LA FIGURA DEL VOLONTARIO NEL TERZO SETTORE

 

Il rapporto di volontariato dopo la riforma del lavoro sportivo

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Correttivo bis (D.Lgs. del 29/08/2023 n. 120), si completa la riforma del lavoro sportivo. In particolare, vengono riscritte le regole applicabili nell’ambito delle prestazioni rese dai volontari a favore delle società sportive, con riferimento alla gestione e al trattamento economico.

 

L’attività effettuata nell’ambito delle attività istituzionali, deve consistere nella messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie capacità per promuovere lo sport e deve essere svolta in modo personale, spontaneo, a titolo gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

 

Novità sul lavoro sportivo

Con l’approvazione del decreto Correttivo bis, entrato in vigore dal 5 settembre ’23 si completa la neonata riforma del lavoro sportivo, con la riscrittura delle regole applicabili nell’ambito delle prestazioni di lavoro, tra i suoi principi cardini ne introduce uno secondo cui la prestazione a favore delle società sportive può essere svolta a titolo oneroso, configurando, pertanto, un rapporto di lavoro, o a titolo gratuito, rientrando nella disciplina del volontario. Viene, infatti, stabilito che la prestazione può essere svolta:

- a titolo oneroso, ovvero da colui che percepisce un corrispettivo per l’attività sportiva svolta sia nel mondo professionistico che amatoriale;

- a titolo gratuito ovvero dal volontario che non percepisce alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese documentate.

 

L’attività del volontario

L’art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. La norma, pertanto, va a definire i requisiti essenziali per inquadrare la figura del volontario, andando a precisare che l’attività svolta:

- deve essere svolta nell’ambito delle attività istituzionali;

- consiste nella messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie capacità per promuovere lo sport;

- deve essere svolta in modo personale, spontaneo, a titolo gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Non può considerarsi volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali (assemblea, consiglio, presidenza, sindaci e probiviri) nello svolgimento delle loro funzioni; per tali ipotesi l’ente deve ricorrere a forme di lavoro retribuito (autonomo o subordinato).

 

Rimborso spese per il volontario

Il secondo comma si occupa del trattamento economico per le attività svolte dai volontari, che potranno prevedere solo dei rimborsi che non concorrono a formare il reddito del percettore. Si tratta di:

- spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;

- spese di viaggio e trasporto (indennità chilometriche) e spese anche a fronte di autocertificazione, purché le stesse non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Viene, infine, precisato che non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.

Relativamente alle spese di viaggio e trasporto vi rientrano le indennità chilometriche, che devono necessariamente essere quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI. Per considerare le trasferte effettuate fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l’orientamento assunto dal Ministero delle Finanze (circolare n. 27 del 1986) in relazione all’applicazione della legge n. 80/1986 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l’indennità chilometrica. Non assume, invece, rilevanza la sede dell’organismo erogatore. Rispetto alla disciplina in vigore fino al 30 giugno 2023, dal 1° luglio è previsto il solo rimborso spese a piè di lista, senza alcuna possibilità di riconoscere eventuali indennità forfetarie di trasferta.

Per le spese di vitto e alloggio si procede al solo rimborso delle spese documentate, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, a fronte anche di autocertificazione, quale modalità alternativa.

La misura massima della spesa non deve superare l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Non è chiaro qual’è il trattamento applicabile agli eventuali rimborsi per spese sostenute entro il comune di residenza del volontario.

 

Obblighi assicurativi

Gli enti del terzo settore che si avvalgono dell’opera di volontari devono assicurare questi ultimi contro i rischi da responsabilità civile per i danni causati a terzi. Il D.M. 6.10.2021 è intervenuto in merito agli obblighi assicurativi, individuando meccanismi assicurativi semplificati.

Gli enti possono assicurare i propri volontari anche attraverso un unico vincolo contrattuale, stipulando polizze in forma collettiva o numerica, per una molteplicità di rapporti assicurativi. L’ente è tenuto a conservare la documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari per un periodo di almeno 10 anni. Gli enti sono tenuti ad assicurare i volontari anche contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato.

 

Incompatibilità con altri rapporti dello stesso ente

La norma prevede espressamente che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. Viene, pertanto, sancita un’assoluta incompatibilità del volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dal sodalizio sportivo con cui il volontario collabora.

Va evidenziato che i volontari non necessariamente sono identificati negli associati, essendo, infatti, ammessa l’esistenza di associati che non operano all’interno e in favore del loro sodalizio sportivo. Per converso, appare plausibile ritenere che un tesserato che presti la propria opera a titolo gratuito necessariamente debba essere considerato un volontario.

 

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