LA NUOVA ROTTAMAZIONE “QUATER” PER LE CARTELLE ESATTORIALI
La modulistica disponibile dal 20 gennaio
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto la nuova rottamazione delle cartelle (rottamazione quater), dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, nonché l’annullamento automatico dei debiti fino a mille euro affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Con la circolare 1/E, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per fruire della riduzione delle sanzioni dal 10 al 3%, sui pagamenti relativi alle comunicazioni di irregolarità. Al beneficio della mini sanzione occorre aggiungere anche un piccolo sconto sugli interessi, da calcolare sui nuovi importi.
Rottamazione delle cartelle per ruoli dal 2000 a giugno 2022
L’art. 1, co. 231-252 della L. 197/2022 ripropone la rottamazione dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La modulistica utile alla presentazione delle istanze di rottamazione dei ruoli sarà pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 20 gennaio 2023.
Possono essere estinti, senza corrispondere le somme a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali e le somme maturate a titolo di aggio per l’Agente della Riscossione, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Siccome il testo normativo fa riferimento alla data di affidamento del carico, per identificare l’ambito oggettivo delle cartelle “rottamabili”, non rileva la data di notifica ma la data di consegna del ruolo all’Agente della Riscossione, sempre antecedente a quella della materiale consegna della cartella di pagamento.
La rottamazione è fruibile anche nel caso di debitori che abbiano presentato precedenti istanze di adesione ai precedenti provvedimenti di rottamazione delle cartelle (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) e siano decaduti per non avere pagato le rate.
I contribuenti, presentando apposita istanza, beneficeranno:
· dello sgravio delle sanzioni amministrative;
· dello sgravio degli interessi compresi nei carichi;
· dello sgravio degli interessi di mora;
· dello sgravio dei compensi di riscossione, laddove presenti.
La presenza di eventuali contenziosi non osta alla presentazione dell’istanza di rottamazione: nella domanda il contribuente si impegnerà a rinunciare ai giudizi in corso.
La domanda di rottamazione andrà presentata dal 20 gennaio e inderogabilmente entro il 30 aprile 2023 utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito web. Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare e metterà a disposizione nell’area riservata di ciascun contribuente (accessibile tramite Spid) il dettaglio degli importi “rottamabili”.
Il pagamento in unica soluzione o della prima rata dovrà avvenire entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la 1ª e la 2ª delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31.07.2023 e il 30.11.2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
30 aprile 2023 (prorogato al 2 maggio) |
30 giugno 2023 |
31 luglio 2023 |
Adesione Il contribuente presenta una dichiarazione all'Agente della Riscossione a mezzo pec o allo sportello. |
Comunicazione L'Agente della Riscossione comunica l'importo complessivo di quanto dovuto, il pagamento rateale e le scadenze di ciascuna rata. |
Pagamento A rate o in un'unica soluzione. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione non produce effetti. |
In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1.08.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo; non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo di cui all’art. 19 del D.P.R. 602/1973.
Con la presentazione dell’istanza viene sospeso il potenziale avvio di procedure esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Restano escluse dalla definizione agevolata:
O le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
O i crediti di condanna della Corte dei conti;
O le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
O le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea;
O l’Iva riscossa all’importazione;
O le sanzioni diverse da quelle tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.
Con la presentazione dell’istanza viene sospeso il potenziale avvio di procedure esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La rottamazione si perfezionerà con il tempestivo pagamento della totalità degli importi dovuti. In presenza del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (anche solo di una singola rata in caso di pagamento rateale) la rottamazione non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza.
I passaggi in sintesi
a) cosa riguarda
La rottamazione quater riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022. Sono inclusi anche i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate; interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; già oggetto di una precedente rottamazione anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento. I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella sanatoria solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, adotta un provvedimento di adesione, lo trasmette ad agenzia Riscossione, lo pubblica sul proprio sito. Non sono ammessi alla rottamazione quater i carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e l’imposta sul valore aggiunto (Iva) riscossa all’importazione. Fuori dalla portata della sanatoria sulle cartelle anche le somme affidate dagli enti territoriali alla riscossione attraverso gli avvisi di pagamento.
b) presentazione della domanda
La domanda di rottamazione quater si presenta solo online dal sito dell’Agenzia Entrate Riscossione. Basterà accedere nell’area libera (quindi senza credenziali) dedicata alla definizione agevolata e compilare il form della domanda allegando un proprio documento di riconoscimento e indicando un indirizzo e-mail. A questo punto si riceverà via mail un link da convalidare entro le 72 ore successive. A seguito della convalida del link, il sistema invierà una seconda mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione è corretta, sarà inviata una terza mail con la ricevuta di presentazione dell’istanza.
