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L'OMESSA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI
Con lettera circolare 12 ottobre 2017, n. 3 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dettato agli Ispettorati territoriali utili indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria.
L'intervento dell'Ispettorato è stato motivato dall'esigenza di fornire indicazioni chiare ed univoche per assicurare l'uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori.
Sorveglianza sanitaria
Il tema si è posto in quanto le vigenti disposizioni prevenzionali dettate dal D.Lgs. 81/08 individuano molteplici fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell'obbligo di sorveglianza sanitaria, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria. Tale variabilità delle condotte sanzionate ha, negli anni, determinato comportamenti diversificati nei vari uffici.
Alla luce delle considerazioni ora esposte, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota in commento, ha chiarito che "la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell'obbligo sancito dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/08:
a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
b) art. 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria;
c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente".
Comunicazione di reato
Viene inoltre ricordato che, qualora l'omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall'edilizia, gli ispettori del lavoro sono tenuti a comunicare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del c.p.p.
04/11/2017