AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 2023 CON ACCONTI ENTRO IL 31/12/22
Scadenze del 30 novembre 2023
Scade il prossimo 30 novembre 2023 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni strumentali nuovi (sia 4.0, che generici), se prenotati entro il 31 dicembre 2022, per fruire del credito d’imposta, previsto dalla L. 178/2020, nella misura prevista per il 2022. Dal 1° gennaio 2023 non sarà previsto il riconoscimento del credito d’imposta per beni generici (non 4.0).
Con il decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022) è stato disposto che per gli investimenti in beni strumentali nuovi “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, la consegna deve avvenire entro il 30 novembre 2023, allungandolo rispetto al precedente termine. Ciò consente di fruire del credito d’imposta nella misura del 40% per i beni 4.0, e del 6% per quelli generici.
Investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un’importante novità per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022, consentendo un più ampio termine di consegna dei beni nel corso del 2023. La prenotazione consente di fruire del maggior credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni 4.0 (nella misura del 40%) e del credito d’imposta del 6% per quelli effettuati in beni generici nel 2022. Più in dettaglio:
Investimenti in beni materiali 4.0 (tabella A) |
Prenotati entro il 31 dicembre 2022 e consegna entro il 30 novembre 2023 |
- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro - 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro - 10% del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro |
Investimenti in beni immateriali 4.0 (tabella B) |
Prenotati entro il 31 dicembre 2022 e consegna entro il 30 novembre 2023 |
50% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro |
Investimenti in beni materiali e immateriali generici (non 4.0) |
Prenotati entro il 31 dicembre 2022 e consegna entro il 30 novembre 2023 |
6% (max 2 milioni per i beni materiali e 1 milione per gli immateriali) |
Dal 01/01/2023 non sarà più previsto |
E’ importante ricordare che l’Agenzia delle Entrate (Telefisco 2019), con riguardo alla prenotazione, ha precisato che qualora il corrispettivo effettivo risulti superiore a quello pattuito in origine, rendendo in tal modo insufficiente l’acconto versato per il raggiungimento del 20%, è comunque possibile applicare il maggior credito d’imposta per la parte di costo coperta dall’acconto, mentre sulla restante parte spetta il minor credito d’imposta.
Investimenti effettuati nel 2023
La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha previsto la possibilità di fruire del credito d’imposta per nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 solo per quelli aventi ad oggetti beni materiali ed immateriali 4.0 o Industria 4.0 per la cui individuazione si deve aver sempre riguardo agli allegati “A” e “B” della L. 232/2016).
In particolare, per gli investimenti in beni materiali nuovi 4.0, effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine) il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:
Investimenti in beni materiali 4.0 (tabella A) |
Dal 1/01/2023 al 31/12/2025 (o 30/06/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2025) |
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro - 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro - 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro |
Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine) il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:
Investimenti in beni immateriali 4.0 (tabella B) |
Dal 1/01/2023 al 31/12/2025 (o 30/06/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2025) |
- 20% per il periodo d’imposta 2023 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro - 15% per il periodo d’imposta 2024 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro - 10% per il periodo d’imposta 2025 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro |
Si osserva che per gli investimenti di beni materiali e immateriali generici diversi da quelli “Industria 4.0”, effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 non è più attribuito alcun credito d’imposta (fatto salvo per quelli prenotati entro il 31 dicembre 2022).
Investimenti in beni materiali e immateriali generici (non 4.0) |
Dal 01/01/2023 non sarà più previsto |
Soggetti interessati e beni agevolabili
Al fine di determinare la spettanza e il valore dell’agevolazione occorre tenere presente che i soggetti interessati sono le imprese residenti in Italia in ordine con le norme in tema di sicurezza sul lavoro, non spetta ai lavoratori autonomi.
Il valore dell’investimento è il costo sostenuto compresa la quota parte di Iva indetraibile al lordo degli eventuali contributi in c/impianti, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione degli stessi. Sono ammessi al beneficio Tutti i beni nuovi anche di costo unitario pari o inferiore a 516,46 euro, a prescindere dalla modalità di deduzione del relativo costo.
Sono esclusi dal beneficio:
û i veicoli;
û i beni strumentali il cui ammortamento secondo il D.M. 88 sia inferiore al 6,5%;
û i fabbricati e le costruzioni in genere.
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario acquisire apposita asseverazione da cui risulti che i beni possiedano le caratteristiche di interconnessione nel caso di beni di costo unitario o complessivo superiori a 300.000 euro.
Momento di effettuazione dell’investimento
E’ bene ricordare che il momento di effettuazione dell’investimento, cui si ricollega l’individuazione della percentuale del credito d’imposta spettante, è disciplinato dalle seguenti regole (art. 109 del Tuir):
- consegna o spedizione per gli investimenti in proprietà;
- sottoscrizione del verbale di consegna per i beni acquisiti tramite leasing;
- ultimazione della prestazione per gli investimenti effettuati tramite contratto d’appalto, a meno che non sia previsti dei sal intermedi nel qual caso si deve aver riguardo all’importo dei sal liquidati nel periodo agevolato.
Comunicazione per investimenti 4.0 entro il 30.11.2023
Al fine di completare l’iter normativo, le aziende che hanno effettuano nel 2022 investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” di cui alle tabelle A e B (codici 2L e 3L nel quadro RU del modello dichiarativo) o spese in formazione del personale (codice F7 nel quadro RU del modello dichiarativo), devono inviare entro il 30 novembre 2023 al MISE/MIMIT (nuovo Ministero delle Imprese e Made in Italy), un apposito modello via pec, per comunicare, la tipologia di bene oggetto dell’investimento e il costo agevolabile.
La comunicazione riguarda, oltre agli investimenti eseguiti nel 2022, anche gli investimenti prenotati entro il 31.12.2021, per i quali l’effettuazione è intervenuta nel 2022 e quelli effettuati nel 2022, la cui interconnessione è avvenuta successivamente. Non devono essere comunicati gli investimenti in beni generici, ossia diversi da quelli di cui alle citate tabelle A e B.
Per i beni strumentali il modello è stato approvato con decreto del 6 ottobre 2021 ed è denominato “Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016”, mentre per le spese di formazione si utilizza il nuovo modello, tutti scaricabili dal sito del MISE/MIMIT.
Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va inviato in formato elettronico tramite pec al seguente indirizzo: benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it per i beni strumentali e all'indirizzo: formazione4.0@pec.mise.gov.it per le spese di formazione.
La scadenza di invio è legata al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale l’investimento ha avuto luogo, la sua mancata spedizione non comporta la decadenza dall’agevolazione stessa.
Ai Clienti dello Studio sono già stati inviati i modelli da compilare per effettuare le comunicazioni.
03/11/2023