c) termini di presentazione
Le domande di adesione alla rottamazione quater potranno essere presentate entro il 30 aprile. Entro la stessa data si potranno presentare richieste per carichi non contenuti in quella già inviata (saranno considerate integrative) ma anche per “correggere” domande relative a carichi contenuti nella precedente domanda (saranno considerate sostitutive). Poi sarà l’Agenzia delle Entrate Riscossione a inviare entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare della somma dovuta per la definizione agevolata e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
d) importi dovuti
Chi aderisce alla rottamazione quater dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non andranno più versate le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per i debiti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del codice della strada e altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie o contributive), con la sanatoria si evitano gli interessi, compresi quelli di mora e di rateizzazione e le «maggiorazione». E non sarà dovuto neanche l’aggio.
e) modalità di pagamento
L’importo dovuto per la rottamazione quater potrà essere versato in un’unica soluzione o dilazionato in un massimo di 18 rate in cinque anni (quindi fino al 2027), con le prime di due di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute in scadenza al 31 luglio e al 30 novembre 2023. Le restanti rate, scaglionate lungo i quattro anni successivi, dovranno essere versate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo. Sono comunque previsti i cinque giorni di tolleranza rispetto a ciascuna scadenza per procedere al pagamento.
f) effetti della definizione
La presentazione della domanda di rottamazione quater comporterà per i carichi inseriti nella richiesta una serie di effetti. L’agenzia della riscossione, infatti, non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Mentre resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda. Sempre per i debiti oggetto di definizione, il contribuente non sarà considerato inadempiente, tra l’altro, per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Inoltre, una volta presentata la domanda di adesione alla rottamazione quater sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Sempre alla data del 31 luglio 2023 le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la rottamazione quater saranno automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione alla sanatoria, il contribuente potrà invece riprendere il pagamento delle rate del piano di dilazione.
Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro
La L. 197/2022 propone al co. 222 e ss. una disposizione inerente l’annullamento automatico dei debiti affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni non superiore a 1.000 euro.
Nell’importo residuo si conteggiano il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotte anteriormente (rottamazione-ter delle cartelle, saldo e stralcio).
La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:
O le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
O i crediti di condanna della Corte dei conti;
O le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
O le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea;
O l’Iva riscossa all’importazione.
Dalla data del 1° gennaio 2023 fino alla data dell’annullamento (31.03.2023) sono sospese le attività di riscossione dei debiti.
Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’Agente della Riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30.06.2023, l’elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica. Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’Agente della Riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento.
Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati; l’annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono stabilire di non applicare le disposizioni, con provvedimento adottato da essi entro il 31.01.2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione. Entro lo stesso termine del 31.01.2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
Definizione agevolata degli avvisi bonari
a Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) introduce anche, nel contesto della c.d. pace fiscale, la possibilità di procedere alla definizione, con modalità agevolate, delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari, richiesti tramite le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.
Le sanzioni sono previste nella misura ridotta del 3%. E’ ammessa la definizione anche nel caso di pagamento dell’avviso/comunicazione per le quali il pagamento è stato rateizzato e il pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.
Il pagamento delle somme deve avvenire secondo le modalità e i termini ordinariamente stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis, D.Lgs. 462/1997: in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5.000 euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Il comma 159 interviene stabilendo che tutte somme dovute possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione viene meno e si rendono applicabili le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Con la circolare 1/E l’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per fruire della riduzione delle sanzioni dal 10 al 3%, sui pagamenti relativi alle comunicazioni di irregolarità. Al beneficio della mini sanzione occorre aggiungere anche un piccolo sconto sugli interessi, da calcolare sui nuovi importi. La riduzione di 7 punti, dal 10 al 3%, riguarda gli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva per gli anni 2019, 2020 e 2021 e i pagamenti rateali in corso al 1° gennaio 2023, anche se riferiti ad anni precedenti, a condizione che le rate siano state pagate e per le quali, alla stessa data, non si sia verificata alcuna causa di decadenza. Le Entrate hanno messo in rete un proprio foglio di calcolo, anche nel caso di importo originario non superiore a 5mila euro, che prima si doveva pagare in otto rate, è possibile beneficiare delle 20 rate trimestrali.
Infine, in deroga a quanto previsto all’art. 3 della L. 212/2000, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall’art. 25, co. 1, let. a) del D.P.R. 602/1973, sono prorogati di un anno.
17/01/2023