EQUITALIA ENTRO IL 15 MAGGIO

 

In arrivo le lettere per i carichi non ancora notificati

 

In questi giorni stanno arrivando circa 300mila lettere dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) ai contribuenti interessati alla seconda edizione della rottamazione, per comunicare i carichi pendenti da pagare, che non risultano ancora notificati da cartella o l’avviso.

 

Si tratta dei carichi che gli enti creditori hanno affidato al Concessionario della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 per i quali non risulta ancora notificata la cartella o l’avviso. Da qui le segnalazioni recapitate tramite posta ordinaria, per le quali il decreto fiscale collegato alla manovra 2018 prevede come termine di invio il 31 marzo.

 

Novità della comunicazione

Nella comunicazione sono indicati gli estremi del numero della cartella o dell’avviso esecutivo con cui poter identificare l’atto di riscossione, l’ente creditore che ha affidato il carico e l’ammontare del debito affidato. L’aspetto più importante è rappresentato dal “preconto” in caso di successiva decisione di aderire alla rottamazione: sono, infatti, indicati il debito che potrebbe essere oggetto di definizione agevolata, l’importo da pagare e il debito che, invece, resterebbe escluso perché non “rientra” tra i presupposti previsti dalla normativa di riferimento. Quindi i contribuenti possono già sapere quanto si dovrebbe pagare in termini complessivi per chiudere i conti, risparmiando su sanzioni e interessi di mora, per i carichi tributari.

La comunicazione non ha alcun effetto vincolante e, come viene riportato in nota, l’importo definitivo da pagare a titolo di definizione agevolata verrà comunicato dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione solo a chi presenterà la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

 

Nuove opportunità di definizione

L’articolo 1 del D.L. 148/2017 offre tre nuove opportunità per rottamare le somme affidate allAgente della Riscossione. In particolare, le novità riguardano:

Ø riammissione della definizione agevolata delle somme affidate dal 2000 al 2016, per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016, con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata;

Ø la riammissione dei ruoli per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017;

Ø la rottamazione-bis dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

 

Riammissione della definizione agevolata e non in regola con il versamento delle rate scadute

La precedente definizione agevolata riguardava le cartelle di pagamento affidate all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, inerenti imposte dirette ed indirette, contributi previdenziali ed assistenziali, entrate locali (per le quali il Comune si sia avvalso di Equitalia ai fini della riscossione). La richiesta di adesione alla definizione agevolata ha permesso al contribuente - che ha presentando l’istanza entro il 21 aprile 2017 - di richiedere se pagare quanto dovuto:

          in unica soluzione entro il 31 luglio 2017;

          in modalità rateale con scelta da 2 a 5 rate (nel caso di pagamento in 5 rate le scadenze erano fissate al 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018 e 30 settembre 2018.

Il D.L. 148/2017 ha riammesso ai benefici della prima rottamazione i contribuenti che non sono riusciti a pagare in tutto o in parte le rate scadute al 31/12/2016, ammettendo il versamento delle somme dovute per la definizione va effettuato in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate (ottobre / novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%).

Listanza di definizione va presentata, utilizzando il mod. DA 2000/17, entro il 15.5.2018 e l’Agente della Riscossione entro il 30.6.2018 comunica al debitore l’importo delle rate scadute al 31.12.2016 e non pagate. Il versamento delle rate scadute e non pagate va effettuato in unica soluzione entro il 31.7.2018 e l’Agente della Riscossione entro il 30.9.2018 comunica al debitore l’importo delle somme

dovute ai fini della definizione, le relative rate e il giorno / mese di scadenza di ciascuna di esse.

Per questi soggetti il nuovo calendario è il seguente:

 

15 maggio 2018

30 giugno 2018

31 ottobre 2018

Adesione

La presentazione dell'istanza di definizione all'Agente della Riscossione (DA 2000/17) con le modalità prescelte.

Comunicazione

L'Agente della Riscossione comunica per posta ordinaria l'importo dei carichi definibili e di quelli scaduti.

Pagamento

In un'unica soluzione o in 3 rate (ottobre/novembre pari al 80% e il restante 20% a febbraio 2019).

 

 

 

Riammissione dei ruoli scaduti per i quali non è stata presentata domanda di definizione

Anche in questo caso la definizione agevolata riguardava le cartelle di pagamento affidate all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, inerenti imposte dirette ed indirette, contributi previdenziali ed assistenziali, entrate locali (per le quali il Comune si sia avvalso di Equitalia ai fini della riscossione).

L’istanza di definizione va presentata, utilizzando il mod. DA 2000/17, entro il 15.5.2018 e l’Agente della Riscossione comunica al debitore, entro il 30.9.2018, quanto dovuto per la definizione.

Il versamento delle somme va effettuato in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate (ottobre / novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%).

Per questi soggetti il nuovo calendario è il seguente:

 

15 maggio 2018

30 settembre 2018

31 ottobre 2018

Adesione

La presentazione dell'istanza di definizione all'Agente della Riscossione (DA 2000/17) con le modalità prescelte.

Comunicazione

L'Agente della Riscossione comunica per posta ordinaria l'importo dei carichi definibili e di quelli scaduti.

Pagamento

In un'unica soluzione o in 3 rate (ottobre/novembre pari al 80% e il restante 20% a febbraio 2019).

