PATENTE A PUNTI PER LA SICUREZZA SUI CANTIERI

 

Il D.L. 19/2024 in vigore dal 1° ottobre 2024

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto PNRR quater (D.L. 19/2024), che fissa al 1° ottobre 2024 l’entrata in vigore del nuovo obbligo per operare in cantiere nel rispetto della sicurezza dei lavoratori.

 

Dal 1° ottobre 2024, saranno obbligati a dotarsi della patente a punti, formata da 30 crediti, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, individuati dall’art. 89, co. 1, let. a) del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

 

Cantieri interessati dal nuovo obbligo

Si tratta dei cantieri in cui si realizzano i lavori edili o di ingegneria civile indicati nell’Allegato X dello stesso Testo Unico:

- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;

- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;

- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Non avranno l’obbligo di acquisire la patente a punti le imprese in possesso di una certificazione Soa.

 

Come funziona la patente a punti

La patente a punti verrà rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subirà decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione:

- 10 crediti per le violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale, indicate nell’Allegato I del Testo Unico, come ad esempio la mancata elaborazione del Dvr o del Piano di emergenza ed evacuazione;

- 7 crediti per le violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI, come il rischio di esplosione o sprofondamento;

- 5 crediti per l’impiego di lavoratori irregolari;

- 20 crediti per la morte di un lavoratore causata dalla responsabilità del datore di lavoro;

- 15 crediti per un infortunio che causa l’inabilità permanente del lavoratore;

- 10 crediti per un infortunio che causa l’inabilità temporanea del lavoratore.

Nei casi di infortuni che causano la morte o l’inabilità, l’Ispettorato del lavoro potrà sospendere la patente a punti fino a 12 mesi.

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai co. 4 e 5, dei corsi di cui all’art. 37, co. 7 del D.Lgs. 81/2008. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’INL. I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15. Trascorsi 2 anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai co. 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’INL di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai co. 4 e 5. Il punteggio è, inoltre, incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

 

A chi richiedere la patente a punti

L’impresa o il lavoratore autonomo dovrà richiedere la patente a punti alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Al momento della richiesta, il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo dovrà dimostrare l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro e dei lavoratori, il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il possesso del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e il possesso del Documento unico di regolarità fiscale (Durf).

Una volta accertati i requisiti, l’Ispettorato rilascerà la patente in formato digitale. In attesa del rilascio, le imprese e i lavoratori autonomi potranno lavorare nei cantieri, a meno che l’Ispettorato non disponga diversamente con un’apposita comunicazione.

 

Regime sanzionatorio

Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di una sanzione amministrativa da 6mila a 12mila euro. L’impresa che, al momento della decurtazione, è impegnata nella realizzazione di un lavoro che fa parte di un contratto di appalto o subappalto, potrà comunque portarlo a termine.

 

Entrata in vigore

Prima che le novità sulla patente a punti nei cantieri diventino operative, è necessario che il Decreto PNRR quater sia convertito in legge.

La patente a punti può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

 

 

04/04/2024

 

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