PROROGA AL 31.12.2023 LO SMART WORKING PER I LAVORATORI FRAGILI

 

Sia per i dipendenti pubblici, che nel settore privato

 

Il decreto Proroghe (D.L. 132/2023, pubblicato in G.U. il 29.09.2023), ha disposto lo slittamento di 3 mesi rispetto alla precedente scadenza del 30.09.2023 del diritto a effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile. La misura riguarda i lavoratori dipendenti pubblici, ma anche del settore privato, di cui all’art. 1, c. 306 L. 197/2022, affetti da particolari patologie.

 

I lavoratori che si trovano in questa situazione, debitamente certificata, possono chiedere e ottenere di lavorare in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna riduzione della retribuzione.

 

Soggetti interessati

Ricordiamo che il diritto allo smart working era già stato prorogato dalla legge di conversione del c.d. decreto Lavoro, fino al termine dell’anno in corso, per alcune categorie di lavoratori, in particolare per i c.d. fragili e per genitori di figli fino a 14 anni (art. 90, c. 1 del D.L. 34/2020) lavoratori nel settore privato, a condizione che:

Per i lavoratori fragili il diritto allo smart working è previsto per i soggetti che sulla base di valutazioni mediche, sono maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 a causa dell’età o della condizione di rischio derivante da:

-         immunodepressione;

-         patologie oncologiche;

-         terapie salvavita;

-         comorbilità.

 

Smart working fino al 31 dicembre 2023

La nuova proroga si rivolge ai lavoratori c.d. “super fragili”, rimasti scoperti dalla precedente proroga per il periodo successivo al 30.09.2023. Per tali soggetti, l’individuazione delle patologie e delle condizioni di gravità deve essere certificata dal medico di base ed è prevista una tutela rafforzata, non condizionata alla compatibilità delle mansioni con lo smart working, per cui il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Per i lavoratori dipendenti “fragili” invece, occorre fare riferimento ai requisiti indicati nel Testo Unico per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in quanto maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 a causa dell’età anagrafica, per terapie salvavita o per immunodepressione; in tal caso lo stato di fragilità e del maggior rischio compete al medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria e l’attività a distanza deve essere comunque compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Si ricorda, infine, che fino al termine della proroga, non è necessario stipulare l’accordo individuale normativamente previsto dalla L. 81/2017 (artt. 18 e ss.).

 

Obblighi del datore di lavoro

E’ utile ricordare le disposizioni strutturali previste dal D.Lgs. 105/2022 per cui il datore di lavoro deve in ogni caso riconoscere priorità di accesso allo smart working, se adottato in azienda, alle seguenti tipologie:

● lavoratori o lavoratici con figli fino a 12 anni di età;

● lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c. 1 L. 104/1992) o caregiver (colui che si prende cura);

● lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità;

● lavoratori con figli in condizioni di disabilità grave (senza limiti d’età).

 

Salute e sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa. Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese.

Al lavoratore si applicano le norme sulla sicurezza; la prestazione deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei. Il lavoratore agile, inoltre, ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.

 

Formazione del lavoratore

Al lavoratore vanno garantiti percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. La formazione può costituire per i lavoratori in modalità agile un momento di interazione e di scambio in presenza, anche per prevenire situazioni di isolamento.

 

Profili fiscali dello smart working

La diffusione dello smart working, come modalità di lavoro anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria, ha permesso di dissociare la prestazione di lavoro dalla presenza fisica del lavoratore nei locali del datore di lavoro, sollevando però numerosi dubbi sulla corretta gestione dei profili fiscali e contributivi. Sul punto è intervenuta recentemente l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25/E del 18.08.2023 che si è soffermata sulla fiscalità del reddito da lavoro dipendente prodotto in regime di smart working.

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