TITOLARE EFFETTIVO

 

Comunicazione al Registro Imprese entro l’11 dicembre 2023

 

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 è stabilito il termine ultimo dell’11/12/2023 per la comunicazione alle Camere di Commercio dei titolari effettivi finalizzata alla compilazione dell’apposito registro, ai fini antiriciclaggio.

 

L’obbligo di comunicazione interessa gli amministratori di imprese dotate di personalità giuridica, come SRL, SPA e altre Società di capitali, le persone giuridiche private come Fondazioni e Associazioni riconosciute, i Trust e gli Istituti giuridici affini ai Trust.

La comunicazione può avvenire solo per via telematica e deve essere firmata digitalmente dall’amministratore della società interessata dall’obbligo.

 

Chi è il titolare effettivo

Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.

Le entità tenute all’individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono:

- le imprese con personalità giuridica;

- le persone giuridiche private;

- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

 

Soggetti obbligati

I principali soggetti obbligati alla comunicazione del titolare effettivo sono le imprese dotate di personalità giuridica:

• società a responsabilità limitata;

• società per azioni;

• società in accomandita per azioni;

• società cooperative.

Sono anche obbligate le persone giuridiche private come:

• le associazioni e le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome;

• i trust in possesso di codice fiscale, stabiliti o residenti in Italia e quelli non residenti, ma con i redditi prodotti in Italia;

• gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust.

 

Criterio per individuare il titolare effettivo

Con riferimento alle imprese dotate di personalità giuridica, la titolarità effettiva deve essere individuata facendo riferimento a tre criteri alternativi e successivi; se il primo criterio non conduce a risultati si può passare al secondo, e, se non si raggiunge una conclusione, si può passare al terzo.

1) titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica, anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (criterio della proprietà). Se la società risulta partecipata per oltre il 25% da pubbliche amministrazioni o da loro controllate, potrà essere considerato titolare effettivo il soggetto che ha la rappresentanza dell’ente pubblico.

2) qualora il criterio sopra richiamato non consenta di individuare in maniera univoca il titolare effettivo, quest’ultimo può essere fatto coincidere con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, oppure il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea, o, infine, al quale sono riconducibili particolari vincoli contrattuali che consentano comunque di esercitare un’influenza dominante (criterio del controllo).

 

3) se i primi due criteri non si rivelano utili, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (criterio residuale).

Da ciò ne discende che l’amministratore di una società non è sempre il titolare effettivo, ma può essere considerato tale soltanto in ultima istanza, quando nessuno detiene direttamente o indirettamente una percentuale superiore al 25% del capitale e nessuno esercita il controllo della società secondo le modalità prima richiamate.

Inoltre, anche se il titolare effettivo dovesse essere individuato secondo il criterio residuale, non andrebbe a coincidere con tutti i membri del Consiglio di amministrazione, ma soltanto con i componenti ai quali sono stati riconosciuti poteri di rappresentanza. Se il Consiglio di amministrazione agisce collegialmente senza lasciare deleghe specifiche a uno o più amministratori, ma riservando ampie deleghe al direttore generale, quest’ultimo potrebbe essere considerato il titolare effettivo.

 

Comunicazione telematica al Registro Imprese

La comunicazione del titolare effettivo rivolta all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto del 12.04.2023. La comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all’ufficio del Registro Imprese (unica eccezione, ai sensi dell’art. 3, c. 3 del Decreto, è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di “conferma”: le imprese dotate di personalità giuridica possono infatti inviarla all’ufficio del Registro Imprese contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio).

Le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate.

I soggetti interessati comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione.

Ogni variazione delle notizie già iscritte sulla titolarità effettiva dovrà essere comunicata e iscritta. Il registro dei titolari effettivi tiene traccia delle variazioni intervenute e le certifica entro il limite temporale di 10 anni.

Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è prevista una comunicazione periodica annuale. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

L’adempimento deve essere effettuato entro 12 mesi dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma.

 

Regime sanzionatorio

L’omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all’art. 2630 c.c. come segue:

-          Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza: importo sanzione minimo di € 34,33 e massimo di € 344,00; è ammesso il pagamento in misura ridotta (se compiuto entro 60 gg dalla notifica) di € 68,66.

-          Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza: importo sanzione minimo di € 103,00 e massimo: € 1.032,00; è ammesso il pagamento in misura ridotta (se compiuto entro 60 gg dalla notifica) di € 206,00.

 

Attività dello Studio

Lo Studio si occupa, per i propri Clienti assistiti, di depositare le pratiche di comunicazioni dei titolari effettivi e in caso di necessità, anche di rilasciare il dispositivo di firma digitale alla propria Clientela.

 

 

31/10/2023

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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