LA SCISSIONE DEI PAGAMENTI DAL 1° LUGLIO

 

Lo split payment si applica alle prestazioni professionali e nei confronti delle società controllate dalla P.A. e di quelle quotate in Borsa

 

Dal 1° luglio si amplia lapplicazione dello split payment, cioè quel meccanismo secondo il quale il cedente del bene o il prestatore del servizio emette la fattura applicando normalmente l’Iva, ma l’imposta non viene pagata dal cliente/committente che la versa direttamente all’Erario; lo prevede lart. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, che con decorrenza 1° gennaio 2015 trova già applicazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di Enti pubblici ed altri soggetti specificatamente individuati.

 

Il Mef, col D.M. del 27.06.2017, ha fissato le modalità di attuazione dell’art. 1 del D.L. 50/2017 in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’Iva. Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1.07.2017. Fino all’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e, comunque, non oltre il 31.10.2017, le Pubbliche Amministrazioni che applicano lo split payment accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16.11.2017.

 

Soggetti interessati

Viene ridefinito il parametro di applicazione dell’istituto, che si applica quando il cessionario committente, destinatario della fattura, rientra nelle Amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1, co. 2, L. 196/2009, facenti parte della P.A. La scissione dei pagamenti si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

·      società controllate, ai sensi dellart. 2359, co. 1, n. 1) e 2), cod. civ. (maggioranza o influenza in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

·      società controllate, ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;

·      società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati nell’elenco Istat delle P.A.;

·      società quotate inserite nellindice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Mef di cui al co. 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario);

·      esercenti arti e professioni (che prima erano espressamente esclusi, per attenuare i negativi effetti finanziari della ritenuta d’acconto), i quali, quindi, riceveranno dai loro clienti il compenso al netto dell’Iva oltre che della ritenuta.

Il MEF ha pubblicato gli elenchi definitivi delle società controllate o quotate soggette alla disciplina dello split payment. Gli elenchi sono disponibili al link http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.-50_2017-Elenchi-definitivi/.

Va precisato che la platea dei soggetti nei confronti dei quali si applica lo split payment non è necessariamente la stessa nei confronti dei quali scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica alla P.A. Infatti per quanto riguarda la scissione dei pagamenti occorre fa riferimento a quanto previsto nei suddetti commi 1 e 1-bis, del citato articolo 17-ter, mentre per quanto riguarda l’obbligo di fatturazione elettronica alla P.A. occorre far riferimento alle indicazioni fornite dalla circolare 1/DF del 09/03/2015.

 

Soggetti e operazioni escluse

Il meccanismo dello split payment non si applica:

û alle prestazioni certificate da scontrino / ricevuta fiscale, in quanto prive di fatture;

û alle operazioni soggette al meccanismo del reverse charge;

û alle imprese o professionisti che applicano regimi forfetari di determinazione delle imposte, come i contribuenti forfetari (L. 190/2014), nel regime dei minimi (D.L. 98/2011), dei beni usati, delle agenzie di viaggio e regimi monofase (editoria, case dasta, etc.);

û ai produttori agricoli che applicano il regime speciale previsto dall’articolo 34 del D.P.R. 633/1972;

û alle associazioni sportive dilettantistiche, quelle senza fini di lucro e le associazioni pro-loco che avendo esercitato l’opzione per l’applicazione alla L. 398/1991.

In questi casi nella fattura non deve essere riportata la dicitura “scissione di pagamento” e quindi il soggetto destinatario deve pagare anche l’Iva.

 

Come funziona

Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti della P.A. e degli altri nuovi soggetti destinatari, riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’Iva, che verrà direttamente versata all’Erario dal destinatario medesimo.

La prima conseguenza è che il cedente/prestatore, non incassando l’imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell’Iva. Con l’applicazione di questo meccanismo, aumentano i contribuenti che si troveranno a credito Iva i quali per ottenere il rimborso o la compensazione del credito dovranno oltre che attendere i tempi della Pubblica Amministrazione, per i quali è promessa una accelerazione, sostenere i costi della fideiussione (per rimborsi superiori a 30mila euro) o del visto di conformità (per compensazioni superiori a 5mila euro).

 

Esempio di emissione di fattura

Le operazioni fatturate dal 1° luglio 2017 con lo split payment vengono emesse con la normale applicazione dell’Iva, ma con la dicitura «scissione di pagamento» anche mediante il flag per le fatture elettroniche.

