LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO CON LA "PACE FISCALE"

 

La rottamazione-ter per le cartelle di Equitalia dal 2000 al 2017

 

Il decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio 2019 (D.L. 23 ottobre 2018 n. 118), in vigore dal 24 ottobre 2018, ha reintrodotto una nuova versione della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (c.d. “rottamazione-ter”) per le somme affidate nel periodo 2000 – 2017.

 

Si tratta della versione più favorevole al contribuente, già prevista nel 2016, per coloro che hanno aderito alla “rottamazione-bis”, che possono ora ottenere il ricalcolo del debito residuo in 10 rate di pari importo da versare in 5 anni, purché, entro il 7 dicembre 2018, versino le rate di luglio-settembre-ottobre 2018.

 

Nuova rottamazione-ter

Analogamente alle precedenti rottamazioni, il debitore beneficia dellabbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora, delle sanzioni e somme aggiuntive, e:

• riguarda i ruoli consegnati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;

• prevede il pagamento del dovuto in un massimo di 10 rate da versare in cinque anni (due all’anno il 31 luglio e 30 novembre), con un tasso di interesse al 2%;

• è possibile avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;

• col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Inoltre, sono state previste ulteriori misure agevolative per i contribuenti tra cui:

• una versione della rottamazione, simile a quella ordinaria, anche per le risorse proprie UE e all’Iva sulle importazioni;

• lo stralcio, automatico, dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

 

Coordinamento tra le diverse forme di rottamazione delle cartelle

Con la rottamazione-ter vi è una riammissione per i contribuenti decaduti dalla prima sanatoria, mentre chi è entrato nella rottamazione-bis deve allinearsi ai pagamenti mancanti entro il 7 dicembre p.v.

Occorre quindi coordinare le diverse norme, anche in previsione delle imminenti scadenze.

Nella nuova rottamazione-ter sono ammessi alla definizione tutti gli affidamenti eseguiti all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 sino alla fine del 2017. Lo sconto è rappresentato dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora e l’istanza va presentata entro il 30 aprile 2019. Con la trasmissione della domanda, inoltre, si bloccano tutte le procedure esecutive e cautelari (fermo amministrativo e ipoteca).

La nuova norma si coordina con la prima rottamazione (domanda presentata entro il 21 aprile 2017), ammettendo coloro che non sono riusciti a rispettare le scadenze, non rilevando eventuali morosità riferite a dilazioni pregresse (scadenza rate luglio / settembre / novembre 2017 e aprile / settembre 2018).

Rispetto alla rottamazione-bis (domanda presentata entro il 15 maggio 2018 con pagamento in unica soluzione entro il 31.7.2018, le rate riferite a piani di dilazione in essere al 24.10.2016 scadute al 31.12.2016), sono riammessi alla nuova rottamazione (ter) i soggetti con carichi affidati dal 1° al 30 settembre 2017 ed i soggetti con carichi ante 2017 mai inclusi in precedenti istanze di definizione agevolata se pagando entro il 7 dicembre tutte le rate scadute sino a ottobre 2018. Si tratta di una rimessione in termini la cui attuazione rappresenta una condizione di accesso alla terza rottamazione. Una volta rispettata la scadenza del 7 dicembre, le somme residue, pari al 20% del totale, potranno essere pagate entro cinque anni.

I soggetti invece con carichi ante 2017 che, dopo aver presentato domanda per la prima rottamazione, se la sono vista rigettare per non aver pagato integralmente entro il mese di luglio le rate scadute a fine 2016, riferite a dilazioni pregresse, possono accedere alla rottamazione-ter senza condizioni di sorta e per il totale del carico residuo. La convenienza risulta duplice: da un lato, gli stessi possono versare gli importi a debito fruendo della dilazione di cinque anni e dall’altro non devono più preoccuparsi delle rate scadute a fine 2016, che confluiranno nella somma debitoria complessiva e subiranno la falcidia delle sanzioni ed interessi, come la generalità dei carichi affidati.

La rottamazione-ter è aperta anche ai carichi affidati all’Agente della Riscossione per i quali vi sia un contenzioso pendente. Eil caso di ruoli contenuti in cartelle di pagamento impugnate davanti al Giudice tributario, oppure ad avvisi di accertamento esecutivi confermati dai Giudici di primo grado per i quali lUfficio ha provveduto all’affidamento del carico pari ai due terzi dell’importo complessivamente preteso.

 

Procedura e tempi

La procedura per la rottamazione-ter prevede:

- la presentazione di una istanza da parte dei contribuenti interessati entro il 30 aprile 2019;

- la risposta da parte dell’agente della riscossione entro il 30 giugno 2019;

- il versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2019.

