PIU’ TEMPO PER LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI CON EQUITALIA

 

In arrivo la proroga al 21 aprile per la presentazione delle domande

 

A poco più di tre settimane dal termine finale del 31 marzo, si profila una proroga della data per presentare la richiesta di adesione alla definizione agevolata dei ruoli e delle cartelle esattoriali, prevista dal Decreto Legge n. 193/2016, convertito con Legge n. 225/2016 (cosiddetta “rottamazione”).

 

Il Governo, per tramite del viceministro dell’Economia ha dato parere favorevole a un emendamento presentato in Commissione Finanze della Camera che sposta a venerdì 21 aprile la scadenza per la presentazione dell’istanza.

Giova ricordare che la successiva tempistica non cambia e che quindi entro il mese di maggio Equitalia, comunicherà la somma dovuta, inviando, i bollettini per il pagamento delle rate (o quello per il pagamento totale, se prescelto) le quali dovranno essere corrisposte, a partire dal mese di luglio, entro le scadenze previste nel piano rateale prescelto a pena, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, della decadenza dal beneficio e dell’attribuzione di quanto versato a titolo di acconto sul debito originario.

 

Ultime novità apportate in sede di conversione del provvedimento

In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche alla disciplina in esame ed, in particolare:

-         la definizione agevolata è stata estesa ai ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel 2016;

-         è stata prevista la possibilità di effettuare una definizione anche parziale, con riferimento soltanto ad alcune delle somme iscritte a ruolo;

-         sono stati modificati il termine per la presentazione dell’istanza di definizione, ora fissato al 21.4.2017 e quello per la comunicazione all’interessato, da parte dell’Agente della Riscossione, delle somme dovute, fissato al 31.5.2017;

-         sono state modificate le modalità di pagamento delle somme dovute, con l’aumento del numero massimo di rate da 4 a 5.

 

Sospesi con Equitalia sanabili

E’ possibile definire i carichi inclusi in ruoli, affidati all’Agente della Riscossione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’Agente della Riscossione.

Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’Ici, l’Imu o alla tassa sui rifiuti, rientrano automaticamente nella rottamazione. Per i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada la definizione è ammessa unicamente per le somme aggiuntive alla sanzione.

Inoltre, chi ha già in corso una dilazione con Equitalia potrà accedere alla rottamazione, a condizione però che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate. In tal caso, comunque, non saranno rimborsate né compensate le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non più dovuti a seguito della definizione.

 

Ruoli non definibili in modo agevolato

Restano invece fuori dalla nuova procedura agevolata i ruoli relativi a:

û l’Iva riscossa all’importazione;

û le somme recuperate per aiuti di Stato;

û i crediti da danno erariale per condanna della Corte dei Conti, B.Italia e Consob;

û le risorse comunitarie, come i dazi e le accise;

û le sanzioni pecuniarie di natura penale;

û le sanzioni per violazioni al Codice della strada ma attenzione perché per queste ultime la definizione è ammessa ma unicamente in relazione alle somme aggiuntive alla sanzione.

 

Entità del risparmio in caso di definizione

Ai debitori viene data la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Restano invece dovuti la sorte capitale (l’imposta, il tributo o il contributo assistenziale), gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio esattoriale, da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, oltre alle spese per eventuali procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.

Nel caso invece di contravvenzioni stradali, occorrerà versare per intero la multa, nonché l’aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciate le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della legge 689/81 e gli interessi di mora.

 

Definizione parziale di ruoli con rate in scadenza

La definizione agevolata è applicabile anche per i soggetti:

In tal caso, per la definizione della cartella:

a) si tiene conto delle sole somme in generale dovute in sede di rottamazione, e, dunque, vanno scomputati i soli importi già versati a titolo di:

- capitale e interessi inclusi nei carichi affidati

- aggio e rimborso spese per procedure esecutive

- spese di notifica della cartella di pagamento

b) restano acquisite e non rimborsabili le somme versate a titolo di:

- sanzioni incluse nei carichi affidati

- interessi di mora e interessi di dilazione per il rateizzo

- sanzioni/somme aggiuntive ex D.Lgs. 46/99

riconducibili, cioè, alle somme che in generale rimangono dovute in sede di rottamazione.

Per i contribuenti con piani di dilazione in corso, requisito indispensabile per accedere alla procedura è quello di pagare le rate del piano di dilazione in corso scadenti tra il 01.10.2016 e il 31.12.2016. Non era chiaro se il pagamento delle rate in questione dovesse avvenire nei termini stabili nel piano di rateazione o si potesse procedere al pagamento in ritardo delle suddette rate. Al fine di favorire l’accesso alla procedura, Equitalia ha chiarito che il pagamento delle rate del piano di dilazione in corso scadenti tra il 01.10.2016 e il 31.12.2016 può essere effettuato anche in “ritardo”, rispettando il termine massimo del 21.04.2017, termine finale per presentare la dichiarazione di adesione alla procedura agevolata.

 

Iter di presentazione della domanda

I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dovranno presentare l’istanza all’Agente della Riscossione entro il 21 aprile 2017, indicando la modalità di pagamento scelta (domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o allo sportello).

L’Agente della Riscossione, come stabilito in sede di conversione, fornisce al debitore i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili:

- presso i propri sportelli;

- nell’area riservata del proprio sito internet.

Entro il 28 febbraio 2017 l’Agente avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nel 2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento / atto di accertamento esecutivo / avviso di addebito.

Successivamente, entro il 31 maggio 2017, l’Agente della Riscossione comunica al debitore gli importi dovuti, suddivisi nel numero di rate da questi prescelto, in un massimo di cinque.

Il modello va presentato direttamente allo sportello dell’Agente della Riscossione, oppure tramite e-mail ordinaria o Pec, utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica nello stesso riportati. In tal caso, dovrà essere allegata la copia del documento d’identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.

