IL CALCOLO DELLA TARI E LA RICHIESTA DI RIMBORSO
Le verifiche per ottenere il rimborso della tassi rifiuti
Continua a tenere banco la questione della quota variabile TARI, la tariffa della tassa rifiuti che molti Comuni hanno applicato illegittimamente, dal 2014, anche alle pertinenze delle utenze domestiche, che prevede l'applicazione del metodo normalizzato (D.P.R. 158/99), distinguendo la quota fissa dalla quota variabile.
Nel caso in cui il contribuente abbia versato il tributo per un importo maggiore di quello corretto, lo stesso può chiedere il rimborso. In particolare, il rimborso TARI può essere richiesto per le annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita quale componente dell’imposta unica comunale (IUC).
Chiarimenti ministeriali
Con circolare 1/D/2017 del 20 novembre scorso, il Ministero dell’Economia delle Finanze, ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito al corretto calcolo TARI specificando che:
la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa;
la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa.
Ne consegue che l’applicazione della superficie totale dell’utenza domestica deve avvenire "una sola volta". Di conseguenza qualora la quota variabile sia stata computata più volte, ossia applicata sia all’abitazione che alle relative pertinenze, il contribuente può richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza.
Verifiche da fare sui calcolo ricevuti dal Comune
Vediamo quali sono le verifiche da effettuare, prima di stabilire se compete il rimborso.
1) In primo luogo, bisogna verificare se si tratta di una annualità in cui la tassa è stata suddivisa in quota fissa e quota variabile. Se infatti è stata applicata la vecchia Tarsu, il tributo aveva una struttura unitaria che non contemplava le due quote e dunque nessun rimborso sarà possibile.
2) Ugualmente, non dovrebbe esserci spazio ai rimborsi nei comuni e per gli anni in cui è stata applicata la tariffa puntuale sui rifiuti. Questa tipologia di entrata, infatti, prevede che la quota variabile sia calcolata per ciascun utente in ragione delle quantità di rifiuti effettivamente conferite al servizio pubblico.
3) Occorre poi verificare se il Comune è incorso nell’errore: è sufficiente leggere con attenzione gli avvisi di pagamento del tributo che dovrebbero dettagliare, per ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata, il calcolo dell’importo da versare. Se ci si accorge che, in corrispondenza delle unità immobiliari della casa e delle relative pertinenze, sono state conteggiate separatamente più volte le quote variabili di tariffa, allora vi sono le premesse per la richiesta del rimborso.
Errore nel calcolo
I Comuni applicano a ogni unità immobiliare sia la quota fissa sia quella variabile, mentre quest’ultima, essendo correlata solo al numero degli occupanti, andrebbe associata all’intera utenza. Risulterebbe così gonfiata la Tari da corrispondere in caso di abitazioni con pertinenze. Lo stesso dicasi in caso di abitazioni di vecchia costruzione composte da più subalterni catastali ma che di fatto costituiscono un’unica utenza domestica. È evidente che l’applicazione della parte variabile a ogni pertinenza o unità immobiliare comporta un notevole aumento della TARI da pagare.
Il MEF, nella circolare n. 1/DF ha proposto il seguente esempio:
Si ipotizzino un nucleo familiare composto da 3 persone, in un appartamento di 80 mq e cantina di 20 mq. Qualora la parte fissa della TARI sia pari a € 1,10 al mq e la parte variabile pari a € 163,27, la tariffa risulterebbe così determinata.
La TARI va così rideterminata:
Si precisa che i regolamenti comunali di disciplina della TARI in molti casi non contengono un’espressa e univoca previsione in ordine alle concrete modalità di calcolo della tassa nell’ipotesi di cui si tratta, potendosi manifestare l’errore in sede di applicazione degli atti regolamentari ai fini dell’emissione degli inviti di pagamento che specificano le somme dovute per ogni utenza.
Richiesta di rimborso
I soggetti che riscontrano l’errata determinazione della quota variabile della TARI, possono richiedere il relativo rimborso, inviando una comunicazione a mezzo raccomandata A.R. / PEC / o consegna diretta:
• a decorrere dal 2014 (primo anno di applicazione della TARI);
• entro 5 anni dal giorno di versamento;
• senza “particolari formalità”, riportando i dati necessari all’identificazione del contribuente e della pertinenza per la quale la TARI risulta erroneamente determinata, l’importo versato e quello chiesto a rimborso.
Il rimborso non può essere richiesto:
û relativamente alla Tarsu in quanto, come specificato dal MEF nella citata circolare n. 1/DF, “è governata da regole diverse da quelle della TARI, che non prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione … in quota fissa e variabile”;
û qualora il Comune, realizzando un sistema puntuale di misurazione della quantità di rifiuti, abbia introdotto in luogo della TARI una tariffa avente natura corrispettiva.
Fac simile di richiesta di rimborso
Dati intestatario dell'utenza
Spettabile Ufficio Tributi del Comune di ______________
Oggetto: Istanza di rimborso quota variabile TARI versata in eccedenza
Il / la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a _____________________________ il _______________________________ residente a _________________________ via / piazza __________________ n. ___ C.F. _____________________ tel. ___________________ e mail ________________ in qualità di ________________________________
C H I E D E il rimborso dell’importo di € ________________ versato erroneamente in eccedenza a titolo di TARI, relativamente alla pertinenza (garage / autorimessa / cantina) cosi identificata in catasto, foglio ____, numero ____, sub. ____
A tal fine specifica quanto segue. Anno/i per il/i quale/i si chiede il rimborso _______________ Data di versamento ________________________________ Importo versato ___________________________________ Importo dovuto ___________________________________ Importo chiesto a rimborso __________________________ L’eccedenza di versamento è dovuta all’errata determinazione della quota variabile da parte del Comune, computata più volte per la medesima unità abitativa.
Il presente rimborso è richiesto a seguito dei chiarimenti forniti dal MEF con la circolare del 20.11.2017, n. 1/DF secondo la quale “con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica”.
Ai fini del rimborso si comunica il seguente c/c: codice IBAN ________________
Luogo e data _________________________ Firma _____________________________
Allegati: − copia versamenti − copia documento d’identità |
23/11/2017