SANATORIA LAVORATORI IRREGOLARI
Dal 1° giugno al 15 luglio presentazione delle domande
Il decreto del 27 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 29 maggio 2020 e consente di regolarizzare gli immigrati extracomunitari, che si trovano senza titolo sul territorio nazionale, di acquisire un permesso di soggiorno. Il provvedimento interessa gli stranieri presenti in Italia dall’8 marzo 2020.
Le domande possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020 e non è previsto un click day, né c’è un limite per le domande di regolarizzazione. Cruciale è l’emersione di un rapporto di lavoro o la possibilità di provare di aver lavorato nei settori oggetto della sanatoria.
Regolarizzazione dei rapporti di lavoro
Il rapporto di lavoro subordinato deve essere iniziato prima del 19 maggio 2020 e deve sussistere alla data di invio dell’istanza.
La regolarizzazione interessa solo i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse e lavoro domestico o di assistenza alla persona. Per il primo settore il datore di lavoro deve disporre di un reddito imponibile non inferiore a 30mila euro, mentre per il lavoro domestico il reddito non deve essere inferiore a 20mila, in caso di nucleo familiare composto da una sola persona e non inferiore a 27mila, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.
Il contratto di lavoro può essere a tempo determinato o indeterminato. Per quanto concerne il lavoro domestico la possibilità di regolarizzare un rapporto di lavoro è consentita anche ai datori di lavoro “comunità stabili”, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale e organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte, in quanto le prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi della vita familiare.
Permesso di soggiorno provvisorio della durata di 6 mesi
I cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, o anche precedente, e che prima di tale data hanno lavorato in agricoltura o nella cura della famiglia, possono chiedere alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.
Il titolo di soggiorno potrà essere convertito, alla scadenza, in permesso per motivi di lavoro.
Per l’avvio di tale procedura, lo straniero dovrà essere in possesso del passaporto e provare di aver svolto attività di lavoro nei settori interessati con documentazione da inserire nel kit postale (contratto di lavoro, cedolino paga, estratto conto previdenziale, estratto conto bancario o postale da cui risulti l’accredito dello stipendio, copia di assegno bancario per i pagamento delle prestazioni ed altro) .
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno deve essere inoltrata presso gli Uffici postali, i quali rilasceranno allo straniero una ricevuta che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa nei citati settori di attività e conoscerà la data di convocazione presso la Questura per l’esame della sua richiesta del permesso di soggiorno temporaneo.
Il costo del servizio postale è di 30 euro, mentre l’esborso per la regolarizzazione è pari a 130 euro.
Presentazione delle domande
I datori di lavoro, italiani, comunitari o stranieri titolari di permesso di soggiorno Ue di lungo periodo devono inviare la domanda di assunzione, per via telematica, allo Sportello unico per l’immigrazione, collegandosi al sito internet del ministero dell’Interno.
Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 1° giugno al 15 luglio 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00 all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema di identificazione digitale Spid.
La domanda di emersione del lavoro domestico o di cura potrà essere presentata anche da comunità religiose, convivenze militari, casa famiglia, comunità di recupero e/o assistenza disabili, comunità focolari.
L’emersione prevede un costo di 500 euro per ciascuna pratica oltre ad un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale che sarà determinato in futuro.
Iter delle domande e successive verifiche
Lo Sportello unico per l’immigrazione, dopo aver verificato l’istanza e acquisiti i pareri favorevoli della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, convocherà datore di lavoro e lavoratore per l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e la stipula del contratto di soggiorno.
Contestualmente, lo Sportello provvederà all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del modello per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla Questura tramite gli uffici postali.
Il Ministero dell’Interno, con una circolare n. 400 del 30 maggio, ha precisato che il datore di lavoro che richiede la regolarizzazione di più lavoratori in nero extracomunitari è soggetto all’esame dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. In tal caso, infatti, riguardando più di un lavoratore, per la sanatoria non opera il requisito di 30.000 euro di reddito imponibile o di fatturato del datore di lavoro, ma è l’ITL che deve valutare la sua capacità economica, tenendo conto degli impegni retributivi e contributi. Stessa condizione non è chiesta dall’Inps nel caso la sanatoria riguardi più lavoratori italiani e comunitari.
03/06/2020