SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO AL 15 OTTOBRE
Sospensione anche dei pignoramenti degli stipendi
Il decreto Agosto, approvato «salvo intese tecniche» dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla G.U. del 14 agosto scorso, proroga al 15 ottobre della sospensione dei pagamenti all’Agente della Riscossione e differisce alla stessa data sia del blocco dei pignoramenti degli stipendi sia del termine entro cui chiedere una nuova dilazione, fruendo del raddoppio a 10 rate non pagate della condizione di decadenza dal piano di rientro.
Le Faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono state aggiornate con la pubblicazione del decreto Agosto con alcuni importanti chiarimenti in materia di riscossione rispetto a quanto già previsto dai precedenti decreti “Cura Italia” e “Rilancio”. Il decreto Agosto ha esteso fino al 15 ottobre 2020, prima era il 31 agosto, la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione.
Novità del decreto Agosto sulla riscossione
Il decreto Agosto estende fino al 15 ottobre 2020 (prima era il 31 agosto), la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione.
Per questo motivo c’è più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della Riscossione, in scadenza dall’8 marzo che resteranno sospesi fino al 15 ottobre 2020 e dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.
Novità del decreto Agosto sui pignoramenti
Sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della Riscossione prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Ne consegue che fino al 15 ottobre, l’Agente della Riscossione non può avviare pignoramenti né può adottare fermi amministrativi e ipoteche, anche per debiti scaduti da tempo.
Ovviamente cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 16 ottobre 2020, gli obblighi imposti al soggetto terzo saranno di nuovo operativi.
Rate di piani di dilazione in corso
La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020. Per tale motivo i pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020. Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.
E’ bene sottolineare che il decreto Agosto non è intervenuto sui termini di scadenza della "Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. Per cui, il termine “ultimo” entro il quale effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 rimane fissato al 10 dicembre 2020, senza che siano previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018.
Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate purché l’integrale versamento delle stesse avvenga entro il 10 dicembre 2020.
Sospensione dei protesti al 31 agosto
Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi, su tutto il territorio nazionale, i termini di scadenza relativi agli obblighi di pagamento incorporati in cambiali, vaglia cambiari, assegni e in ogni altro atto avente efficacia esecutiva con riferimento a titoli emessi in qualsiasi data e, quindi, anche ai titoli emessi dal 9 aprile 2020 in avanti. È quanto disposto dall’art. 11, co. 1 e 3, del D.L. 23/2020, come convertito in legge 40/2020 e come modificato dal decreto Agosto nel quale viene altresì disposto che qualsiasi protesto, di cambiali o assegni, il quale comunque sia stato o venga levato fino al 31 agosto 2020 (qualunque sia la data di emissione del titolo), non deve essere pubblicato sul bollettino dei protesti e se pubblicato deve essere cancellato.
18/08/2020