LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO ENTRO IL 30 APRILE 2019
La rottamazione-ter e saldo e stralcio per le cartelle di Equitalia dal 2000 al 2017
Gli articoli da 3 a 5 del D.L. 119/2018 hanno riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2017, estendendo la facoltà di definire i debiti anche alle risorse proprie UE e all’Iva riscossa all’importazione. Ai fini della definizione agevolata “rottamazione-ter” è necessario presentare l’istanza entro il 30 aprile 2019 ed effettuare il pagamento delle somme dovute entro il 31 luglio 2019 (ovvero in modalità rateale).
La Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018) ha previsto, inoltre, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica la facoltà di presentare istanza di “saldo e stralcio” delle imposte (e relative sanzioni e interessi) e dei contributi previdenziali dovuti versando una somma forfettaria derivante dal valore dell’Isee del nucleo familiare, qualora lo stesso non sia superiore a 20.000 euro.
Rottamazione-ter
I soggetti (privati, imprese, enti, etc.) interessati alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono presentare l’istanza con l’apposito modulo DA-2018/DA-2018-D entro il 30 aprile 2019.
Analogamente alle precedenti rottamazioni, il debitore beneficia dell’abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora, delle sanzioni e somme aggiuntive, e:
• riguarda i ruoli consegnati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
• prevede il pagamento del dovuto in un massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2019 e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020;
• è possibile avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della P.A.;
• col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.
Inoltre, sono state previste ulteriori misure agevolative per i contribuenti tra cui:
• una versione della rottamazione, simile a quella ordinaria, anche per le risorse proprie UE e all’Iva sulle importazioni;
• lo stralcio, automatico, dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.
La modulistica utile alla verifica dei requisiti, alle modalità di adesione e alla spiegazione delle conseguenze successive alla presentazione delle istanze è disponibile al link:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/.
Procedura e tempi
La procedura per la rottamazione-ter prevede:
- la presentazione di una istanza da parte dei contribuenti interessati entro il 30 aprile 2019;
- la risposta da parte dell’agente della riscossione entro il 30 giugno 2019;
- il versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2019.
Il nuovo calendario è il seguente:
30 aprile 2019 |
30 giugno 2019 |
31 luglio 2019 |
Adesione Il contribuente presenta una dichiarazione all'Agente della Riscossione (DA-2018) a mezzo pec o allo sportello. |
Comunicazione L'Agente della Riscossione comunica l'importo complessivo di quanto dovuto, il pagamento rateale e le scadenze di ciascuna rata. |
Pagamento A rate o in un'unica soluzione. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione non produce effetti. |
Saldo e stralcio dei debiti delle persone fisiche
Sempre entro il 30 aprile 2019 le persone fisiche con valore ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro o per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio (ai sensi dell’articolo 14-ter, L. 3/2012) possono presentare il modello SA-ST contenente l’istanza di saldo e stralcio dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti:
a) dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Iva) a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
b) dall’omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti (Inps o casse previdenziali professionali), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
La dichiarazione di volere procedere alla definizione per estinzione mediante il saldo e stralcio dei debiti derivanti dall’omesso versamento delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti comporterà la ricezione entro il 31 ottobre 2019 dell’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione forfettaria dei carichi e l’importo delle singole rate.
Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato:
- in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
- in modalità rateizzata con le seguenti scadenze: il 35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 ed il restante 15% entro il 31 luglio 2021.
La modulistica utile alla verifica dei requisiti, alle modalità di adesione e alla spiegazione delle conseguenze successive alla presentazione dell’istanza alla presentazione delle istanze è disponibile al link:
Effetti delle definizioni
A seguito della presentazione della/e domanda/e di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:
- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;
- l’Agente della Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.
Annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro
Il decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio 2019 (D.L. 23 ottobre 2018 n. 118) prevede anche l’annullamento automatico, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo (calcolato al 24 ottobre 2018) fino a 1.000 euro, risultanti da carichi affidati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della “rottamazione-ter”.
Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’elenco delle quote riferite ai medesimi crediti sarà trasmesso dall’Agente della Riscossione all’ente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica.
Non è richiesto alcun adempimento da parte del soggetto interessato.
Non possono essere annullate le cartelle relative:
û a somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
û alle risorse proprie tradizionali UE (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE) e all’Iva riscossa all’importazione.
08/04/2019