 

 

Nuovo calendario per la rottamazione-bis dei ruoli dal 1° gennaio al 30 settembre 2017

L’articolo 1, commi da 4 a 10 del D.L. 148/2017, per effetto di un richiamo quasi totale delle disposizioni che normavano la precedente rottamazione delle cartelle di pagamento (affidate all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016), ha esteso la definizione agevolata anche ai ruoli affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Per aderire è necessario inviare una istanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione utilizzando l’apposito modello DA 2000/17 entro il 15 maggio 2018, fruendo del pagamento dell’importo residuo del debito iscritto a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

L’Agente della Riscossione avviserà i debitori entro il 31 marzo 2018 mediante posta ordinaria della presenza di carichi per i quali alla data del 30 settembre 2017 non è ancora stata notificata la cartella di pagamento. In fase di compilazione del modello DA 2000/17 viene richiesto:

-          se effettuare il pagamento dell’importo “rottamato” in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 ovvero in 5 rate di pari importo con prima scadenza al 31 luglio 2018 e ultima al 28 febbraio 2019;

-          di dichiarare che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la richiesta di rottamazione ovvero di assumersi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.

In caso di presenza di rateizzazioni relative a carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, è comunque possibile presentare l’istanza di adesione alla definizione agevolata, anche nel caso in cui vi siano delle rate impagate. Il pagamento dei versamenti rateali scadenti in data successiva alla data di presentazione del modello DA-2017 è sospeso.

Dopo gli ultimi provvedimenti, il calendario è il seguente:

 

31 marzo 2018

15 maggio 2018

31 luglio 2018

Comunicazione

L'Agente della Riscossione comunica per posta ordinaria l'importo dei carichi definibili.

Adesione

La domanda deve essere presentata sui nuovi moduli DA 2000/17.

Pagamento

In un'unica soluzione o in 5 rate (la prima in scadenza al 31/7 e l'ultima il 28/2/2019).

 

Domande di definizione

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di aderire alla rottamazione all’Agente della Riscossione presentando un’apposita istanza entro il 15.5.2018 ed utilizzando il mod. DA 2000/17 “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, disponibile sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Il modello, utilizzabile per la definizione dei carichi dal 2000 al 2006 (riammissione rottamazione) e dall’1.1 al 30.9.2017 (rottamazione-bis), va presentato direttamente allo sportello dell’Agenzia Entrate - Riscossione, oppure tramite PEC utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica nello stesso riportati. In tal caso, va allegata la copia del documento d’identità del soggetto richiedente la definizione.

Nel caso in cui il contribuente intenda definire sia carichi dal 2000 al 2016 che carichi dall’1.1 al 30.9.2017, il riquadro del mod. DA 200/17 per l’indicazione del numero di rate è “unico”, ancorché per ciascuna tipologia di rottamazione (riammissione e rottamazione-bis) sia previsto un diverso numero di rate (rispettivamente massimo 3 e massimo 5 rate).

La domanda di definizione può essere revocata, come confermato dall’Agenzia, fino al 15.5.2018, ossia fino al termine previsto per la presentazione delle istanze. A seguito della revoca non si determina la preclusione a richiedere successivamente la dilazione del debito residuo.

 

Nuovo servizio on line "Fai D.A. te"

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con comunicato stampa del 6 novembre 2017, ha reso noto che è attivo il nuovo servizio on line “Fai D.A. te” (dove D.A. sta per definizione agevolata), per rottamare le cartelle direttamente sul web: è infatti possibile richiedere l’elenco delle cartelle “rottamabili” e presentare la domanda dall’area libera del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza necessità di inserire le credenziali d’accesso.

Il comunicato informa che è disponibile anche un nuovo servizio on line per chi non ha pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017: sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile richiedere copia della comunicazione delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento, accedendo nell’apposita sezione dedicata alle “rate scadute e nuovo termine”.

 

Entità del risparmio in caso di definizione

Ai debitori viene data la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Restano invece dovuti la sorte capitale (l’imposta, il tributo o il contributo assistenziale), gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio esattoriale, da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, oltre alle spese per eventuali procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.

Nel caso invece di contravvenzioni stradali, occorrerà versare per intero la multa, nonché l’aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciate le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della Legge 689/81 e gli interessi di mora.

 

Ruoli non definibili in modo agevolato

Restano invece fuori dalla nuova procedura agevolata i ruoli relativi a:

û l’Iva riscossa all’importazione;

û le somme recuperate per aiuti di Stato;

û i crediti da danno erariale per condanna della Corte dei Conti, B.Italia e Consob;

û le risorse comunitarie, come i dazi e le accise;

û le sanzioni pecuniarie di natura penale;

û le sanzioni per violazioni al codice della strada ma attenzione perché per queste ultime la definizione è ammessa ma unicamente in relazione alle somme aggiuntive alla sanzione.

 

Effetti sulla presentazione dell’istanza

La presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata ha l’effetto di interrompere le azioni esecutive / cautelari dell’Agente della Riscossione con riferimento alle somme / carichi iscritti a ruolo ed oggetto della definizione stessa.

In particolare, a seguito della presentazione del modello:

a) sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa;

b) sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;

c) l’Agente della Riscossione, relativamente ai carichi / somme oggetto della richiesta di definizione agevolata, non può:

- avviare nuove azioni esecutive;

- iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche;

- proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata.

 

Contenziosi tributari in corso

Ne caso di iscrizioni provvisorie a ruolo, a seguito ricorsi presentati alle Commissioni Tributarie, con la presentazione della domanda si assume l’impegno a rinunciare allo stesso. Tale impegno produce però effetti solo se e quando la definizione si perfeziona con il pagamento tempestivo di tutte le rate.

 

Verifica ai Clienti dello Studio

Ai Clienti dello Studio che ne faranno richiesta, saranno fornite tutte le informazioni utili per valutare i costi della definizione e fornita assistenza nella presentazione delle istanze.

 

 

30/03/2018

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.