 

ESEMPIO DI FATTURA

 

 

ALFA srl

Via Roma, 100

12051 ALBA

C.F. e P.IVA 01234567890

COMUNE DI BETA

Via Verdi, 61

99999 BETA (ZZ)

CF e P.IVA 09876543210

 

FATTURA n. 001/2017 del 01.07.2017

 

Cessione di beni ….

Prestazioni di servizi …..

 

Imponibile                                                                 €  3.000,00

Iva 22%                                                                    €     660,00

Totale fattura                                                            €  3.660,00

Iva a Vs. carico ex art. 17-ter D.P.R. 633/72          €     660,00-

Netto da pagare                                                       €  3.000,00

 

Operazione con “scissione dei pagamenti”

 ex art.17-ter del D.P.R. n. 633/72 - IVA dovuta dal destinatario

 

 

ESEMPIO DI PARCELLA PROFESSIONALE

 

 

ROSSI MARIO architetto

Via Roma, 200

12051 ALBA

C.F. RSS MRA 99A99 Z123X e P.IVA 01234567890

COMUNE DI MARTE

Via Verdi, 61

99999 BETA (ZZ)

CF e P.IVA 09876543210

 

PARCELLA n. 001/2017 del 01.07.2017

 

Prestazioni professionali …..

 

Imponibile                                                                 €  3.000,00

Contributo previdenziale integrativo 4%                  €     120,00

Iva 22%                                                                    €     686,40

Totale fattura                                                            €  3.806,40

Ritenuta d'acconto                                                   €     600,00-

Iva a Vs. carico ex art. 17-ter D.P.R. 633/72          €     686,40-

Netto da pagare                                                       €  2.520,00

 

Operazione con “scissione dei pagamenti”

 ex art.17-ter del D.P.R. n. 633/72 - IVA dovuta dal destinatario

 

 

Informativa da parte del cessionario o committente

Il Legislatore, ben sapendo che vi sarebbero state difficoltà nell’individuazione dei soggetti interessati dalla nuova disciplina, in fase di conversione ha aggiunto il comma 1-quater, al citato articolo 17-ter, che stabilisce che: «1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo

Questo spiega le numerose comunicazioni, a volte anche prive di utilità, che le imprese stanno ricevendo in questi giorni.

 

Flusso di fatturazione

Gli adempimenti connessi all’applicazione delle nuove disposizioni sopra esaminate possono essere così sintetizzati:

a) il fornitore emette la fattura nei confronti dell’Ente pubblico o di altro soggetto passivo destinatario, addebitando l’Iva a titolo di rivalsa;

b) il cliente (Ente pubblico o altro Ente debitore dell’imposta) effettua 2 distinti pagamenti (o meglio “splitta” il pagamento in 2), ossia:

-  versa al fornitore il corrispettivo della cessione di beni / prestazione di servizi (senza Iva);

-  versa all’Erario l’Iva.

L’Iva all’atto del pagamento della fattura non concorre alla determinazione del saldo della liquidazione periodica in capo al cedente / prestatore, in quanto il relativo versamento è effettuato direttamente all’Erario da parte dell’Ente pubblico.

 

Registrazione contabile

Contabilmente occorrerà registrare la fattura emessa come si fa usualmente:

! Rilevazione:

|           |           | D -----------------------------------------          ----------------------------------------- A

|  P       |           |  CREDITI CLIENTE ENTE PUB.     a                           diversi                       3.660,00

|           |  E       |                                                             a       VENDITE (merci o prestazioni)                 3.000,00

|           |  P       |                                                             a       IVA A DEBITO ex art. 17-ter                        660,00

|           |           |  EMESSA FATTURA NR…. DEL ..…

|           |           |  -------------------------------------------          -----------------------------------------

 

successivamente l’Iva che verrà versata secondo il meccanismo dello split andrà stornata dal credito acceso verso l’Ente pubblico:

! Rilevazione:

|           |           | D -----------------------------------------          ----------------------------------------- A

|  P       |  P       |  IVA A DEBITO ex art. 17-ter           a      CREDITI CLIENTE ENTE PUB.    660,00

|           |           |  STORNO IVA DOVUTA DALL’ENTE SU FATTURA NR…. DEL ..…

|           |           |  -------------------------------------------          -----------------------------------------

 

Tavola riassuntiva

Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono le novità del provvedimento.

 

 

 

 

Solo per le fatture

La disposizione in commento interessa solo le fatture emesse ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/72, che quindi recano addebito dell’imposta; sono invece in ogni caso escluse le ricevute fiscali e gli scontrini (che quindi saranno incassati per il loro importo integrale).

