VARIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1° GENNAIO 2021

 

Riduzione del tasso legale dallo 0,05% allo 0,01%

 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile, è sceso al minimo storico dello 0,01% in ragione d’anno, come da decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020.

 

Di conseguenza a far data dal 1° gennaio 2021 il tasso di interesse legale è passato dallo 0,05% allo 0,01% che rappresenta la misura più bassa di sempre. Basta fare l’esempio di un debito di 10mila euro, sul quale gli interessi legali, per l’intero anno 2020, erano pari a 5 euro (0,05% di 10mila), mentre dal 1° gennaio u.s. sono pari a 1 euro (0,01% di 10mila), cioè un quinto di quanto dovuto per il 2020.

Come si legge nel preambolo del decreto, la misura dello 0,01% annuo è stata determinata in considerazione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato.

 

Nuovo tasso d’interesse legale

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

Di seguito riportiamo le misure del tasso di interesse legale in vigore nei singoli periodi, dal 1942 ad oggi:

 

Termine iniziale

Termine finale

Misura percentuale

01/01/2021

 

0,01%

01/01/2020

31/12/2020

0,05%

01/01/2019

31/12/2019

0,8%

01/01/2018

31/12/2018

0,3%

01/01/2017

31/12/2017

0,1%

01/01/2016

31/12/2016

0,2%

01/01/2015

31/12/2015

0,5%

01/01/2014

31/12/2014

1%

01/01/2012

31/12/2013

2,5%

01/01/2011

31/12/2011

1,5%

01/01/2010

31/12/2010

1%

01/01/2008

31/12/2009

3%

01/01/2004

31/12/2007

2,5%

01/01/2002

31/12/2003

3,0%

01/01/2001

31/12/2001

3,5%

01/01/1999

31/12/2000

2,5%

01/01/1997

31/12/1998

5%

16/12/1990

31/12/1996

10%

21/04/1942

15/12/1990

5%

 

Effetti ai fini civili e legali

Dal 1° gennaio 2021, si applica il tasso di interesse legale (art. 1284 del c.c.) nella nuova misura dello 0,01%. La modifica si riflette in ambiti diversi, sia sul piano fiscale che contributivo, e nei rapporti creditori/debitori; salvo specifiche deroghe contrattuali o di legge, il nuovo saggio legale è applicabile, con decorrenza dall’1.1.2021, ai crediti a prescindere dalla data in cui gli stessi sono sorti.

La modifica interessa, in particolare, i rapporti economici tra le parti, quali ad esempio danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224), interessi nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1282), saggio degli interessi ultralegali da pattuire per iscritto (art. 1284), interessi compensativi sul prezzo (art. 1499), anticipazione all’affittuario (art. 1652), interessi sulle somme riscosse: contratto di mandato a carico del mandatario (art. 1714), spese e compenso del mandatario (art. 1720), interessi contratto di mutuo (art. 1815), interessi conto corrente (art. 1825), pegno di beni mobili (art. 2788).

La modifica del tasso d’interesse legale opera anche in materia di locazione di immobili urbani, relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.

Si rammenta che per i crediti riferiti a operazioni di natura commerciale che hanno ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la cessione di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso, gli interessi "automatici" non vengono determinati sulla base del tasso di interesse legale bensì sulla base del tasso di interesse fissato semestralmente dalla BCE, maggiorato di otto punti percentuali (dodici per i prodotti alimentari deteriorabili).

 

Effetti ai fini fiscali

Per quanto riguarda le disposizioni fiscali, diminuiscono gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta. Oltre alla sanzione ridotta, il contribuente deve corrispondere gli interessi moratori calcolati al tasso legale, che maturano giorno per giorno, in un periodo compreso fra la data entro cui doveva essere effettuato l’adempimento e la data di effettivo pagamento.

Poiché il nuovo tasso del 0,01% vale dal 1° gennaio, in base al meccanismo del pro rata temporis, si applicherà il tasso legale dell’0,05% fino al 31 dicembre 2020, e quello dello 0,01% dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di versamento compresa.

Si può fare l’esempio di un contribuente che non esegue il versamento del saldo IMU 2020, in scadenza il 16 dicembre; eseguirà il versamento il 14 gennaio 2021, avvalendosi del ravvedimento breve entro 30 giorni. In questo caso, dovrà applicare la sanzione del 15%, che si riduce a un decimo del minimo, cioè all’1,5 per cento. Dovrà anche pagare gli interessi legali dello 0,05% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al 31 dicembre 2020, e dello 0,01% dal 1° gennaio 2021, fino al giorno in cui paga con il ravvedimento.

La riduzione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso tributario:

·       accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 8, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione);

·       acquiescenza “ordinaria” all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio);

·       conciliazione fuori / in udienza (artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. n. 546/92).

In relazione agli istituti di cui sopra, la circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E/2011 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

La nuova misura del tasso legale rileva ancora per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 deI Tuir);

- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del Tuir).

La modifica del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

 

Effetti per le imposte indirette

Sul fronte delle imposte indirette sono stati rielaborati, con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 dicembre 2020 (pubblicato nella G.U. n. 322/2020) i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione per lusufrutto vitalizio e la nuda proprietà, applicando il nuovo tasso di interesse legale dello 0,01%.

Per usufrutto vitalizio si intende il diritto reale di utilizzare un dato bene e conseguirne gli eventuali frutti per la durata di tutta la vita del titolare del diritto. Il prospetto fornisce una formula di calcolo mediante la quale, partendo dal valore della piena proprietà di un bene, si ottiene il valore dell’usufrutto vitalizio costituito su quello stesso bene (e il corrispondente valore della nuda proprietà, e cioè del diritto di proprietà gravato dal diritto di usufrutto). Nonostante sia dettato nel perimetro delle imposte indirette, il prospetto riverbera i suoi effetti oltre tale ambito: e non solo rileva nel campo delle imposte sui redditi (se un 65enne cede, riservandosi l’usufrutto, la nuda proprietà di una quota del 28% di una Srl, la situazione è parificata a quella della cessione di una quota di piena proprietà del 28 x 50% = 14%), ma anche in campo civilistico.

La tabella che segue serve tutte le volte in cui vi sia da attribuire il valore a un usufrutto o alla corrispondente nuda proprietà (si pensi a una lite divisionale o alla ripartizione del prezzo di una compravendita di un bene sul quale sia impresso un usufrutto). La formula di calcolo contenuta nel prospetto è da molti anni adattata dal Ministero dell’Economia in corrispondenza pressoché matematica con la variazione dell’interesse legale. Il pareggio del valore tra usufrutto vitalizio e nuda proprietà si ha, quando l’usufruttuario ha un’età compresa tra 64 e 66 anni:

 

 

Effetti ai fini contributivi

A livello contributivo, la riduzione del tasso d’interesse legale riguarda inoltre le sanzioni civili dovute per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 388/2000. Tali sanzioni saranno quindi ridotte alla nuova misura del tasso legale dello 0,01% dal 1° gennaio 2021, nelle ipotesi di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;

- fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;

- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

- aziende agricole colpite da eventi eccezionali:

- aziende sottoposte a procedure concorsuali;

- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

 

 

05/01/2021

 

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