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SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE L’EMERGENZA CORONAVIRUS

 

La sorveglianza sanitaria rappresenta l’elemento chiave per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare in condizioni di fragilità. Fino al termine dell’emergenza sanitaria i datori di lavoro sia pubblici, che privati, devono garantire un sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti di lavoratori più esposti al rischio di contagio (art. 83 D.L. n. 34/2020).

Con la circolare congiunta n. 13 del 4 settembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute sono intervenuti nuovamente per fornire aggiornamenti ed ulteriori chiarimenti in materia di sorveglianza sanitaria negli ambienti di lavoro, nel contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Medico competente

Esegue la sorveglianza sanitaria, collabora alla valutazione dei rischi, alla formazione ed all’organizzazione del Pronto Soccorso e visita almeno annualmente i luoghi di lavoro. I datori di lavoro non tenuti ad avere il medico competente attivano la sorveglianza sanitaria eccezionale durante l’emergenza da Covid-19 per lavoratori fragili con nomina temporanea di un medico competente o ricorrendo ai servizi dell’Inail.

Il medico competente collabora con datore di lavoro e il servizio prevenzione e protezione con riferimento a:

- valutazione dei rischi e suo aggiornamento;

- definizione e attuazione delle misure previste dal Protocollo condiviso;

- informazione/formazione su rischio contagio SARS-CoV-2 e precauzioni adottate;

- aggiornamento al datore di lavoro su strumenti e dispositivi delle principali fonti istituzionali;

- tracciamento dei contatti con medici di base e dipartimenti di prevenzione;

- decisione in merito a monitoraggio, esami aggiuntivi e test sierologici.

L’emergenza Covid-19 non sospende o rimodula la sorveglianza sanitaria esistente ma privilegia visite urgenti e indifferibili tenuto conto di fragilità e pluripatologie (preventiva, anche in fase pre-assuntiva, su richiesta del lavoratore, al cambio di mansione, precedente la ripresa del lavoro).

Il medico competente può valutare il rinvio a un periodo successivo al 31.07.2020 di visita medica periodica, anche modificandone la frequenza, e alla cessazione del rapporto di lavoro. Sono sospesi esami strumentali e accertamenti che possono esporre a contagio ad es. spirometrie, se non effettuati in ambienti adeguati e con idonei DPI. Le visite mediche ed i giudizi relativi alla mansione specifica prevedono il contatto diretto tra lavoratore e medico competente e non possono avvenire “a distanza”.

In tema di smart working, il medico competente collabora con il datore di lavoro nel definire strumenti e contenuti informativi e formativi per evitare isolamento sociale dei lavoratori e garantire il benessere psico-fisico.

 

Lavoratori fragili

Si attua la sorveglianza sanitaria eccezionale di lavoratori fragili a causa dell’età (superiore a 55 anni), immunodepressi e pregressa infezione da Covid-19 o con altre e più patologie.

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 ha intensificato le funzioni e le responsabilità del medico competente, prevedendo che:

- alla ripresa delle attività, fosse coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19;

- per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da Covid-19, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, fosse effettuata la visita medica precedente alla ripresa del lavoro (prevista dal D.Lgs n. 81/2008 a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, ma indipendentemente dalla durata dell’assenza stessa), al fine di verificare l’idoneità alla mansione, nonché per valutare profili specifici di rischiosità.

 

Visite mediche richieste entro il 31 luglio 2020

L’art. 83, co. 1 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”), convertito dalla Legge n. 77/2020, ha imposto ai datori di lavoro (pubblici e privati) di garantire, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria (ovvero fino al 31 luglio 2020, salvo proroghe), la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili, maggiormente esposti a rischio di contagio. Il co. 2 del medesimo articolo ha inoltre stabilito che per quei datori di lavoro per i quali non è previsto, ai sensi dell’art. 18, co. 1, let. a), del D.Lgs n. 81/2008, l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale legata all’emergenza Covid-19 possa essere richiesta, dal datore stesso, ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.

 

Giudizio di idoneità

Con la circolare in esame sono state, inoltre, fornite indicazioni in merito al giudizio medico-legale che attende il medico competente, incaricato di giudicare la condizione di fragilità dei lavoratori sulla base:

- della dettagliata descrizione che il datore di lavoro deve presentargli per illustrare la mansione da loro svolta e la relativa postazione/ambiente di lavoro;

- nonché delle informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, con particolare riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate in attuazione del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.

In seguito a tale valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità e fornirà, in via prioritaria, le indicazioni necessarie all’adozione di soluzioni che possano salvaguardare maggiormente la salute dei lavoratori. Il giudizio di inidoneità temporanea è riservato esclusivamente ai casi che non contemplano soluzioni alternative.

 

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

 

03/09/2020