È stato inoltre chiarito che il meccanismo di scissione dei pagamenti in commento non risulta applicabile per le operazioni soggette a regimi speciali Iva che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura (come regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese).

 

 

 

 

 

 

 

Indicazione in fattura

Una seconda indicazione importante è legata all’indicazione da dare in fattura circa l’assoggettamento della specifica operazione alla disciplina in commento. L’articolo 2, co.1 D.M. 23 gennaio 2015 dispone che i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni emettono fattura secondo le regole previste dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 indicando nel documento l’annotazione “scissione dei pagamenti”. Da notare che questa indicazione oggi risulta obbligatoria, ma è da intendersi come una sorta di indicazione minima, che può ben essere completata con il riferimento normativo da cui essa promana; quindi, certamente non commetterà un errore chi annoterà in fattura l’indicazione “operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72” o altra dizione equivalente (non è raro che gli Enti nei confronti dei quali viene emessa la fattura richiedano indicazioni specifiche e più complete).

Va inoltre segnalato l’aggiornamento delle procedure di predisposizione della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione; come ben noto le fatture emesse nei confronti della P.A. devono essere gestite in formato elettronico dal 6 giugno 2014 per i documenti emessi nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, obbligo che è stato generalizzato dal 31 marzo 2015.

 

 

Decorrenza

La nuova disposizione trova di fatto applicazione in relazione alle operazioni fatturate a partire dal 1° luglio 2017; non rientrano quindi nell’ambito applicativo dello split payment tutte quelle operazioni già fatturate all’ente pubblico alla data del 30 giugno 2017 e per le quali non si era ancora verificata l’esigibilità dell’imposta (che quindi continuano a seguire il regime con il quale sono state in precedenza emesse).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti interessati

Sono interessati dallo split payment i soggetti passivi Iva che cedono beni o servizi:

• Stato;

• Organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica [comprese le istruzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)];

• Enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni);

• Consorzi tra enti pubblici costituiti ex art. 31 D. Lgs. 267/2000 (comprese Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni);

• CCIAA (comprese le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);

• Istituti universitari;

• ASL (compresi enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri);

• Enti ospedalieri (ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera); Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; Enti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB e ASP);

• Enti pubblici di previdenza (Inps, Fondi di previdenza);

• Enti e società appartenenti alla Pubblica Amministrazione [(come identificati dall’indice Ipa ex art. 1, c. 2 L. 31.12.2009, n. 196) tra cui rientrano enti di ricerca, società pubbliche come Sogei e Consip e autorità indipendenti come Anac, Agcom e Consob];

• Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, c. 1, nn. 1) e 2) C.C., direttamente o indirettamente (o con influenza dominante) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

• Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1) C.C., direttamente dalle Regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

• Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1) C.C., dalle società di cui ai precedenti punti;

• Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario;

• Compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d’acconto.

Per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi Enti pubblici acquirenti) può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. Ipa), che contiene anche un elencazione delle categorie di enti soggetti alla disciplina.

 

Intreccio tra split payment e reverse charge

Posto che l’art. 17-ter in esame non trova applicazione per le operazioni in cui l’Ente pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta, lo split payment non può essere quindi applicato per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi soggetti al reverse charge.

Ne deriva quindi che il reverse charge è prevalente sullo split payment.

Si riportano, nella tabella di seguito, alcuni casi pratici.

 

 

 

Impresa che effettua un servizio di pulizia presso la sede di un Comune

Ÿ si applica il reverse charge “interno”, se il Comune opera in ambito commerciale

Ÿ si applica lo split payment se il committente è il Comune nelle sue vesti istituzionali viene meno l’obbligo di applicare il reverse charge (mancando la soggettività passiva Iva del committente)

Società estera che rende una consulenza ad un Comune italiano che opera in qualità di soggetto passivo Iva

Ÿ l’operazione è rilevante ai fini Iva in Italia, ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R.  633/72 e l’Iva dovuta è ascolta con il meccanismo del reverse charge e non dello split payment

Società estera che rende una consulenza ad un Comune italiano che opera in veste istituzionale, privo di soggettività passiva

Ÿ l’operazione è territorialmente rilevante nel paese del prestatore e l’Iva è ascolta secondo le regole di detto Stato

Professionista che effettua una prestazione professionale assoggettata a ritenuta

Ÿ l’operazione dal 1° luglio 2017 è soggetta al meccanismo dello split payment.

 

 

12/06/2017

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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