RITORNO AL PASSATO PER LO SMART WORKING
Dal 1° aprile 2024 tornano le regole ordinarie e l’accordo individuale
Sono scadute il 31 marzo scorso le ultime semplificazioni legate allo smart working e dal 1° aprile si torna alle regole ordinarie e per lavorare in modalità agile sarà necessario stipulare un accordo individuale e inviare le comunicazioni telematiche ordinarie per poter lavorare in modalità agile.
Durante la pandemia in molte aziende, soprattutto quelle di grandi dimensioni, il ricorso allo smart working è stato disciplinato dai contratti collettivi stipulati tra le parti a livello aziendale. Se l’accordo è a tempo indeterminato, le imprese potranno apportare modifiche, ad esempio sulla ripartizione delle giornate da alternare in presenza e da remoto, e proporre eventualmente un patto modificativo al lavoratore che non ha bisogno di essere comunicato al Ministero del lavoro.
Cosa cambia dal 1° aprile 2024
Da aprile finisce il sistema normativo eccezionale imposto dalla pandemia, e il ricorso al lavoro agile torna ad essere disciplinato dalle norme ordinarie. Il 31 marzo, infatti, è scaduta l’ultima proroga del diritto allo smart working nel settore privato per genitori di figli sotto i 14 anni e lavoratori fragili. La conseguenza è che per il lavoratore cessa il diritto allo smart working emergenziale sancito dalla legge, e si ritorna ad una disciplina ordinaria che, nel caso di utilizzo del lavoro agile, assegna una priorità a determinate categorie di lavoratori.
Con il ritorno alla disciplina ordinaria diventa necessario l’accordo individuale, con tutti i requisiti legali previsti dalla legge 81/2017. Gli accordi devono, quindi, fissare la durata del collocamento in modalità agile (a termine, oppure a tempo indeterminato) e stabilire le regole per l’eventuale recesso. Un altro elemento essenziale è la definizione delle modalità (tempo, durata, frequenza, eccetera) di svolgimento della prestazione agile e con quali procedure è attivabile: la legge 81/2017 non stabilisce regole precise su questo aspetto, lasciando alle parti la scelta su come procedere.
Accordo individuale
L’accordo individuale, come indicato all’art. 19 della legge n. 81/2017, può essere a termine o a tempo indeterminato, deve essere stipulato in forma scritta e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.
Inoltre, individua i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
I datori di lavoro devono conservare l’accordo per almeno 5 anni dalla sottoscrizione, come precisato nel decreto del Ministero del Lavoro n. 149 del 22 agosto 2022.
Oltre alla firma dell’accordo, torna la necessità di inviare le comunicazioni telematiche al Ministero utilizzando l’apposita procedura sul Portale Servizi Lavoro entro i 5 giorni successivi dall’inizio della prestazione o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo.
Come previsto dal decreto n. 73/2022, però, le aziende non dovranno inviare l’intero accordo individuale al Ministero del Lavoro, fermo restando l’obbligo di stipula, ma solamente comunicare i nominativi dei lavoratori interessati e la data di inizio e fine del lavoro agile.
In caso di mancata comunicazione sarà applicata una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Recesso dell’accordo
Il citato art. 19 dispone al co. 2 che entrambe le parti possono recedere dall’accordo di smart working:
- dando un preavviso non inferiore a 30 giorni, in caso di accordo a tempo indeterminato;
- prima della scadenza, in caso di accordo a tempo determinato, soltanto in presenza di un giustificato motivo.
Salute e sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa. Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese.
Al lavoratore si applicano le norme sulla sicurezza; la prestazione deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei. Il lavoratore agile, inoltre, ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
Formazione del lavoratore
Al lavoratore vanno garantiti percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. La formazione può costituire per i lavoratori in modalità agile un momento di interazione e di scambio in presenza, anche per prevenire situazioni di isolamento.
04/04/2024