LA SCHEDA CARBURANTI CON PAGAMENTI TRACCIATI

 

Si potranno continuare ad utilizzare, ma il pagamento non potrà avvenire in contanti

 

E’ già stato annunciato, ma manca ancora sulla G.U., il decreto legge 79/2018 che proroga al 1° gennaio 2019 l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica per la cessione di carburanti.

Di conseguenza si potranno ancora utilizzare le schede carburanti fino a tale data per documentare le spese sostenute e la detrazione dell’Iva, se si rispetta l’obbligo di effettuare pagamenti tracciati.

 

Risulta questa la novità più importante: sì all’utilizzo delle schede carburanti fino a fine 2018, ma i pagamenti non potranno avvenire per contanti, ma solamente con strumenti tracciati (assegni, carte di credito o bancomat).

 

Novità sulla scheda carburanti

La novità annunciata dal Governo passa per il doppio binario: la e-fattura nelle cessioni di carburanti per autotrazione ai titolari di partita Iva diventerà obbligatoria solo a partire dal 1° gennaio 2019, data dalla quale l’emissione del documento digitale si estenderà a tutte le operazioni tra privati.

Pertanto resterà in vita per tutto il secondo semestre del corrente anno 2018 la scheda carburanti, che servirà a documentare le spese sostenute, a poter effettuare la deduzione dei costi sostenuti nella dichiarazione dei redditi e a poter effettuare la detrazione dell’Iva. Ma con un vincolo: rimane l’obbligo di adottare pagamenti tracciabili diversi dal contante per sfruttare i benefici fiscali.

 

Solo pagamenti tracciati

Come previsto dal provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, assumono rilevanza tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante. Non solo, quindi, gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito.

 

Utilizzo dei buoni carburanti

Altri chiarimenti, resi dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 8/E/2018, riguardano i buoni carburanti, che possono assumere le caratteristiche tanto dei buoni monouso, quanto dei buoni multiuso. Si rientra nella prima tipologia, con fattura elettronica emessa al momento della cessione/ricarica, quando il possessore del voucher può recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia che ha emesso il buono e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti.

La seconda tipologia di buono, la cui emissione e cessione non è soggetta a Iva e, quindi, neppure a fattura, ricorre invece quando il rifornimento può essere effettuato presso più impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, ovvero qualora sia possibile acquistare più beni e servizi.

 

Soluzione consigliata per l'acquisto di carburanti in assenza della scheda

Tornando alla scheda carburanti è bene rammentare che il Decreto Sviluppo n. 70/2011 del 13 maggio 2011 era intervenuto sull’art. 1 del D.P.R. 444/97 aggiungendo un quarto comma. La nuova formulazione prevedeva che “in deroga a quanto stabilito dal comma 1, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente Regolamento”.

E’ pertanto possibile sostituire la scheda carburanti con una carta di credito, da utilizzare esclusivamente per effettuare i pagamenti di carburante. Tale documento amministrativo verrà registrato in contabilità e permetterà la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva, ovviamente fino alla fine del corrente anno.

 

Operazioni fuori dalla proroga

La proroga definita dal Governo non sembra incidere su ulteriori adempimenti, la cui entrata in vigore della fatturazione elettronica è prevista dal 1° luglio 2018:

- prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la P.A.;

- le cessioni di benzina o di gasolio tra operatori economici "all’ingrosso", diversi dai casi in cui l’ultimo passaggio è il distributore stradale che rivende al consumatore finale;

- la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di carburanti.

 

Altre novità in arrivo

Per quanto riguarda le altre misure in materia fiscale annunciate nei giorni scorsi, in riferimento allo spesometro si va delineando la previsione di una comunicazione dei dati delle fatture "cumulativa" per tutte le operazioni relative al 2018, invece di una comunicazione su base trimestrale/semestrale come è attualmente stabilito.

Invece, in merito alla split payment, si dovrà decidere se ripristinare l’esclusione alle prestazioni di servizi dei professionisti, i cui compensi sono già assoggettati a ritenuta alla fonte, oppure se delineare dei correttivi relativi all’utilizzo dei crediti Iva, fisiologicamente generati in seguito a prevalenti operazioni attive effettuate con il meccanismo dello split payment a fronte di operazioni passive effettuate con la rivalsa dell’Iva.

 

 

28/06/2018

 

www.studioansaldi.it

 

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