BONUS TRANSIZIONE 5.0

 

Dopo i chiarimenti del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

 

Il Piano Transizione 5.0 sostiene investimenti globali in processi produttivi energeticamente efficienti e sostenibili, finalizzati a potenziare la competitività delle imprese italiane, promuovendone la digitalizzazione e l’efficienza energetica. E’ un’evoluzione del Piano Transizione 4.0 con una dotazione finanziaria di 6,3 miliardi di euro nel biennio 2024-2025.

Le imprese possono recuperare fino al 45% delle spese effettuate per l’acquisto di beni strumentali 4.0 che comportino una riduzione dei consumi e fino al 63% per l’installazione di impianti fotovoltaici.

 

Il Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) fornisce i chiarimenti tecnici in relazione a specifici aspetti utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa nota con il nome di Transizione 5.0 con l’emanazione dei due decreti datati 24 luglio e 6 agosto 2024, fornendo le modalità attuative dell’agevolazione introdotta dall’art. 38 del D.L. 19/2024 (attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), avente l’obiettivo di favorire la trasformazione digitale ed energetica delle aziende nazionali.

Successivamente il Mimit ha emesso anche una apposita circolare operativa, datata 16 agosto e suddivisa in 9 capitoli, dettagliando ogni elemento dell’agevolazione ed ha infine annunciato che con una successiva circolare fornirà chiarimenti in relazione a taluni profili applicativi concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”.

 

Soggetti interessati

L’incentivo spetta alle imprese che, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Tali imprese devono essere residenti nel territorio dello Stato ovvero essere stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell’impresa.

Sono escluse, invece, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposizione ad altra procedura concorsuale; quelle destinatarie di sanzioni interdittive e le imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Strutture produttive e processi produttivi

La circolare si sofferma sui concetti di struttura produttiva e processi produttivi interessati dalla riduzione dei consumi energetici, conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (allegati A e B alla L. 232/2016). Secondo la circolare, se il processo produttivo è costituito da più linee produttive parallele, interessate dagli stessi input e che producono il medesimo output, potrà essere considerata, come processo interessato, solo la parte oggetto d’investimento in progetti di innovazione, purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input nell’output del processo.

Allo stesso modo, è possibile che il processo interessato coincida con un unico bene materiale, a condizione che questo garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input del processo nell’output del processo.

La struttura produttiva, specifica la circolare, coincide con il sito, costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.

 

Risparmio energetico

Un capitolo approfondito della circolare è riservato al risparmio energetico, con una lunga serie di esempi, differenziati per singoli settori industriali, di indicatori di prestazione energetica, e delle rispettive unità di misura, che vanno considerati nel calcolo della riduzione. Il risparmio va in ogni caso determinato con riferimento al medesimo prodotto realizzato o al medesimo servizio erogato, assicurando una normalizzazione rispetto alle variabili operative (ad esempio volumi o quantità produttive) e alle condizioni esterne (ad esempio tipologia di prodotto o di servizio erogato, temperature, fattore di carico, stagionalità) che influiscono sulle prestazioni energetiche.

 

ESEMPIO 1 – processo produttivo d’investimento

Riguardo al processo interessato dall’investimento, la circolare ipotizza l’acquisto di 3 beni materiali (macchine utensili, robot collaborativi) e uno immateriale (software, sistemi, applicazioni), la spesa per i beni materiali e immateriali è pari a 2.800.000 euro, mentre la spesa per la formazione ammonta a 150.000 euro, per un totale dei costi ammissibili pari a 2.950.000 euro.

Il calcolo del credito d’imposta spettante sarà così strutturato:

2.500.000 euro ai quali è riconosciuto un credito d’imposta del 40%

450.000 euro ai quali è riconosciuto un credito d’imposta del 20%.

Il beneficio spettante è quindi pari a 1.090.000 euro.

In seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e, alla comunicazione di completamento, il credito d’imposta effettivamente spettante sarà ricalcolato così:

nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà pari a quello prenotato. Ipotizzando, ad esempio, che la spesa ammissibile effettiva sia pari a 3.200.000 euro, il credito d’imposta spettante sarà comunque pari a 1.090.000 euro;

nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati. Ipotizzando, ad esempio, che la spesa ammissibile effettiva sia pari a 2.400.000 euro, il credito spettante sarà pari a 960.000 euro.

 

ESEMPIO 2 – struttura produttiva

Qualora il progetto di innovazione riguardi l’acquisto di un bene materiale e un bene immateriale, in relazione a un processo produttivo (processo produttivo 1), e di altrettanti beni per un altro processo produttivo (processo produttivo 2) sarà necessario calcolare il risparmio energetico conseguibile con riferimento alla struttura produttiva.

La spesa per i beni materiali e immateriali è pari a 1.200.000 euro, mentre le spese per la certificazione energetica e per la revisione legale dei conti ammontano, rispettivamente, a 5.000 e a 3.000 euro per un totale dei costi ammissibili per il progetto di investimento pari a 1.208.000 euro.

Il calcolo del credito d’imposta spettante sarà così strutturato:

1.200.000 euro ai quali è riconosciuto un credito d’imposta del 40%;

8.000 euro relativi alla certificazione energetica e alla revisione legale dei conti ai quali è riconosciuto un credito d’imposta del 100%.

Il beneficio spettante è quindi pari a 488.000 euro.

Anche in questo caso, dopo l’invio della comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e, della comunicazione di completamento, il tax credit effettivamente spettante sarà ricalcolato come sopra descritto. Vale a dire che se i costi ammissibili risultano pari o superiori di quelli dichiarati con la comunicazione preventiva, il bonus spettante sarà quello prenotato. Se, invece, gli stessi costi sono inferiori, il credito d’imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati. Ipotizzando, ad esempio, che la spesa ammissibile effettiva sia pari a 1.008.000 euro (considerando che le spese per la certificazione energetica e la revisione legale dei conti siano rimaste invariate), il credito d’imposta reale sarà pari a 408.000 euro.

 

Presentazione delle domande

La circolare chiarisce che la domanda deve essere trasmessa, pena l’improcedibilità, esclusivamente per via telematica accedendo tramite Spid e registrandosi alla piattaforma informatica “Transizione 5.0” disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale del Gse. Eventuali richieste di prenotazione pervenute tramite pec, e-mail, raccomandata o posta ordinaria non saranno tenute in considerazione.

Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal Gse secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti. Successivamente però sono previsti controlli veri e propri sul contenuto di quanto trasmesso, anche attraverso sopralluoghi. L’impresa ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di vigilanza e comunque il procedimento di controllo deve concludersi in un tempo certo, fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità.

 

 

09/09/2024

 

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