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RIVALUTATE  LE SANZIONI SULLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO DAL 6 OTTOBRE 2023

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 724 del 30 ottobre 2023, con la quale fornisce indicazioni, ai propri ispettori, circa l’applicazione della rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023). La rivalutazione applicata è pari al 15,9% e va calcolato sugli importi delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008 già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n. 2.

La rivalutazione trova applicazione con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023. Inoltre, l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (vedasi circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 314/2018).

Per le violazioni commesse prima del 6 ottobre 2023, seppure accertate dopo tale data, non dovranno essere applicati i nuovi importi ma rimarranno validi quelli previsti fino al 5 ottobre scorso. Appare evidente che in caso di difformità rispetto a tale principio dovrebbe essere cura dell’ispettore riportare gli importi sanzionatori a quelli disposti dalla legge vigente all’epoca dei fatti.

Data la particolarità dei tempi recenti relativi alla loro applicazione, l’Ispettorato si è riservato di fornire ulteriori indicazioni specifiche in merito all’applicazione delle rivalutazioni delle sanzioni relative ad altre disposizioni di legge rientranti comunque nel campo della materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta delle sanzioni di cui al D.Lgs 101/2020 (riguardante la protezione da radiazioni ionizzanti), di cui all’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 (per la parte riguardante la ritardata o omessa comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro dei lavoratori autonomi occasionali finalizzata al contrasto di forme elusive), e di quelle di cui al D.Lgs. 81/2008 modificate dal D.L. 146/2021, convertito dalla legge 215/2021.

 

Somme aggiuntive

L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (cfr. la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 314/2018).

 

Quadro riepilogativo

La circolare contiene un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative all’arresto o all’ammenda o solo ammenda, con l’indicazione degli importi rivalutati per effetto del Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023.

 

 

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03/11/2023