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SICUREZZA IN EDILIZIA E CONTRATTI  DI LAVORO PER BONUS SULLA CASA

 

E’ stato pubblicato in G.U. n. 47/2022 del 25 febbraio ed è in vigore dal 26 febbraio 2022 il D.L. 13/2022, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili. In particolare, l’art. 4 contiene disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le disposizioni introdotte acquistano efficacia decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e pertanto si applicano ai lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022.

 

Benefici e contratti collettivi

Per assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza e incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, per i lavori edili di cui all’allegato X, D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza) di importo superiore a 70.000 euro, i benefici sotto elencati possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori edili DAL 27/05/2022 è indicato che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. 81/2015 (salvo diversa previsione, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria).

Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

I benefici interessati sono quelli previsti dalle seguenti disposizioni:

·     articoli 119 (incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), 119-ter (detrazione fiscale per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche), 120 (credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro) e 121 (opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali), D.L. 34/2020;

·     articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013 (detrazione fiscale per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione);

·     articolo 1, comma 12, L. 205/2017 (detrazione fiscale per interventi di sistemazione a verde);

·     articolo 1, comma 219, L. 160/2019 (detrazione fiscale per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici esistenti).

I lavori edili di cui al citato allegato X sono:

·     i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

·     i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

 

Verifiche sul contratto applicato

I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica mediante Entratel (in particolare dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria) e i responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

L'Agenzia delle Entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'INL, dell'Inps e delle Casse edili.

 

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

 

02/04/2022