La presentazione può essere delegata, compilando l’apposito prospetto “Delega alla presentazione” contenuto nel modello. Entro il 21.4.2017 il contribuente può integrare, con le predette modalità, l’istanza presentata anteriormente a detta data.

 

Perfezionamento della definizione agevolata

Entro il 31.5.2017 l’Agente della Riscossione comunica al soggetto interessato:

- l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;

- l’importo delle singole rate;

- il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata;

ed invia i bollettini di pagamento.

L’agevolazione si perfeziona con il pagamento, in unica soluzione o dilazionato, delle somme:

ü affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi;

ü maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

 

Modalità di pagamento

Come accennato, in sede di conversione, sono state riviste le modalità di pagamento delle predette somme. In particolare, ora è previsto che:

- il 70% di quanto dovuto va versato nel 2017 e il restante 30% va versato nel 2018;

- il pagamento è effettuato, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei 2 anni, in rate di pari ammontare (in precedenza la prima e seconda, pari a 1/3 di quanto dovuto, la terza e la quarta pari a 1/6 di quanto dovuto), nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018.

Il numero massimo di rate è quindi passato da 4 a 5. La scadenza delle singole rate è così individuata:

Ÿ Anno 2017: rate a luglio, settembre, novembre;

Ÿ Anno 2018: rate a aprile, settembre.

Sulle rate sono dovuti, a decorrere dall’1.7.2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo. In caso di versamento rateale, non è applicabile la dilazione ex art. 19, D.P.R. n. 602/73 prevista per l’ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

Come precisato in sede di conversione, la preclusione alla rateizzazione non opera, “limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere” al 3.12.2016 qualora, alla data di presentazione dell’istanza di adesione, siano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento / accertamento esecutivo / avviso di addebito.

 

Effetti sulla presentazione dell’istanza

La presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata ha l’effetto di interrompere le azioni esecutive / cautelari dell’Agente della Riscossione con riferimento alle somme / carichi iscritti a ruolo ed oggetto della definizione stessa.

In particolare, a seguito della presentazione del modello:

a) sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa;

b) sono sospesi, come specificato in sede di conversione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza successivamente al 31.12.2016. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;

c) l’Agente della Riscossione, relativamente ai carichi / somme oggetto della richiesta di definizione

agevolata, non può:

- avviare nuove azioni esecutive;

- iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche;

- proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata.

 

Decadenza dalla definizione agevolata

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione.

I versamenti effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto della somma iscritta a ruolo “e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato” ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/73.

Questa circostanza è molto importante per chi ha in corso dilazioni piuttosto lunghe (dieci anni, ad esempio), alle quali rinuncerebbe con la rottamazione. Bisogna quindi fare bene i conti degli importi da versare, perché se non si è in grado di far fronte al debito da rottamazione, nei tempi ristretti fissati, forse potrebbe essere meglio proseguire nella rateazione in corso.

 

Soppressione di Equitalia

L’articolo 1 conferma la trasformazione dal 1° luglio 2017 dell’Agente della Riscossione in un Ente pubblico economico. Da quella data le società del Gruppo Equitalia vengono sciolte e cancellate dal registro imprese. L’attività di riscossione sarà svolta dall’ente strumentale denominato «Agenzia delle Entrate - Riscossione». Lo statuto del nuovo ente sarà messo a punto da Palazzo Chigi ed entro il 30 aprile 2017, con un Dpcm, l’amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, sarà nominato commissario straordinario per gestire la fase transitoria.

 

Nuova tavola riassuntiva

 

 

 

 

 

DECORRENZA DELLA ROTTAMAZIONE

Dal 1 gennaio 2000 è il termine iniziale a decorrere dal quale tutti i ruoli affidati dagli enti impositori, quali l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, l’Inail e gli enti locali, agli Agenti della riscossione possono essere definiti in maniera agevolata senza corrispondere le sanzioni in essi inclusi né gli interessi di mora.

Il 31 dicembre 2016 è l’ultimo termine entro cui tutti i ruoli affidati dagli enti impositori, quali l'Agenzia delle Entrate, l’Inps, l’Inail e gli enti locali, agli Agenti della riscossione possono essere definiti in maniera agevolata senza corrispondere le sanzioni in essi inclusi né gli interessi di mora.

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Entro il 21 aprile 2017 il termine massimo entro cui il contribuente può presentare l’istanza all’Agente della Riscossione per poter accedere alla definizione agevolata dei ruoli. Nella richiesta il contribuente deve anche indicare il numero delle rate prescelto (se una o più rate), nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta, impegnandosi a rinunciarvi.

 

IMPORTI ESCLUSI E IMPORTI DOVUTI

Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste, con esclusione delle sanzioni, interessi di mora e le somme aggiuntive; rimangono dovute le imposte/contributi, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, i compensi (aggi) e il rimborso delle spese esecutive e di notifica.

ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA

Entro il 31 maggio 2017 l’Agente della Riscossione dovrà comunicare al contribuente l’accoglimento o meno dell’istanza, fornendo un prospetto col quale si indicano le somme da versare.

 

PAGAMENTO RATEALE

Il decreto legge stabilisce che sono previste 5 rate per il pagamento delle somme, di cui 3 nel corso del 2017 (mesi di luglio, settembre e novembre) per il 70% del debito residuo, e 2 nel 2018 (nei mesi di aprile e settembre) per il restante 30%.

 

Verifica ai Clienti dello Studio

Ai Clienti dello Studio che ne faranno richiesta, saranno fornite tutte le informazioni utili per valutare i costi della definizione e fornita assistenza nella presentazione delle istanze.

 

 

09/03/2017

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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