PATENTE A PUNTI PER LA SICUREZZA SUI CANTIERI DAL 1° OTTOBRE 2024

 

Dopo la circolare dell’Ispettorato del Lavoro

 

E’ stato pubblicato in G.U. nella serata di venerdì 20 settembre, il Decreto 18 settembre 2024, n. 132 dal titolo “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese ed i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili” ed è di ieri, 23 settembre, la circolare n. 4 del direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che reca le prime indicazioni operative.

 

Dal 1° ottobre 2024, saranno obbligati a dotarsi della patente a punti, formata da 30 crediti, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, individuati dall’art. 89, co. 1, let. a) del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

E’ possibile autocertificare il possesso dei requisiti fino al 31 ottobre 2024, inviando il modello tramite pec.

 

Cantieri interessati dal nuovo obbligo

Si tratta dei cantieri in cui si realizzano i lavori edili o di ingegneria civile indicati nell’Allegato X dello stesso Testo Unico:

- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;

- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;

- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Non avranno l’obbligo di acquisire la patente a punti le imprese in possesso di una certificazione Soa.

 

Come funziona la patente a punti

La patente a punti verrà rilasciata in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti e subirà decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione:

- 10 crediti per le violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale, indicate nell’Allegato I del Testo Unico, come ad esempio la mancata elaborazione del Dvr o del Piano di emergenza ed evacuazione;

- 7 crediti per le violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI, come il rischio di esplosione o sprofondamento;

- 5 crediti per l’impiego di lavoratori irregolari;

- 20 crediti per la morte di un lavoratore causata dalla responsabilità del datore di lavoro;

- 15 crediti per un infortunio che causa l’inabilità permanente del lavoratore;

- 10 crediti per un infortunio che causa l’inabilità temporanea del lavoratore.

Nei casi di infortuni che causano la morte o l’inabilità, l’Ispettorato del lavoro potrà sospendere la patente a punti fino a 12 mesi.

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai co. 4 e 5, dei corsi di cui all’art. 37, co. 7 del D.Lgs. 81/2008. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’INL. I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15. Trascorsi 2 anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai co. 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’INL di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai co. 4 e 5. Il punteggio è, inoltre, incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

 

A chi richiedere la patente a punti

L’impresa o il lavoratore autonomo dovrà richiedere la patente a punti alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), accedendo con lo spid o la carta d’identità elettronica.

Al momento della richiesta, il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo dovrà dimostrare l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro e dei lavoratori, il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il possesso del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e il possesso del Documento unico di regolarità fiscale (Durf).

 

Disciplina transitoria

Nella circolare pubblicata ieri, l’Ispettorato informa che in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è possibile inviare un modello allegato alla circolare (pubblicata sul sito dell’INL), con un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti a: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it che avrà efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo pec, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale INL.

In allegato la bozza di autocertificazione.

 

Presentazione delle domande

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche tramite di un soggetto delegato, inclusi consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e Caf. Lo Studio può essere delegato a presentare le domande per i propri assistiti.

 

Regime sanzionatorio

Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di una sanzione amministrativa da 6mila a 12mila euro. L’impresa che, al momento della decurtazione, è impegnata nella realizzazione di un lavoro che fa parte di un contratto di appalto o subappalto, potrà comunque portarlo a termine.

 

 

24/09/2024

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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