OPZIONE PER LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA

 

Tassazione per trasparenza nel triennio 2017–2019

 

Le società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa (fino a 10 soci) e le società cooperative possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir, con riferimento al triennio 2017 – 2017, mediante comunicazione da inviare alle Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre p.v.

 

Dal 2015 l’opzione per la trasparenza si comunica all’interno del modello Unico/Redditi con il quadro OP e non più entro il 31/12. Per le società neocostituite (primo anno di attività), o trasformate in SRL nel 2017 è consentita la possibilità di optare per il regime di trasparenza già a decorrere dal 2017, compilando ed inviando il “vecchio” modello di comunicazione entro la data di presentazione del modello dei redditi (risoluzione n. 80/E/2015).

 

Tassazione per le “piccole” SRL

Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle SRL e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l’Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.

Al pari delle società di persone, il reddito sarà tassato in capo ai soci indipendentemente dall’effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d’altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d’imposta successivi alla vigenza dell’opzione) le riserve che sono state accantonate in vigenza dell’opzione per la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.

 

Vantaggi e svantaggi

I principali vantaggi derivanti dall’opzione sono i seguenti:

}    se i soci hanno un’aliquota marginale Irpef inferiore a quella Ires (ad oggi il 24%) si ottiene una riduzione della tassazione complessiva;

}    si evita di tassare una seconda volta il dividendo in sede di distribuzione (si ricorda infatti che il dividendo distribuito partecipa, seppure parzialmente, al reddito complessivo del socio se la partecipazione è qualificata oppure è tassato con una sostitutiva del 26% se la partecipazione è non qualificata);

}    si migliorano gli indici reddituali della società e quindi le analisi poste in essere dal sistema bancario (non sono accantonate in bilancio le imposte, quindi l’utile risulta formalmente più elevato);

}    incrementando il reddito dichiarato dal socio, si allontanano i rischi di eventuali verifiche fiscali legate alle manifestazioni della capacità di spesa del socio stesso (redditometro e spesometro).

L’opzione per il regime presenta anche degli svantaggi (o, per meglio dire, degli aspetti a cui occorre prestare particolare attenzione prima di esercitare l’opzione):

û   è vincolante per un triennio;

û   poiché sono i singoli soci a versare le imposte in luogo della società anche senza aver ricevuto alcun dividendo, occorre pianificare con attenzione le risorse finanziarie necessarie per tali pagamenti;

û   sotto il profilo tributario la società diventa responsabile in solido con i soci per le obbligazioni tributarie di questi; al contrario, senza opzione per il regime di trasparenza, la società è responsabile solo per le imposte da questa dovute. Il regime deve quindi essere sconsigliato se esistono rischi fiscali in capo alla società ovvero se non esiste perfetta sintonia tra i soci.

Non si tratta di una soluzione applicabile a tutte le società, ma per alcune di esse la trasparenza fiscale può essere un’utile alternativa da valutare.

 

Requisiti

I requisiti necessari per esercitare l’opzione di cui alla lett. 116 del Tuir, ossia per aderire al regime riservato alle SRL e alle società cooperative, sono:

·   un volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l’applicazione degli studi di settore;

·   una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in un numero non superiore a 10 (se SRL) o 20 (se Cooperative);

·   raccogliere il consenso di tutti i soci, mediante comunicazione da inviarsi alla società;

·   inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione da parte della società trasparente.

 

Consenso dei soci

Per procedere all’opzione per la trasparenza, la società ha la necessità di acquisire il previo consenso da parte dei soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla partecipata. L’Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di utilizzare una raccomandata a mano, in quanto la ricevuta di ritorno risponde all’esigenza di rendere certa la volontà dei soci, in merito all’adesione al regime della traspa­renza fiscale, non soltanto nei confronti della parte­cipata, ma anche dell’Amministrazione Finanziaria. Un caso particolare è quello della SRL unipersonale dove il socio è il medesimo amministratore: in questa situazione risulta davvero paradossale che il socio debba manifestare, nei fatti a se stesso, la volontà di esercitare l’opzione. Sul punto l’Agenzia si è espressa (con la R.M. n. 361/E/2007) affermando che in questo caso l’opzione per la trasparenza fi­scale deve ritenersi validamente perfezionata anche qualora manchi l’espressa comunicazione formale del socio unico.

 

Termini e modalità di comunicazione

La comunicazione ha validità triennale ed è irrevocabile per i primi tre periodi d’imposta; per l’anno solare 2017, il termine ultimo per poter adottare l’opzione con riferimento al triennio 2017 – 2019 è il  31 ottobre p.v.

Le SRL già costituite, che intendono esercitare l’opzione per il regime di trasparenza non sono tenute ad inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello, ma dovranno esercitare l’opzione direttamente nel modello Redditi 2017 SC, compilando il quadro OP, da presentare entro il 31.10.2017.

Per le SRL neocostituite nel 2017 (primo anno di attività), o le società di persone trasformate in SRL nel 2017 è consentita la possibilità di optare per il regime di trasparenza già a decorrere dal 2017, compilando ed inviando il “vecchio” modello di comunicazione entro il 31.10.2017 (risoluzione n. 80/E/2015).

 

Novità dal 2017

A partire dal 2017, l’articolo 7-quater del D.L. 193/2016, ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi della trasparenza fiscale. Quindi, per coloro che già applicano tale regime, non occorrerà più alcuna nuova comunicazione, in quanto le scelte fatte in passato si rinnoveranno automaticamente per il periodo previsto dalla legge, salvo che l’opzione non venga espressamente revocata.

Inoltre, il D.L. 193/2016 ha previsto l’applicazione dell’istituto della c.d. “remissione in bonis” per l’esercizio dell’opzione per i medesimi regimi fiscali, consentendo di sanare le dimenticanze relative a comunicazioni e adempimenti formali.

 

 

28/09/2017

 

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