PAGAMENTO STIPENDI E COMPENSI DI DICEMBRE ENTRO IL 12 GENNAIO 2024
Stipendi e compensi di dicembre da pagare entro venerdì 12 gennaio
Secondo il c.d. “principio di cassa allargato”, a norma dell’art. 51 del Tuir (testo Unico delle Imposte sul Reddito), si considerano percepiti nell’anno d’imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Questo significa che entro venerdì 12 gennaio 2024 devono essere pagati gli stipendi del mese di dicembre 2023, affinchè, dal punto di vista fiscale, possano essere considerati percepiti dal lavoratore nell’anno 2023 e quindi compresi nella prossima Certificazione Unica (CU).
Qualora la liquidazione delle retribuzioni e della tredicesima avvenga successivamente al 12/01, le stesse saranno incluse nei modelli relativi al 2024, da certificare con il modello CU 2025, e il relativo costo dovrà restare imputato a bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile; si dovrà operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi, con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.
Al fine di evitare difficoltà di natura operativa e contabile, è importante che gli emolumenti del mese di dicembre 2023, come tutti quelli riferiti all’anno 2023, vengano corrisposti non oltre venerdì 12 gennaio p.v.; più precisamente si intende che le somme devono risultare a quella data disponibili per il lavoratore. Poiché nei bonifici un giorno viene conteggiato per la valuta, è consigliato, per non dover eseguire un bonifico urgente, anticipare l’operazione bancaria al giorno precedente, 11 gennaio.
Compenso ai collaboratori o amministratori
La stessa regola sopraesposta si applica anche ai compensi pagati ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto/programma e ai collaboratori non a progetto di cui all’art. 61 del D.Lgs. 276/2003 (ad esempio amministratori di società) in conseguenza del fatto che sono stati assimilati ai redditi di lavoro dipendente. In particolare, per i compensi degli amministratori, la circolare n. 57/E del 18/06/2001, ha chiarito che per la società che eroga tali compensi, gli stessi sono deducibili nell’anno anche se pagati entro il 12/01 dell’anno successivo.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l’assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l’anno 2023 agli amministratori, ovviamente imputato a conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del 12 gennaio 2024, termine ultimo assegnato dalla norma per considerare l’erogazione di pertinenza fiscale del 2023.
Caso diverso se l’amministratore è in possesso della partita Iva ed emettesse la fattura; in questa fattispecie non si applica la regola finora illustrata, ma quella dettata dall’art. 51 del Tuir, ovvero il rispetto del principio di cassa. Questo significa che la deducibilità dei compensi deliberati per l’anno 2023 è subordinata all’effettivo pagamento della fattura emessa dall’amministratore entro la data del 31/12/2023 (c.d. principio di cassa stretto).
Compensi anno 2023 |
Imputazione a bilancio |
Pagamento |
Reddito per amministratore |
Deducibilità per la società |
Amministratore senza partita Iva (cedolino) |
2023 |
Entro il 31/12/23 |
Anno 2023 |
Anno 2023 |
Entro il 12/01/24 |
Anno 2023 |
Anno 2023 |
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Dal 13/01/24 |
Anno 2024 |
Anno 2024 |
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Amministratore con partita Iva (fattura) |
2023 |
Entro il 31/12/23 |
Anno 2023 |
Anno 2023 |
Dall’1/01/24 |
Anno 2024 |
Anno 2024 |
Sempre con riferimento ai compensi amministratori, va rammentato di porre attenzione ad ulteriori due aspetti:
Æ i compensi erogati debbono essere opportunamente deliberati dall’assemblea, con idoneo verbale trascritto sui libri sociali (potrebbe essere anche un verbale di annualità precedenti, qualora fosse stabilito un compenso valido sino a nuova decisione);
Æ una volta riconosciuto il compenso, eventuali rinunce dei beneficiari (si pensi in particolare al caso di amministratori/soci) potrebbero generare problemi di “incasso giuridico”, vale a dire la tassazione in capo all’amministratore come se avesse ricevuto i denari e li avesse restituiti, un istante dopo, alla società. In tali ipotesi, appare opportuno revocare la delibera, sostenendo che non sia mai sorto il diritto alla percezione e, conseguentemente, non si possa configurare alcuna rinuncia. In alternativa è preferibile che l’assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l’erogazione della remunerazione.
Date e momento di effettuazione dei pagamenti
Al fine di individuare il momento del pagamento, occorre verificare la data in cui viene effettuato l’addebito in c/c ed al contempo l’accredito nel c/c del dipendente/amministratore ovvero il momento in cui “(….) il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore” C.M. n. 326/E del 23/12/1997. In sostanza si deve intendere che le somme devono risultare a quella data disponibili per il lavoratore.
E’ bene assicurarsi di avere la riprova dell’effettiva movimentazione finanziaria; in relazione a tale argomento, ricordiamo che:
per i pagamenti con bonifico bancario |
Ü |
vale il giorno di effettuazione dell’operazione di accredito sul conto corrente del beneficiario, a seguito dell’ordine trasmesso alla banca, che generalmente richiede almeno un giorno lavorativo, se il bonifico è telematico. |
per i pagamenti con assegno |
Ü |
vale il giorno di consegna dell’assegno (opportunamente datato) al beneficiario, quindi quando il destinatario lo riceve. E’ sempre opportuna una ricevuta di consegna dell’assegno. |
Si ricorda che dal 1° luglio 2018 non è più possibile il pagamento in contanti degli stipendi. Lo stabilisce la Legge di Bilancio 2018, con lo scopo di combattere forme elusive dei rapporti di lavoro, come il comportamento fraudolento di alcune aziende che pagano lo stipendio in contanti ai lavoratori corrispondendo loro una somma più bassa del netto in busta paga. In caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 1.000 fino a 5.000 euro.
Considerazioni finali
Lo Studio, seguendo le indicazioni dello scorso anno e, salvo diverse disposizioni, provvederà ad effettuare il conguaglio di fine anno considerando anche gli stipendi del mese di dicembre 2023 ammettendo che gli stessi verranno corrisposti entro il 12 gennaio p.v.
Per agevolare le operazioni di conguaglio di fine anno, in considerazione dei tempi ristretti a disposizione, invitiamo le imprese a raccogliere anticipatamente dai lavoratori tali eventuali certificazioni, provvedendo a consegnarle entro i primi giorni di gennaio all’Ufficio Paghe.
Per quanto sopra Vi invitiamo al massimo rispetto della data prestabilita per il pagamento degli stipendi, che devono essere effettuati entro e non oltre il giorno 12 corrente mese di gennaio.
Agevolazione per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2024
Si coglie l’occasione per segnalare una nuova agevolazione per i datori di lavoro che assumono personale a tempo indeterminato, contenuta nel D.Lgs. n. 216 del 30.12.2023, in “attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, in vigore dal 31.12.2023.
Per le nuove assunzioni avvenute nel corso del 2024, ai titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, il costo del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, nel rispetto delle ulteriori disposizioni previste.
Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente. L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’art. 2425, c. 1, lett. b), n. 9), del codice civile, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023.
Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dal 31.12.2023, saranno stabilite le disposizioni attuative, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.
04/01/2024