ROTTAMAZIONE-TER E PACE FISCALE NEL DECRETO SOSTEGNI
Nuove scadenze per la rottamazione-ter e saldo e stralcio e cancellazione dei debiti fino a 5.000 euro
Nel decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), varato dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021 ed in vigore dal 23 marzo 2021, emerge la cancellazione definitiva dei debiti fiscali fino a 5 mila euro, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Tra i debiti sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
Il decreto Sostegni contiene molte novità in materia di riscossione, che vanno dallo slittamento fino al 30 aprile 2021 della sospensione delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione del periodo emergenziale al rinvio del pagamento delle rate della rottamazione-ter, sia del 2020, sia dei primi mesi del 2021. Si tratta di una “nuova proroga” che segue altre modifiche alle scadenze resesi necessarie come conseguenza delle difficoltà economiche e finanziarie legate al Covid-19.
Sospensione dei versamenti
Il decreto in esame modifica nuovamente il D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), prorogando dal 28.2.2021 al 30.4.2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dall’Agente della Riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex R.D. n. 639/1910;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.
Risultano, quindi, di conseguenza, sospesi:
i termini di pagamento relativi a carichi, affidati all’Agente della Riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS e da atti esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, DPR n. 602/73), con conseguente “congelamento”, per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 600/73;
la notifica di nuove cartelle di pagamento afferenti i carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi derivanti da avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento già scaduti prima del periodo di sospensione, con “congelamento” degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.
Nuove scadenze
Per effetto delle proroghe contenute nel decreto Sostegni, si considerano tempestivi i versamenti eseguiti:
· entro il 31 luglio 2021 per le rate originariamente in scadenza nel 2020;
· entro il 30 novembre 2021 per le rate originariamente in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, maggio e luglio 2021.
Il nuovo calendario delle scadenze è quindi il seguente:
Rottamazione |
rata |
termine originario |
termine aggiornato |
Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con versamento integrale delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 e automaticamente ammessi alla rottamazione-ter |
3° |
31.07.2020 |
31.07.2021 |
4° |
30.11.2020 |
31.07.2021 |
|
5° |
31.07.2021 |
30.11.2021 |
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6° |
31.07.2021 |
30.11.2021 |
|
Rottamazione-ter dei ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 30 aprile 2019.
Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con mancato versamento delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 che hanno presentato istanza entro il 30 aprile 2019 |
3° |
1.06.2020* |
31.07.2021 |
4° |
1.06.2020 |
31.07.2021 |
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5° |
31.07.2020 |
31.07.2021 |
|
6° |
30.11.2020 |
31.07.2021 |
|
7° |
1.03.2021 |
30.11.2021 |
|
8° |
31.05.2021 |
30.11.2021 |
|
9° |
31.07.2021 |
30.11.2021 |
|
10° |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Rottamazione-ter dei ruoli affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 31 luglio 2019.
Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con mancato versamento delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 che hanno presentato istanza entro il 30 aprile 2019. |
2° |
1.06.2020 |
31.07.2021 |
3° |
1.06.2020 |
31.07.2021 |
|
4° |
31.07.2020 |
30.11.2021 |
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5° |
30.11.2020 |
30.11.2021 |
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6° |
1.03.2021 |
30.11.2021 |
|
7° |
31.05.2021 |
30.11.2021 |
|
8° |
31.07.2021 |
30.11.2021 |
|
9° |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
(*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all’1.6.2020 dal DL n. 18/2020
Saldo e stralcio |
rata |
termine originario |
termine aggiornato |
Carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 30 aprile 2019 o entro il 31 luglio 2019. |
2° |
1.06.2020 |
31.07.2021 |
3° |
31.07.2020 |
31.07.2021 |
|
4° |
31.03.2021 |
30.11.2021 |
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5° |
31.07.2021 |
30.11.2021 |
Cancellazione debiti fino a 5mila euro
Il decreto Sostegni è intervenuto prevedendo l’annullamento automatico dei debiti esistenti al 23 marzo 2021 per importi fino a 5.000 (compresi interessi e sanzioni) per i soggetti che hanno conseguito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro e risultanti dai carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010. Rientrano nei ruoli annullati anche quelli originariamente gestiti in rottamazione o saldo e stralcio.
Fino alla data stabilita dal MEF, per i debiti di importo residuo al 23.3.2021 fino a € 5.000 sono sospesi la riscossione nonchè i relativi termini di prescrizione.
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4 del D.L. n. 119/2018 in materia di stralcio automatico dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2010.
Per espressa previsione del comma 9 del citato art. 4, la cancellazione automatica non opera per i debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16, lett. a), b) e c), DL n. 119/2018 ossia relativi a:
û somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16, Regolamento UE 13.7.2015,
n. 2015/1589;
û crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
û multe/ammende/sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti/sentenze penali di condanna;
û risorse proprie tradizionali dell’UE e IVA all’importazione.
Avvisi bonari senza sanzioni
Il decreto Sostegni introduce una nuova agevolazione ovvero la possibilità di sanare le irregolarità del 2017 e 2018 versando solo imposte ed interessi. Si tratta di avvisi che verranno inviati dall’Agenzia delle Entrate con riferimento agli anni 2017 e 2018, richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate, rispettivamente, entro il 31.12.2020 e 31.12.2021 in seguito ai controlli ex articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972.
Potranno usufruire dell’agevolazione i soggetti titolari di partita Iva attiva alla data del 23/03/2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) e che abbiano subito una riduzione del volume d’affari pari o superiore al 30% dal 2019 al 2020. Non rientrano nella previsione le comunicazioni ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973.
La determinazione delle somme dovute sarà a intero carico dell’Agenzia delle Entrate, che determinerà automaticamente, dal confronto delle dichiarazioni Iva, lo scostamento di fatturato e provvederà a notificare a mezzo pec (o raccomandata) l’avviso bonario di definizione, con il solo addebito di imposte e interessi.
Per la definitiva chiusura dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate occorrerà il versamento integrale delle somme dovute anche effettuato con rateazione (8 rate trimestrali di pari importo o, se superiori a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo).
In caso di mancato versamento l’agevolazione decadrà e torneranno applicabili le sanzioni sugli importi dovuti.
Proroga notifiche cartelle di pagamento
Il comma 8 dell’art. 5 del Decreto in esame interviene anche in materia di decadenza dei termini di cui all’art. 25, DPR n. 602/73, prevedendo la proroga di un anno del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, riferite alle dichiarazioni presentate nel 2019.
Ne consegue che è prorogato dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il termine per la notifica delle cartelle riferite a somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine per la notifica delle cartelle riferite a somme dovute a seguito dei controlli formali delle dichiarazioni ex artt. 36-ter, DPR n. 600/73.
06/04/2021