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SICUREZZA ANCHE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DOMESTICO
Un recente caso giuridico ha sollevato importanti questioni riguardo alla responsabilità datoriale nei casi di infortunio sul lavoro. La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza 25217/2023, ha affrontato la delicata questione della ripartizione degli oneri probatori in materia di violazione delle regole sulla salute e sicurezza sul lavoro, nel contesto di una richiesta di risarcimento del danno presentata da una domestica infortunatasi mentre svolgeva mansioni lavorative. La sentenza fornisce un’analisi dettagliata delle responsabilità e degli obblighi sia del datore di lavoro che del lavoratore.
Il caso della colf
La vicenda coinvolgeva una domestica che si era infortunata cadendo da una scala mentre stava rimuovendo delle tende. Inizialmente, la richiesta di risarcimento del danno presentata dalla lavoratrice era stata respinta in entrambi i gradi di merito. La ragione addotta era che la lavoratrice avrebbe dovuto dimostrare non solo l’inadempimento da parte del datore di lavoro alle regole di sicurezza, ma anche l’esistenza di un nesso causale tra tale inadempimento e il danno subito.
Nello specifico, si era sottolineato che la domestica, per la sua attività, utilizzava regolarmente una scala con l’approvazione del datore di lavoro, che al momento dell’incidente non era presente in casa. La Corte aveva rilevato che mancavano le prove che fosse stato dato l’ordine di compiere l’operazione in ogni caso e che la scala utilizzata fosse stabile. Inoltre, la presenza di un tappeto sulla scala, che aveva contribuito allo scivolamento, non poteva essere imputata al datore di lavoro, poiché facilmente removibile dalla lavoratrice stessa.
La decisione della Corte di Cassazione
La lavoratrice aveva fatto ricorso alla Corte di Cassazione, che ha assunto una posizione radicalmente diversa. Secondo la Cassazione, una volta stabiliti i fatti del caso, come l’esistenza del rapporto di lavoro, dell’infortunio e del nesso causale tra l’utilizzo dello strumento di lavoro e il danno subito, la responsabilità datoriale imponeva al datore di lavoro l’obbligo di dimostrare di aver adottato tutte le misure cautelari necessarie per evitare il danno. In questo contesto, la Corte ha enfatizzato che la lavoratrice aveva subito l’infortunio durante l’esecuzione delle sue mansioni senza aver adottato comportamenti anormali.
La Corte ha chiarito che la responsabilità datoriale per la violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro è di natura contrattuale. Questo perché il contenuto del contratto di lavoro viene integrato per legge dalla disposizione che impone l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori (articolo 1374 del Codice Civile). Tuttavia, non si tratta di una responsabilità oggettiva del datore di lavoro; è necessaria la presenza dell’elemento della colpa. La Cassazione ha evidenziato che, nel regime probatorio della responsabilità contrattuale, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di protezione, mentre il lavoratore deve provare sia le lesioni subite sia il nesso causale tra l’evento dannoso e l’attività lavorativa.
Conclusioni
La sentenza della Corte di Cassazione in questo caso offre un’importante chiarimento sulla ripartizione degli oneri probatori nella responsabilità datoriale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Mentre la responsabilità è di natura contrattuale, la colpa del datore di lavoro deve essere dimostrata, e spetta a lui dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori. Allo stesso tempo, al lavoratore spetta dimostrare sia le lesioni subite che il legame causale con l’attività lavorativa. Questa sentenza stabilisce un importante precedente che inciderà sulle future dispute legali in materia di infortuni sul lavoro e responsabilità datoriale.
08/09/2023