PAGAMENTO STIPENDI E COMPENSI DI DICEMBRE ENTRO IL 12 GENNAIO 2025
Considerata la festività è consigliabile anticipare il bonifico al 10 gennaio
Secondo il c.d. “principio di cassa allargato”, a norma dell’art. 51 del Tuir (testo Unico delle Imposte sul Reddito), si considerano percepiti nell’anno d’imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Quest’anno, cadendo di domenica, è consigliabile anticipare il pagamento con bonifico istantaneo al giorno venerdì 10, o la consegna dell’assegno datandolo sabato 11 gennaio.
Pertanto, entro il 11 gennaio (o 10 gennaio se con bonifico istantaneo), devono essere pagati gli stipendi del mese di dicembre 2024, affinchè, dal punto di vista fiscale, possano essere considerati percepiti dal lavoratore nell’anno 2024 e quindi compresi nella prossima Certificazione Unica (CU).
Qualora la liquidazione delle retribuzioni e della tredicesima avvenga successivamente al 12/01, le stesse saranno incluse nei modelli relativi al 2025, da certificare con il modello CU 2026, e il relativo costo dovrà restare imputato a bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile; si dovrà operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi, con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.
Al fine di evitare difficoltà di natura operativa e contabile, è importante che gli emolumenti del mese di dicembre 2024, come tutti quelli riferiti all’anno 2024, vengano corrisposti non oltre sabato 11 gennaio (o 10 gennaio) p.v. Più precisamente si intende che le somme devono risultare a quella data disponibili per il lavoratore. Poiché nei bonifici ordinari un giorno viene conteggiato per la valuta, è consigliato eseguire il bonifico istantaneo il giorno 10 gennaio, o anticipare l’operazione bancaria al giorno precedente, 9 gennaio nel caso di bonifico ordinario.
Compenso ai collaboratori o amministratori
La stessa regola sopraesposta si applica anche ai compensi pagati ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto/programma e ai collaboratori non a progetto di cui all’art. 61 del D.Lgs. 276/2003 (ad esempio amministratori di società) in conseguenza del fatto che sono stati assimilati ai redditi di lavoro dipendente. In particolare, per i compensi degli amministratori, la circolare n. 57/E del 18/06/2001, ha chiarito che per la società che eroga tali compensi, gli stessi sono deducibili nell’anno anche se pagati entro il 12/01 dell’anno successivo.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l’assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l’anno 2024 agli amministratori, ovviamente imputato a conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del 12 gennaio 2025, termine ultimo assegnato dalla norma per considerare l’erogazione di pertinenza fiscale del 2024.
Caso diverso se l’amministratore è in possesso della partita Iva ed emettesse la fattura; in questa fattispecie non si applica la regola finora illustrata, ma quella dettata dall’art. 51 del Tuir, ovvero il rispetto del principio di cassa. Questo significa che la deducibilità dei compensi deliberati per l’anno 2024 è subordinata all’effettivo pagamento della fattura emessa dall’amministratore entro la data del 31/12/2024 (c.d. principio di cassa stretto).
Compensi anno 2024 |
Imputazione a bilancio |
Pagamento |
Reddito per amministratore |
Deducibilità per la società |
Amministratore senza partita Iva (cedolino) |
2024 |
Entro il 31/12/24 |
Anno 2024 |
Anno 2024 |
Entro il 12/01/25 |
Anno 2024 |
Anno 2024 |
||
Dal 13/01/25 |
Anno 2025 |
Anno 2025 |
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Amministratore con partita Iva (fattura) |
2024 |
Entro il 31/12/24 |
Anno 2024 |
Anno 2024 |
Dall’1/01/25 |
Anno 2025 |
Anno 2025 |
Sempre con riferimento ai compensi amministratori, va rammentato di porre attenzione ad ulteriori due aspetti:
Æ i compensi erogati debbono essere opportunamente deliberati dall’assemblea, con idoneo verbale trascritto sui libri sociali (potrebbe essere anche un verbale di annualità precedenti, qualora fosse stabilito un compenso valido sino a nuova decisione);
Æ una volta riconosciuto il compenso, eventuali rinunce dei beneficiari (si pensi in particolare al caso di amministratori/soci) potrebbero generare problemi di “incasso giuridico”, vale a dire la tassazione in capo all’amministratore come se avesse ricevuto i denari e li avesse restituiti, un istante dopo, alla società. In tali ipotesi, appare opportuno revocare la delibera, sostenendo che non sia mai sorto il diritto alla percezione e, conseguentemente, non si possa configurare alcuna rinuncia. In alternativa è preferibile che l’assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l’erogazione della remunerazione.
Date e momento di effettuazione dei pagamenti
Al fine di individuare il momento del pagamento, occorre verificare la data in cui viene effettuato l’addebito in c/c ed al contempo l’accredito nel c/c del dipendente/amministratore ovvero il momento in cui “(….) il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore” C.M. n. 326/E del 23/12/1997. In sostanza si deve intendere che le somme devono risultare a quella data disponibili per il lavoratore.
