BENI STRUMENTALI AGEVOLABILI CON ACCONTI DEL 20% ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020
Credito d’imposta per i nuovi beni strumentali
Ultimi giorni, entro la fine del mese di dicembre, per fruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, per la ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica del Piano Industria 4.0, nell’attesa di conoscere gli sviluppi della prossima legge di Bilancio 2021.
I commi 184-195 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) hanno riscritto, dal 2020, le agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali nuovi, in sostituzione del c.d. super e iper ammortamento, introducendo un nuovo credito d’imposta, che si ottiene applicando al costo dell’investimento percentuali differenziate a seconda della tipologia del bene.
Soggetti interessati
Posso accedere al credito d’imposta 2020 le imprese e i professionisti residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 (in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Possono accedervi anche le imprese e professionisti nel regime dei contribuenti forfetari, prima esclusi.
Al contrario, non possono accedere all’agevolazione:
û le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal Codice della crisi o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento similare,
û le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001).
È necessario, inoltre, che vi sia il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Beni agevolabili
L’incentivo riguarda l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, con esclusione dei veicoli e altri mezzi di trasporto (art. 164 del Tuir), anche se strumentali all’attività propria dell’impresa e gli acquisti di fabbricati e costruzioni. Risultano inoltre esclusi i beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e quindi con ammortamento più lungo di 15 esercizi e i beni di cui all’all. 3 annesso alla L. 208/2015.
Risultano anche agevolabili gli investimenti in beni immateriali, individuati all’all. B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall’art. 1, co. 32 della L. 205/2017 (beni immateriali - software - funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0).
Per individuare la data di effettuazione dell’investimento, si può fare riferimento alle regole previste dall’art. 109 del Tuir, ai sensi del quale:
- per i beni acquistati in proprietà: rileva la data di consegna o spedizione o quella in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà;
- per i beni acquisiti in leasing: rileva la data di consegna al locatario;
- per i contratti di appalto: rileva la data in cui l’opera (o frazione) viene accettata;
- per i beni realizzati in economia: rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative. E’ consigliabile far riportare dal fornitore la seguente dicitura: "bene agevolato ai sensi dei commi da 184 a 194 dell'art. 1 della L. 160/2019 (L. di Bilancio 2020)".
Misura dell'agevolazione
Il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell’investimento:
1. per investimenti in beni materiali ricompresi nell’all. A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
2. per investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’all. B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017):
- 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto all. B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
3. investimenti in beni nuovi diversi da quelli di cui agli all. A e B (beni generici, no Industria 4.0):
- 6% del costo nel limite massimo di 2 milioni di euro.
In questo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241/1997) in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.
Il credito può essere utilizzato rispettivamente:
- per gli investimenti di cui agli allegati A e B a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l’interconnessione dei beni materiali di cui all’all. A avviene in un periodo d’imposta successivo a quello dell’entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante;
- a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui agli all. A e B.
Ai fini del monitoraggio, le imprese che si avvalgono dell’agevolazione sono tenute a effettuare una comunicazione, da definirsi con successivo decreto, al Mise. Per i beni di cui ai commi 6 e 7, allegati A e B, L. 232/2016, è necessario produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tale onere, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, può essere sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/2000.
Il credito non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi; è cumulabile con altre agevolazioni che hanno a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Cessione di un bene agevolato
In caso di cessione, o di destinazione a strutture non in Italia, dei beni agevolati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’art. 1, co. 35 e 36 della L. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi, con la conseguenza che non si avrà decadenza dall’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’all. A della L. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Nel caso in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.
Regime transitorio con super e iper ammortamento
Il credito d’imposta sui beni 2020 non trova applicazione:
û agli investimenti già rientranti nel super ammortamento, effettuati tra il 1 º gennaio e il 31 dicembre 2020 (termine modificato a seguito della proroga prevista dal decreto Rilancio), in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, entro il “termine lungo” del 31 dicembre 2020, in quanto per tali beni si applica ancora la precedente agevolazione del super ammortamento.
û agli investimenti già rientranti nell’iper ammortamento, effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, entro il “termine lungo” del 31 dicembre 2020, in quanto per tali beni si applica ancora la precedente agevolazione dell’iper ammortamento.
Modifiche annunciate nella prossima Legge di Bilancio 2021
Questo scenario, in sé già molto complesso, in quanto le norme relative al bonus sono cambiate tre volte nel 2019 e 2020 ed a complicare i calcoli sono le annunciate modifiche (in corso di approvazione parlamentare) del disegno di legge di Bilancio 2021, che prevede percentuali differenziate in base al tipo di bene e al momento in cui viene eseguito l’investimento, con nuovi crediti d’imposta del:
- 10% per i beni strumentali nuovi;
- 50%-30%-10% per i beni Industria 4.0;
- 20% per i beni immateriali dell’allegato B della legge di Bilancio 2017.
Se il testo della manovra verrà confermato, i nuovi crediti d’imposta spetteranno già a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, dal 16 novembre al 31 dicembre 2020, per i beni strumentali, i beni Industria 4.0 e quelli immateriali dell’allegato B, si potrà beneficiare, alternativamente, delle due agevolazioni.
Non sapendo oggi se il nuovo credito verrà confermato dalla manovra 2021, pertanto, è consigliabile, in questo periodo di «doppia» vigenza, far indicare nelle relative fatture di acquisto la seguente doppia frase: "bene agevolato ai sensi dei commi da 184 a 194 dell'art. 1 della L. 160/2019 (L. di Bilancio 2020) o dell’art. 185, commi da 4 a 8, del disegno di legge di Bilancio 2021, approvato dal Governo il 16 novembre 2020".
07/12/2020