RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE COMMESSE FINO ALL’ANNO 2022
Il ravvedimento speciale e il ravvedimento operoso dei versamenti
Il D.L. 39/2024 ha spostato al 31 maggio 2024 il termine ultimo per perfezionare la procedura di regolarizzazione. La nuova scadenza è valida sia per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, successivamente ammesse dal “decreto Milleproroghe”.
L’istituto, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, consente di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a quelli precedenti, purché tali dichiarazioni siano state validamente presentate, con le seguenti specificità: le sanzioni sono sempre ridotte a 1/18 del minimo e le somme dovute possono essere versate anche in modalità rateale.
Ravvedimento speciale
L’art. 7, co. 6 e 7 del D.L. 39/2024 ha riaperto i termini per beneficiare del ravvedimento operoso speciale che consente ai contribuenti di rimuovere violazioni commesse (art. 1, co. 174, L. 197/2022). Sia il pagamento delle somme sia la rimozione delle violazioni inerenti i periodi di imposta sino al 31 dicembre 2022 possono ora essere effettuati entro il 31 maggio 2024.
Violazioni che si possono regolarizzare
E’ possibile regolarizzare:
- tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997), in relazione ai periodi d’imposta 2022 e precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata;
- le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973), anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione degli obblighi di monitoraggio (art. 4 del D.L. 167/1990).
Non è possibile sanare:
û le irregolarità emerse dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 dell’art. 1, legge 197/2022, nonché le violazioni di natura formale, regolarizzabili ai sensi dei successivi commi da 166 a 173;
û le irregolarità relative agli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all’estero;
û le violazioni già contestate al momento del versamento del dovuto o della prima rata;
û l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Benefici del ravvedimento speciale
L’agevolazione consiste nel pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale irrogabile. Il pagamento delle somme (qualora sia rateizzato) è differenziato a seconda che la violazione riguardi le dichiarazioni relative ai periodi di imposta fino al 2021 o le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2022:
- per gli anni fino al 2021, qualora non fatto antecedentemente, entro il 31 maggio 2024 occorre rimuovere la violazione e pagare le prime 5 rate. Le restanti 3 rate dovranno essere versate entro il 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024;
- per l’anno 2022, entro il 31 maggio 2024 occorre rimuovere la violazione e pagare la prima rata. Le restanti 3 rate dovranno essere versate entro il 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.
Sulle rate successiva alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a partire dal 01/06/2024.
In caso di rateazione delle somme, il mancato pagamento, anche parziale, di una rata entro il termine di scadenza della rata successiva comporta la perdita del beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione della sanzione per omesso/tardivo versamento pari al 30% (art. 13 del D.Lgs. 471/1997), la quale viene applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta e degli interessi per mancata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% (art. 20 del D.P.R. 602/1973), con decorrenza sempre dal 01/06/2024.
Ravvedimento operoso dei versamenti
Si ricorda che il soggetto che compie violazioni di natura amministrativo-tributaria ha la possibilità di rimediare spontaneamente alle stesse riducendone l’impatto sanzionatorio.
L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 regola l’istituto del c.d. “ravvedimento operoso”, stabilendo un regime premiale che consente di beneficiare di una sanzione ridotta, rispetto a quella ordinaria applicabile dal Fisco, in relazione al ritardo con cui si provvede a rimediare all’errore o alla omissione.
Si tratta di sanare in modo spontaneo le proprie irregolarità fiscali, ottenendo una riduzione delle sanzioni: questa possibilità rappresenta un’opportunità per rimediare a omissioni, ritardi ed errori nei versamenti delle imposte e dei tributi, pagando sanzioni ridotte in base alla tempestività del ravvedimento.
La condizione che consente di usufruire del ravvedimento operoso è l’assenza, alla data di effettuazione del versamento regolarizzato, di notifiche di atti di liquidazione o di accertamento. E’ anche possibile ricorrere al ravvedimento anche in presenza di contestazioni o verifiche in corso, purché non siano ancora stati emessi avvisi di liquidazione o di accertamento. In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Il ravvedimento operoso sui versamenti prevede le seguenti percentuali di sanzioni:
Sanzione ordinaria |
Ritardo |
Sanzione ridotta |
dall’1% al 14% |
Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria |
dallo 0,1% al 1,4% |
15% |
Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria |
1,5% |
15% |
Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria |
1,67% |
30% |
Dal 91° giorno al termine di un anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione |
3,75% |
30% |
Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione |
4,29% |
30% |
Oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione |
5% |
30% |
Se la sanatoria avviene dopo la constatazione della violazione nel pvc |
6% |
Vanno inoltre sempre aggiunti gli interessi maturati dalla data della scadenza originaria alla data dell’effettivo versamento al tasso di interesse legale approvato per l’anno di riferimento.
08/05/2024