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RISPOSTE AD INTERPELLI SU SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO – 2017  (continua 2)

 

La Commissione interpelli istituita ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 esprime pareri di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, non entrando nel merito delle scelte individuali e delle modalità tecnico-organizzative adottate dalle singole realtà.

La Commissione fornisce risposte di tipo interpretativo e direttivo che vengono pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella relativa Pagina Web.

 

Interpello n. 7 – Obblighi in capo al datore di lavoro dell'impresa affidataria

Il committente o il responsabile dei lavori effettua la verifica tecnico professionale di imprese (affidatarie ed esecutrici) e lavoratori autonomi con le modalità stabilite in Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.

Poiché non è stabilito un livello di formazione minima, il committente o il responsabile dei lavori possono verificare l’avvenuta “specifica ed adeguata formazione” (art. 97, c. 3-ter D.Lgs. 81/2008) di datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa affidataria per lo svolgimento delle attività, con le modalità ritenute più opportune, richiedendo gli attestati di formazione o un’auto certificazione del datore di lavoro.

 

Interpello n. 8 – Sorveglianza sanitaria

In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro sono ripartiti tra datore di lavoro distaccante e beneficiario della prestazione o distaccatario.

Il primo deve informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato, mentre al distaccatario compete l’onere di rispondere a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza inclusa la sorveglianza sanitaria.

 

Interpello n. 9 – Valutazione dei rischi da agenti chimici in siti contaminati

Nei luoghi di lavoro all’interno di siti contaminati il datore di lavoro individua i pericoli e valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti a qualsiasi titolo e non impiegati in attività dirette di bonifica, inclusi pericoli e rischi dovuti alla contaminazione stessa del sito.

Il manuale operativo “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati”, redatto dall’Inail nel 2014, propone una procedura utile per la valutazione e gestione del rischio chimico, utile riferimento per condurre l’analisi in tale tipologia di luoghi.

 

Interpello n. 10 – Gestione dell'amianto negli edifici

La L. 257/1992, che dispone la cessazione dell’impiego dell’amianto con riferimento ad impianti tecnici in opera all’interno e all’esterno, nei quali l’amianto è utilizzato per la coibentazione di componenti o nei quali sono presenti elementi contenenti amianto, riguarda i soli edifici e i soli impianti a servizio dell’edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici).

Eventuali materiali contenenti amianto devono essere gestiti:

- applicando il D.M. 6.09.1994 da parte del proprietario/conduttore ed il D. Lgs. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile in presenza di materiali contenenti amianto negli impianti ad esso funzionali;

- a cura del datore di lavoro nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi legati all’attività imprenditoriale e non funzionali all’esercizio dell’immobile.

 

Interpello n. 12 – Recinzione di cantiere nei cantieri stradali

Nel cantiere stradale la segnaletica e la delimitazione di cantiere disciplinate dal Codice della Strada e definite dal D.M. 10.07.2002 hanno i requisiti espressamente previsti, ma quando oltre ad impedire l’accesso di estranei hanno la funzione di misura di sicurezza per i lavoratori che operano all’interno, assumono la valenza di recinzione di cantiere ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 81/2008.

 

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

 

02/03/2017