ENTI DEL TERZO SETTORE E MODELLO EAS
Dopo la riforma degli enti associativi non profit
Entro il 1° aprile 2019 (in quanto il 31 marzo cade di domenica) gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, che usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste dall’art. 30, co. 1 del D.L. 185/2008, e che nel 2018 hanno subìto delle variazioni, devono comunicarle alla Agenzia delle Entrate un nuovo modello EAS.
In modello EAS ha lo scopo di consentire l’applicazione delle disposizioni fiscali di favore contenute nell’art. 4 del D.P.R. 633/1972 e art. 148 del Tuir, che permettono di “decommercializzare” le entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati. In generale il modello va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. La prossima scadenza del 01.04.2019 riguarda le ipotesi di un “nuovo” modello da presentare a causa della variazione dei dati precedentemente comunicati. Il modello va inviato completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subìto variazioni.
La recente riforma del terzo settore
In attuazione della Riforma del Terzo settore (L. 106/2016), il D.Lgs. 117/2017 prevede, per i soggetti che entreranno a far parte della nuova famiglia degli ETS (Enti del Terzo settore), un esplicito esonero dall’obbligo di presentazione del modello EAS. Il dettato normativo è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (art. 148 del Tuir), che riguardano in generale gli enti associativi.
Occorre evidenziare come tale esonero non è a oggi in vigore, ma si concretizzerà solo nel momento in cui sarà effettivamente possibile iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, assumendo in tal modo la qualifica di ETS. Pertanto questo potrà avvenire nel 2020 o nel 2021, a seconda del momento nel quale verranno pubblicati i prescritti provvedimenti attuativi.
Enti tenuti alla presentazione del modello EAS
Sono obbligati alla presentazione del modello EAS tutti gli enti di tipo associativo, con o senza personalità giuridica, salvo quanto sotto indicato per i soggetti esclusi.
Sono quindi tenuti alla compilazione del modello EAS le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 383 del 2000; le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266 del 1991 (diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello come le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto); le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000; le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto; i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo; le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel; le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro); le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa; le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Dal novero dei soggetti indicati in precedenza, risultano esplicitamente escluse:
û gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) che non svolgono attività commerciali;
û le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime forfetario di cui alla L. 398/91 e che hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro;
û le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6, L. n. 266/91 (Legge quadro sul volontariato), che svolgono unicamente le attività commerciali marginali individuate con il D.M. datato 25.05.95;
û i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
û le Onlus di cui al decreto legislativo 460 del 1997;
û gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Si ricorda inoltre che la comunicazione non va presentata:
• al sussistere di particolari ipotesi espressamente previste (ad esempio, variazione del numero degli associati ovvero dell’ammontare dei proventi dell’attività di sponsorizzazione);
• per le variazioni relative al “Rappresentante legale” ed ai “Dati relativi all’ente”, già comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 ovvero AA7/10.
Regole di presentazione del modello EAS
La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento “una tantum” da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.
La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 1° aprile 2019 (il 31 marzo cade di domenica) dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni “rilevanti” intervenute nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018.
Vi sono però delle modifiche che non comportano l’obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute “fisiologiche”. In tal senso le istruzioni affermano che “Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.
Con la risoluzione n. 125/E/2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello EAS.
Tardiva presentazione del modello EAS
I contribuenti, in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle singole norme, che non hanno però ottemperato all’invio della comunicazione nei termini previsti, possono evitare la decadenza dal regime speciale presentando, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, la relativa comunicazione.
L’art. 2, co. 1 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (conv. L. 26 aprile 2012 n. 44) ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici fiscali e dei regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, anche in caso di omissione di tale obbligo.
La relazione illustrativa precisa che con il comma 1, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, si intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l’adempimento richiesto tardivamente ma, comunque, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e comunque prima che siano iniziate attività di accertamento di cui il contribuente stesso abbia avuto formale conoscenza.
Contestualmente alla presentazione del modello EAS “tardivo”, occorre versare la sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l’importo minimo previsto dall’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 471/97. La sanzione deve essere versata tramite modello F24 Elide, indicando il codice tributo 8115, ma senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti disponibili.
18/03/2019