ABOLITO LO SPLIT PAYMENT PER I PROFESSIONISTI
Non si applicherà più la scissione dei pagamenti per le parcelle alla P.A.
Dall’entrata in vigore del decreto legge Dignità, i professionisti non saranno più obbligati - quali fornitori di Pubbliche Amministrazioni e società sottoposte al meccanismo dello split payment - ad emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti.
L’esclusione dal regime arriva dopo poco più di un anno dal loro ingresso (1° luglio 2017) e modifica nuovamente i comportamenti di gestione dell’Iva relativa alle specifiche transazioni. E’ bene chiarire che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U. che ad oggi non è ancora avvenuta.
Gli effetti operativi
Per comprendere bene cosa cambia per i questi fornitori si consideri che il regime dello split payment impone una particolare forma di riscossione dell’Iva. Il fornitore, pur emettendo regolarmente una fattura con indicazione a debito dell’Iva relativa alla operazione commerciale conclusa, non si vede pagare dal cliente l’imposta, in quanto lo stesso cliente è obbligato a versarla direttamente all’Erario. Pertanto il fornitore, pur mantenendo su di sé il debito d’imposta, non versa l’Iva all’Erario e non riceve più sul piano finanziario dal cliente l’importo corrispondente.
Per quanto riguarda la ritenuta, invece, anche in regime di scissione dei pagamenti, il cliente deve operare la ritenuta che versa egualmente all’Erario.
Con le nuove regole del decreto Dignità per i professionisti questo meccanismo viene meno e si torna al regime ordinario ante 1° luglio 2017, dove il professionista continuerà a fatturare con l’esposizione dell’Iva a debito al cliente; il cliente P.A. da parte sua provvederà a pagare al fornitore/professionista l’intero ammontare della fattura (imponibile e Iva) trattenendo l’importo della ritenuta alla fonte operata ai fini delle imposte dirette; il professionista provvederà a versare la relativa Iva che scaturisce dalla liquidazione del credito maturato nel periodo sugli acquisti e il debito determinatosi per le operazioni attive effettuate.
Ambito applicativo
L’art. 14 del decreto legge, prevede espressamente: «Le disposizioni di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 633/72, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito». Questa previsione viene ulteriormente chiarita dalla relazione di accompagnamento del provvedimento, secondo cui sono esclusi dal regime tutti i compensi che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto di all’articolo 25 del D.P.R. 600/73. Dall’insieme di queste disposizioni risulta chiaro che l’esclusione dallo split payment riguarda tutti i professionisti, ma anche le altre forme di compenso assoggettate a ritenuta, come ad esempio le provvigioni degli agenti. Rimane invece l’obbligo per le imprese.
Soggetti interessati
Viene ridefinito il parametro di applicazione dell’istituto, che si applica quando il cessionario committente, destinatario della fattura, rientra nelle Amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1, co. 2, L. 196/2009, facenti parte della P.A. La scissione dei pagamenti si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
· società controllate, ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1) e 2), cod. civ. (maggioranza o influenza in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
· società controllate, ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
· società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati nell’elenco Istat delle P.A.;
· società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Mef di cui al co. 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).
Il MEF ha pubblicato gli elenchi definitivi delle società controllate o quotate soggette alla disciplina dello split payment.
Va precisato che la platea dei soggetti nei confronti dei quali si applica lo split payment non è necessariamente la stessa nei confronti dei quali scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica alla P.A. Infatti per quanto riguarda la scissione dei pagamenti occorre fa riferimento a quanto previsto nei suddetti commi 1 e 1-bis, del citato articolo 17-ter, mentre per quanto riguarda l’obbligo di fatturazione elettronica alla P.A. occorre far riferimento alle indicazioni fornite dalla circolare 1/DF del 09/03/2015.
Soggetti e operazioni escluse
Il meccanismo dello split payment non si applica:
û alle prestazioni certificate da scontrino / ricevuta fiscale, in quanto prive di fatture;
û alle operazioni soggette al meccanismo del reverse charge;
û alle imprese o professionisti che applicano regimi forfetari di determinazione delle imposte, come i contribuenti forfetari (L. 190/2014), nel regime dei minimi (D.L. 98/2011), dei beni usati, delle agenzie di viaggio e regimi monofase (editoria, case d’asta, etc.);
û ai produttori agricoli che applicano il regime speciale previsto dall’articolo 34 del D.P.R. 633/1972;
û alle associazioni sportive dilettantistiche, quelle senza fini di lucro e le associazioni pro-loco che avendo esercitato l’opzione per l’applicazione alla L. 398/1991.
In questi casi nella fattura non deve essere riportata la dicitura “scissione di pagamento” e quindi il soggetto destinatario deve pagare anche l’Iva.
Come funziona
Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti della P.A. e degli altri nuovi soggetti destinatari, riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’Iva, che verrà direttamente versata all’Erario dal destinatario medesimo.
La prima conseguenza è che il cedente/prestatore, non incassando l’imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell’Iva. Con l’applicazione di questo meccanismo, aumentano i contribuenti che si troveranno a credito Iva i quali per ottenere il rimborso o la compensazione del credito dovranno oltre che attendere i tempi della Pubblica Amministrazione, per i quali è promessa una accelerazione, sostenere i costi della fideiussione (per rimborsi superiori a 30mila euro) o del visto di conformità (per compensazioni superiori a 5mila euro).
Esempio di emissione di fattura
Le operazioni fatturate dalle imprese con lo split payment vengono emesse con la normale applicazione dell’Iva, ma con la dicitura «scissione di pagamento» anche mediante il flag per le fatture elettroniche.
ESEMPIO DI FATTURA |
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ALFA srl Via Roma, 100 12051 ALBA C.F. e P.IVA 01234567890 COMUNE DI BETA Via Verdi, 61 99999 BETA (ZZ) CF e P.IVA 09876543210
FATTURA n. 001/2017 del 01.07.2017
Cessione di beni …. Prestazioni di servizi …..
Imponibile € 3.000,00 Iva 22% € 660,00 Totale fattura € 3.660,00 Iva a Vs. carico ex art. 17-ter D.P.R. 633/72 € 660,00- Netto da pagare € 3.000,00
Operazione con “scissione dei pagamenti” ex art.17-ter del D.P.R. n. 633/72 - IVA dovuta dal destinatario
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Flusso di fatturazione
Gli adempimenti connessi all’applicazione delle nuove disposizioni sopra esaminate possono essere così sintetizzati:
a) il fornitore impresa emette la fattura nei confronti dell’Ente pubblico o di altro soggetto passivo destinatario, addebitando l’Iva a titolo di rivalsa;
b) il cliente (Ente pubblico o altro Ente debitore dell’imposta) effettua 2 distinti pagamenti (o meglio “splitta” il pagamento in 2), ossia:
- versa al fornitore il corrispettivo della cessione di beni / prestazione di servizi (senza Iva);
- versa all’Erario l’Iva.
L’Iva all’atto del pagamento della fattura non concorre alla determinazione del saldo della liquidazione periodica in capo al cedente / prestatore, in quanto il relativo versamento è effettuato direttamente all’Erario da parte dell’Ente pubblico.
Intreccio tra split payment e reverse charge
Posto che l’art. 17-ter in esame non trova applicazione per le operazioni in cui l’Ente pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta, lo split payment non può essere quindi applicato per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi soggetti al reverse charge.
Ne deriva quindi che il reverse charge è prevalente sullo split payment.
11/07/2018