E’ bene assicurarsi di avere la riprova dell’effettiva movimentazione finanziaria; in relazione a tale argomento, ricordiamo che:
per i pagamenti con bonifico bancario ordinario (entro il 9 gennaio) |
Ü |
vale il giorno di effettuazione dell’operazione di accredito sul conto corrente del beneficiario, a seguito dell’ordine trasmesso alla banca, che generalmente richiede un giorno lavorativo. |
per i pagamenti con bonifico bancario istantaneo (entro il 10 gennaio) |
Ü |
dal 9 gennaio il costo dei bonifici istantanei è equiparato a quello dei bonifici ordinari e l’accredito sul conto corrente del beneficiario è immediato. |
per i pagamenti con assegno (entro l’11 gennaio) |
Ü |
vale il giorno di consegna dell’assegno (opportunamente datato) al beneficiario, quindi quando il destinatario lo riceve. E’ sempre opportuna una ricevuta di consegna dell’assegno. |
Si ricorda che dal 1° luglio 2018 non è più possibile il pagamento in contanti degli stipendi. Lo stabilisce la Legge di Bilancio 2018, con lo scopo di combattere forme elusive dei rapporti di lavoro, come il comportamento fraudolento di alcune aziende che pagano lo stipendio in contanti ai lavoratori corrispondendo loro una somma più bassa del netto in busta paga. In caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 1.000 fino a 5.000 euro.
Considerazioni finali
Lo Studio, seguendo le indicazioni dello scorso anno e, salvo diverse disposizioni, provvederà ad effettuare il conguaglio di fine anno considerando anche gli stipendi del mese di dicembre 2024 ammettendo che gli stessi verranno corrisposti entro il 12 gennaio p.v.
Per agevolare le operazioni di conguaglio di fine anno, in considerazione dei tempi ristretti a disposizione, invitiamo le imprese a raccogliere anticipatamente dai lavoratori tali eventuali certificazioni, provvedendo a consegnarle entro i primi giorni di gennaio all’Ufficio Paghe.
Per quanto sopra Vi invitiamo al massimo rispetto della data prestabilita per il pagamento degli stipendi, che devono essere effettuati entro e non oltre il giorno 9 o 10 o 11 corrente mese di gennaio.
Tracciabilità dei rimborsi spese per trasferte ai dipendenti
La legge di Bilancio 2025 modifica l’art. 51 del Tuir al fine di stabilire il nuovo principio secondo cui i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, per trasferte o missioni, non concorreranno a formare il reddito dei dipendenti se le stesse risulteranno corrisposte con mezzi tracciati ovvero con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997.
A decorrere quindi dal 1.01.2025, i rimborsi ai dipendenti per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, mediante autoservizi pubblici non di linea (tra cui taxi e noleggi con conducente), non documentati mediante strumenti di pagamento tracciabili concorreranno a formare reddito tassabile per il lavoratore, con la corrispondente indeducibilità dei costi per l’impresa anche ai fini Irap, essendo stato modificato anche l’art. 95 del Tuir, che prevede ora che le medesime spese rimborsate siano deducibili solo se pagate con mezzi tracciati.
I sistemi di pagamenti ammessi sono quindi carte di credito, di debito (bancomat), prepagate, assegni bancari e circolari. Sono considerate tracciabili anche le app di pagamento via smartphone, che funzionano tramite codice Iban e numero di cellulare.
Le aziende dovranno comunicare al più presto le novità ai lavoratori. Il datore di lavoro potrà decidere di consegnare ai lavoratori in trasferta la carta di credito aziendale o un altro strumento di pagamento collegato al conto corrente dell’azienda. Se i lavoratori eseguiranno il pagamento con la propria carta di credito o debito, nella nota spese, insieme alla fattura o alla ricevuta fiscale, dovranno riportare anche la ricevuta del Pos o del pagamento tracciabile.
In presenza del “doppio” giustificativo si potranno rimborsare le spese di trasferta; se manca il documento che attesta il pagamento tracciato, l’azienda dovrà rimborsare la nota spese assoggettandola a ritenute e contributi e la registrazione del costo in contabilità sarà tra i componenti indeducibili.
Prorogate le maggiorazioni del costo deducibile per nuove assunzioni
Sempre la legge di Bilancio 2025 ha prorogato la maxideduzione in favore delle nuove assunzioni, che dà continuità a una misura destinata a sostenere chi assume consentendo alle imprese una pianificazione pluriennale. Il beneficio – introdotto per il 2024 – è stato esteso anche al 2025, 2026 e 2027 (art. 1, cc. 399-400).
Beneficiari dell’agevolazione sono i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni. Quanto alla prima categoria, sono ricompresi, per esempio, i soggetti di cui all’art. 73 Tuir, come società di capitali ed enti non commerciali, di cui alla lettera c), ma solo limitatamente al reddito di impresa eventualmente conseguito. In quest’ultimo caso, l’agevolazione si applica con riferimento alle assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale risultante da separata evidenza contabile. In presenza di personale utilizzato promiscuamente, la maggiorazione del costo spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (art. 5, c. 9 D.M. 25.06.2024). Sono incluse anche le imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, le società di persone ed equiparate, ex art. 5 Tuir.
L’agevolazione spetta a condizione che il reddito sia determinato secondo le regole ordinarie; sono esclusi, ad esempio, i soggetti che fruiscono del regime dei forfettari. La maggiorazione del costo riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Due, in particolare, le verifiche che ciascun contribuente dovrà condurre per accedere al beneficio:
1) la prima attiene alla sussistenza dell’incremento occupazionale. Quest’ultimo si realizza se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente (art. 4, c. 2 D.Lgs. 216/2023);
2) la seconda riguarda l’incremento occupazionale complessivo, ossia un incremento complessivo della forza lavoro rispetto al periodo precedente.
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