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RISPOSTE AD INTERPELLI SU SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO – 2017

 

La Commissione interpelli istituita ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 esprime pareri di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, non entrando nel merito delle scelte individuali e delle modalità tecnico-organizzative adottate dalle singole realtà.

La Commissione fornisce risposte di tipo interpretativo e direttivo che vengono pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella relativa Pagina Web.

 

Interpello n. 1 – Assenza di Durc nei cantieri

Il committente o il responsabile dei lavori verifica l’idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi in cantieri di entità presunta inferiori a 200 uomini-giorno che non comportano rischi particolari (Allegato XI) attraverso la presentazione di:

- certificato di iscrizione alla CCIAA

- documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- autocertificazione degli altri requisiti previsti in Allegato XVII.

Per assenza di DURC si intende l’omesso rilascio con procedura on line in quanto l’emissione di un documento irregolare non è proprio previsto.

In lavori privati dell’edilizia il DURC è richiesto ad imprese e lavoratori autonomi e non va più trasmesso all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori, mentre in appalti pubblici è acquisito d’ufficio dalla stazione appaltante.

In assenza di DURC l’amministrazione concedente sospende l’efficacia del titolo abilitativo, per inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza o accertate direttamente.

 

Interpello n. 3 – Pos e nuove imprese

Per imprese di nuova costituzione il datore di lavoro effettua immediatamente la valutazione dei rischi ed elabora il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio attività.

Non esiste viceversa la possibilità di posticipare la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), documento di valutazione dei rischi per lo specifico cantiere, i cui contenuti sono riportati in allegato XV, perché non espressamente previsto e perché l’omessa redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore di verificarne l’idoneità e congruenza con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

 

Interpello n. 4 – Formazione specifica dei lavoratori

L’Accordo Stato-Regioni 21.12.2011 consente l’utilizzo dell’e-Learning per la formazione generale dei lavoratori, mentre la formazione specifica non può essere erogata con tale modalità, salvo nel caso di progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome che, recependo l’accordo, ne prevedano l’adozione anche per la formazione specifica di lavoratori e preposti.

 

Interpello n. 6 – Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile nelle 24 ore

In merito a possibili deroghe per personale mobile che svolge attività connesse alla sicurezza, comprensive di due distinte prestazioni lavorative intervallate con RFR (riposo fuori residenza) senza garantire il riposo giornaliero minimo di 11 ore previsto a partire dall’inizio della prestazione e con quantità di lavoro superiore a 13 ore nell’arco delle 24 ore, la Commissione non si esprime perché quesito non generale ma correlato ad un caso specifico. Conferma tuttavia che la valutazione Interpello n. 6/2016 dei rischi deve entrare anche nel merito dell’organizzazione del lavoro.

 

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

 

02/03/2017