CANCELLAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO FINO A 5.000 EURO DAL 31 OTTOBRE 2021
Annullamento automatico delle cartelle dal 2000 al 2010
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto che renderà operativo lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro in relazione ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2010. Il provvedimento definisce le date rilevanti della procedura, prevedendo che l’annullamento dei debiti sia effettuato alla data del 31 ottobre 2021.
Il beneficio spetta ai soggetti con un reddito imponibile 2019 non superiore a € 30.000,00. Specifiche regole sono destinate a regolamentare i rapporti tra l’Agente della Riscossione e l’ente creditore ai fini del discarico conseguente all’annullamento dei debiti.
Bisognerà ancora attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma tutto è pronto per rendere pienamente operativo lo stralcio delle cartelle previsto dal decreto Sostegni (art. 4, D.L. n. 41/2021).
Soggetti interessati
L’art. 4 del decreto Sostegni ha stabilito l’automatico annullamento dei debiti - ancorché ricompresi nelle rottamazioni dei ruoli (art. 3, D.L. n. 119/2018 e art. 16-bis, D.L. n. 34/2019) o nel saldo e stralcio (art. 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018) di:
Ø importo residuo, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
Ø importi risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Risultano escluse:
û le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
û i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
û le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
û le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE e n. 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale);
û l’Iva riscossa all’importazione.
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4 del D.L. n. 119/2018 in materia di stralcio automatico dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000,00 risultanti da carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2010.
Nuovo calendario per l’annullamento automatico
20 agosto 2021 |
30 settembre 2021 |
31 ottobre 2021 |
Trasmissione l’Agente della Riscossione trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. |
Verifica l’Agenzia delle Entrate, per consentire all’Agente della Riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali (i.e. 30.000 euro nel periodo d’imposta 2019), restituisce a quest’ultimo l’elenco precedentemente ricevuto, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi, quelli relativi a soggetti che risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti sopra indicati. |
Sospensione della riscossione la data in cui cessa la sospensione della riscossione dei debiti per i quali sussistono i requisiti oggettivi (di importo e temporali) sopra indicati (i.e. 5.000 euro e affidamento dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010).
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In sostanza, l’individuazione delle posizioni stralciabili avviene per sottrazione, attraverso un duplice passaggio dall’Agente della Riscossione all’Agenzia delle Entrate e viceversa. E’ da sottolineare come, in questa operazione, l’Agenzia delle Entrate viene chiamata in causa non nella sua qualità di ente creditore (che certamente potrebbe anche avere al pari di tutti gli altri enti creditori) bensì in quella di ente che conosce la situazione reddituale di tutti i contribuenti.
Correlazioni con la “Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”
Per consentire ai soggetti interessati di poter verificare la presenza, nelle cartelle / avvisi, di debiti fino a € 5.000,00 nell’ambito del piano di pagamento della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio”, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha reso disponibile un’apposita funzionalità sul proprio sito Internet: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/stralcio-dei-debiti-fino-a-5-mila-euro/
Se dalla predetta verifica dovessero risultare carichi potenzialmente interessati dall’annullamento ex D.L. n. 41/2021, al sussistere delle condizioni reddituali richieste, il soggetto interessato potrà stampare in autonomia i moduli”. Qualora lo stesso risulti in regola con il pagamento delle rate precedenti, potrà “utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute [ai fini della rottamazione-ter / saldo e stralcio], calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi”.
20/08/2021