ROTTAMAZIONE QUATER PER LA DEFINIZIONI AGEVOLATE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

 

Nuove scadenze per i decaduti dalla rottamazione quater

 

La legge 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe pubblicata in G.U. inserisce l’art. 3-bis nel D.L. 202/2024, che introduce una nuova chance per tutti i debitori che hanno presentato la domanda di definizione agevolata per la rottamazione quater entro il 30 giugno 2023 e che sono decaduti alla data del 31 dicembre 2024.

 

Per coloro che sono decaduti alla data del 31/12/2024 dalla rottamazione quater, il piano iniziale perde definitivamente efficacia e la conseguenza è che i soggetti che hanno abbandonato la definizione agevolata non devono più preoccuparsi di rispettare le vecchie scadenze di legge, a partire già da quella del 5 marzo prossimo.

 

Nuova apertura dei termini

Rientrano pertanto nella possibilità di riammissione solo i debiti - già oggetto di un piano di pagamento della rottamazione quater - per i quali:

La riapertura non determina un rientro dei debitori nell’originario piano dei pagamenti. Tutti gli importi non versati, compresi quelli originariamente previsti per il triennio 2025-2027, confluiranno pertanto nella riapertura e saranno liquidati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), con una specifica comunicazione che verrà trasmessa entro la fine di giugno. Questo significa, in altri termini, che il debitore non dovrà rispettare un doppio piano di versamenti, quello della domanda iniziale e quello dell’istanza di riammissione, ma deve seguire solo quest’ultima, che gli verrà comunicata. In sostanza, questo significa che il debitore può “cestinare” i vecchi bollettini di pagamento.

 

Nuovo calendario delle scadenze

Accorrerà trasmettere, entro la fine di aprile, una apposita istanza all’Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base degli applicativi che verranno messi a disposizione sul sito di AdER, entro 20 giorni.

I riammessi alla rottamazione quater riceveranno un nuovo piano dei pagamenti che sostituisce integralmente quello originario.

 

30 aprile 2025

30 giugno 2025

31 luglio 2025

Adesione

Il contribuente presenta una dichiarazione all'Agente della Riscossione a mezzo pec o allo sportello.

Comunicazione

L'Agente della Riscossione comunica l'importo complessivo di quanto dovuto, il pagamento rateale e le scadenze di ciascuna rata.

Pagamento

In un’unica soluzione o a rate. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione non produce effetti.

 

Presentazione della domanda di adesione

Non appena AdER avrà pubblicato la nuova modulistica, i debitori potranno inviare le nuove domande di adesione, indicando il numero di rate entro cui intende corrispondere le somme dovute. Il numero massimo è di 10 quote, scadenti, le prime due, a luglio e novembre 2025, le altre otto nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2026 e 2027.

Nulla cambia sulle regole di decadenza dalla definizione agevolata: sarà sufficiente omettere o ritardare di oltre 5 giorni anche una sola rata per perdere tutti i benefici di legge, con ripristino quindi del debito iniziale, comprensivo di sanzioni, aggio e interessi.

 

Contribuenti in regola con la rateazione in corso

I contribuenti che sono in regola con i pagamenti, e che non sono decaduti dalla rateazione, devono invece necessariamente rispettare la scadenza del 28 febbraio p.v. o quella del 5 marzo (grazie ai cinque giorni di tolleranza), altrimenti perdono tutti i benefici della sanatoria, con ripristino quindi degli importi dovuti a titolo di sanzioni, interessi e aggio.

Dal punto di vista di chi ha sempre adottato un comportamento diligente, questo suona senz’altro come una beffa: chi non ha pagato si trova a poter rimediare in un arco temporale di due anni e mezzo, mentre non vi è perdono per chi salta, anche per un solo giorno e per la prima volta, la rata di febbraio 2025.

 

Effetti delle definizioni

La sola presentazione dell’istanza consente di anticipare alcuni vantaggi della sanatoria, che sono:

- la sospensione dei termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;

- l’Agente della Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

- il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.

 

 

26/02/2025

 

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