Il nuovo calendario è il seguente:

 

30 aprile 2019

30 giugno 2019

31 luglio 2019

Adesione

Il contribuente presenta una dichiarazione all'Agente della Riscossione (DA-2018) a mezzo pec o allo sportello.

Comunicazione

L'Agente della Riscossione comunica l'importo complessivo di quanto dovuto, il pagamento rateale e le scadenze di ciascuna rata.

Pagamento

A rate o in un'unica soluzione. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione non produce effetti.

 

Modulistica per aderire alla rottamazione-ter

Nella giornata del 6 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile, sul proprio sito, il modello DA-2018 che dovrà essere utilizzato ed inviato entro il 30 aprile 2019 per chiedere di essere ammessi alla rottamazione-ter dei ruoli 2000-2017 e la guida alla compilazione.

A dire il vero, si tratta della stessa modulistica, rivista ed aggiornata, già predisposta per la precedente tornata di rottamazione.

L’unica vera novità sta nella predisposizione di un ulteriore modello (modello DA-2018-D) da utilizzare per l’inedita rottamazione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea e dell’Iva riscossa all’impostazione.

Come la precedente modulistica (modello DA-2017) anche in questo caso, oltre alle sezioni destinate all’inserimento dei dati anagrafici e del domicilio che verrà utilizzato per inviare, entro il 30 giugno 2019, la “Comunicazione delle somme dovute” in risposta alla dichiarazione presentata, è presente la sezione per indicare le cartelle o avvisi che si vuole rottamare.

Come riportato anche nelle istruzioni di compilazione, per aderire alla definizione agevolata, è necessario:

- indicare il numero delle cartelle/avvisi che si intendono definire nell’apposita tabella, oppure

- allegare un elenco riepilogativo delle cartelle/avvisi che si intendono definire.

A tale proposito, valgono le seguenti avvertenze:

- se le somme da definire sono richieste dall’Agente della Riscossione con una cartella di pagamento occorre indicarne il numero;

- se, invece, si tratta di un accertamento esecutivo, occorre indicare il numero del riferimento interno presente nell’avviso di presa in carico inviato da Agenzia delle Entrate-Riscossione. In questo caso, è necessario verificare la data di affidamento;

- se, infine, si voglia rottamare un avviso di addebito ricevuto direttamente dall’INPS e affidato all’Agente della Riscossione, occorre indicare il numero dell’atto.

Da prestare anche attenzione alla scelta della rateazione barrando la casella corrispondente al versamento in unica soluzione, oppure nel numero massimo di rate (10, due all’anno con scadenza luglio-novembre dal 2019) o, infine, indicando un numero di rate da 2 a 9 se si opta per una rateizzazione “personalizzata”.

Chiudono il modello le sezioni dedicate a:

- indicazione che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione oppure che si si assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;

- dichiarazione effettuata dal titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro;

- data e firma;

- eventuale delega.

 

Effetti della definizione

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2019). La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;

- l’Agente della Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

- il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.

 

Ricalcolo per chi ha aderito alla rottamazione-bis

Come detto, per coloro che hanno aderito alla rottamazione-bis è possibile ottenere il ricalcolo del debito residuo in 10 rate di pari importo da versare in 5 anni, purché, entro il 7 dicembre 2018, versino le rate di luglio-settembre-ottobre 2018.

Per rideterminare il residuo debito in 10 rate (5 anni), non occorre presentare alcun modello di adesione; sarà la stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione ed ammettere automaticamente il contribuente e ad eseguire i conteggi.

Infatti, a costoro sarà recapitato, entro il 30 giugno, il nuovo piano rateale. A differenza di quanto previsto per la rottamazione-ter, per costoro non sarà possibile decidere il numero di rate, ma dovranno comunque pagarne dieci, con le stesse scadenze sopra indicate (luglio-novembre), con decorrenza dal 2019.

 

Annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro

Il decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio 2019 (D.L. 23 ottobre 2018 n. 118) prevede anche l’annullamento automatico, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo (calcolato al 24 ottobre 2018) fino a 1.000 euro, risultanti da carichi affidati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della “rottamazione-ter”.

Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’elenco delle quote riferite ai medesimi crediti sarà trasmesso dall’Agente della Riscossione all’ente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica.

Non è richiesto alcun adempimento da parte del soggetto interessato.

Non possono essere annullate le cartelle relative:

û a somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

û alle risorse proprie tradizionali UE (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE) e all’Iva riscossa all’importazione.

 

 

19/11/2018

 

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