CANCELLAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO FINO A 5.000 EURO ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021

 

Annullamento automatico dei ruoli emessi dal 2000 al 2010

 

Entra nel vivo l’operazione di stralcio delle cartelle di pagamento, fino a 5.000 euro, per importi iscritti a ruolo dal 2000 al 2010 e non ancora riscossi, che verranno automaticamente annullati. Il limite dei 5.000 euro varrà non in relazione al valore delle cartella, ma dei singoli carichi.

 

Il provvedimento è stato previsto dal decreto Sostegni e spetta ai soggetti con un reddito imponibile 2019 non superiore a 30.000 euro. Recentemente l’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con la circolare n. 11/E del 22/09/2021 ha fornito gli opportuni chiarimenti con riferimento ai soggetti interessati, ai debiti oggetto di stralcio e nei termini/modalità di annullamento dei debiti in esame.

 

Soggetti e redditi interessati

La definizione dei carichi in esame interessa sia le persone fisiche, che i soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti), che nel 2019 (ovvero nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 per i soggetti diversi dalle persone fisiche), hanno conseguito un reddito imponibile, ai fini Irpef / Ires fino a € 30.000,00. Secondo l’Agenzia delle Entrate il reddito di riferimento va individuato sommando al reddito imponibile anche il reddito soggetto a cedolare secca e il reddito dei contribuenti forfetari, ossia il reddito complessivo, al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli oneri deducibili. Non sono considerate le dichiarazioni contenenti i soli quadri RM (redditi soggetti a tassazione separata/imposta sostitutiva), RT (plusvalenze di natura finanziaria), RW (investimenti/attività all’estero - Ivie/Ivafe), RV, rigo 9 (addizionale comunale Irpef) e rigo 17 (acconto addizionale comunale Irpef).

 

Debiti fino a 5.000 euro oggetto di cancellazione

L’art. 4 del decreto Sostegni ha stabilito l’automatico annullamento dei debiti - ancorché ricompresi nelle rottamazioni dei ruoli (art. 3, D.L. n. 119/2018 e art. 16-bis, D.L. n. 34/2019) o nel saldo e stralcio (art. 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018) di:

Ø importo residuo, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;

Ø importi risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Risultano escluse:

û le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;

û i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

û le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

û le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE e n. 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale);

û l’Iva riscossa all’importazione.

Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4 del D.L. n. 119/2018 in materia di stralcio automatico dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000,00 risultanti da carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2010.

 

Individuazione dei debiti da cancellare

Per individuare i carichi definibili non va fatto riferimento alla data di notifica della cartella di pagamento, ma alla data (antecedente) di affidamento del carico all’Agente della Riscossione, ossia alla data in cui i carichi sono stati trasmessi dall’Ente creditore all’Agente della Riscossione.

Dovendo fare riferimento all’importo “residuo” al 23.3.2021 beneficiano dell’annullamento anche i carichi originariamente di importo superiore a € 5.000,00 che a seguito, ad esempio, di sgravio/pagamento parziale, anche a seguito di definizioni agevolate, risultano al di sotto del limite di € 5.000,00.

Inoltre il limite dei 5mila euro sarà valutato non in relazione al valore complessivo della cartella, ma dei singoli carichi. Esempio: se una cartella è composta da più partite, relative rispettivamente a imposte sul reddito per 4.000 euro, contestazioni per imposte locali sulla casa non pagate per 2.000 e sanzioni per violazioni del codice della strada (multe stradali) per 1.000 euro, anche se complessivamente di importo pari a 7.000 euro, potrà essere integralmente annullata..

 

Proceduta per l’annullamento automatico

L’annullamento dei debiti avviene secondo la seguente procedura:

 

20 agosto 2021

30 settembre 2021

31 ottobre 2021

Trasmissione

 

l’Agente della Riscossione ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Verifica

 

l’Agenzia delle Entrate, per consentire all’Agente della Riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali (reddito imponibile fino a 30.000 euro nel periodo d’imposta 2019), restituisce a quest’ultimo l’elenco precedentemente ricevuto, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi, quelli relativi a soggetti che risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti sopra indicati.

Annullamento del ruolo e termine sospensione della riscossione

Annullamento dei debiti relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono stati segnalati dall’Agenzia delle Entrate, in quanto riferiti a soggetti privi del requisito reddituale.

L’Agente della Riscossione procede in autonomia con l’annullamento, senza inviare alcuna comunicazione al contribuente. Quest’ultimo può verificare l’annullamento consultando presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione la propria situazione debitoria.

 

In sostanza, l’individuazione delle posizioni stralciabili avviene per sottrazione, attraverso un duplice passaggio dall’Agente della Riscossione all’Agenzia delle Entrate e viceversa. E’ da sottolineare come, in questa operazione, l’Agenzia delle Entrate viene chiamata in causa non nella sua qualità di ente creditore (che certamente potrebbe anche avere al pari di tutti gli altri enti creditori), bensì in quella di ente che conosce la situazione reddituale di tutti i contribuenti.

Nel caso di coobbligazione, non ci sarà alcun annullamento se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati dall’Agenzia delle Entrate con redditi imponibili superiori a 30mila euro.

 

Correlazioni con la “Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”

Per consentire ai soggetti interessati di poter verificare la presenza, nelle cartelle/avvisi, di debiti fino a € 5.000,00 nell’ambito del piano di pagamento della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio”, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibile un’apposita funzionalità sul proprio sito Internet: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/stralcio-dei-debiti-fino-a-5-mila-euro/

Se dalla predetta verifica dovessero risultare carichi potenzialmente interessati dall’annullamento ex D.L. n. 41/2021, al sussistere delle condizioni reddituali richieste, il soggetto interessato potrà “stampare in autonomia i moduli”. Qualora lo stesso risulti in regola con il pagamento delle rate precedenti, potrà “utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute [ai fini della rottamazione-ter / saldo e stralcio], calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi”.

 

 

01/10/2021

 

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