OPZIONE PER LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA
Tassazione per trasparenza nel triennio 2024 – 2026 entro il 31 ottobre
Le società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa (fino a 10 soci) e le società cooperative possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir, con riferimento al triennio 2024 – 2026, mediante comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre p.v.
La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha uniformato il prelievo sui dividendi, prevedendo un’imposta unica a titolo definitivo del 26%, senza più distinzione tra "partecipazioni qualificate" (oltre il 20% dei voti in assemblea o il 25% del capitale) e "non qualificate" (al di sotto dei precedenti limiti), rendendo ancora più vantaggiosa la tassazione nel caso di adesione al regime di trasparenza.
Dal 2015 l’opzione per la trasparenza si comunica all’interno del modello Redditi con il quadro OP e non più entro il 31/12. Per le società che intendono rinnovare l’opzione per un ulteriore triennio, non devono effettuare alcuna comunicazione, a meno che non intendano revocarla.
Per le società neocostituite (primo anno di attività), o trasformate in SRL nel 2024 è consentita la possibilità di optare per il regime di trasparenza già a decorrere dal 2024, compilando ed inviando il “vecchio” modello di comunicazione entro la data di presentazione del modello dei redditi (risoluzione n. 80/E/2015).
Tassazione per le “piccole” SRL
Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle SRL e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l’Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.
Al pari delle società di persone, il reddito sarà tassato in capo ai soci indipendentemente dall’effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d’altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d’imposta successivi alla vigenza dell’opzione) le riserve che sono state accantonate in vigenza dell’opzione per la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.
Anche le società di capitali agricole, che determinano il reddito su base catastale (L. 296 del 27/12/2006 art. 1, co. 1093), in luogo della differenza tra costi e ricavi, possono optare per il regime di trasparenza e gli utili formatisi durante detto periodo andranno tassati come reddito agrario in capo ai soci e la distribuzione non genererà quindi alcuna altra imposizione fiscale. Per gli utili formatisi prima del regime di trasparenza (o in assenza della trasparenza), saranno tassati in capo ai soci come dividendi ordinari, se prelevati.
Vantaggi e svantaggi
I principali vantaggi derivanti dall’opzione sono i seguenti:
} se i soci hanno un’aliquota marginale Irpef inferiore a quella Ires (del 24%) si ottiene una riduzione della tassazione complessiva;
} si evita di tassare una seconda volta il dividendo in sede di distribuzione (per gli utili maturati dal 2018, la tassazione avviene con la ritenuta del 26% a titolo definitivo o sostitutiva);
} si migliorano gli indici reddituali della società e quindi le analisi poste in essere dal sistema bancario (non sono accantonate in bilancio le imposte, quindi l’utile risulta formalmente più elevato);
} incrementando il reddito dichiarato dal socio, si allontanano i rischi di eventuali verifiche fiscali legate alle manifestazioni della capacità di spesa del socio stesso (redditometro e spesometro).
L’opzione per il regime presenta anche degli svantaggi (o, per meglio dire, degli aspetti a cui occorre prestare particolare attenzione prima di esercitare l’opzione):
û è vincolante per un triennio;
û poiché sono i singoli soci a versare le imposte in luogo della società anche senza aver ricevuto alcun dividendo, occorre pianificare con attenzione le risorse finanziarie necessarie per tali pagamenti;
û sotto il profilo tributario la società diventa responsabile in solido con i soci per le obbligazioni tributarie di questi; al contrario, senza opzione per il regime di trasparenza, la società è responsabile solo per le imposte da questa dovute. Il regime deve quindi essere sconsigliato se esistono rischi fiscali in capo alla società ovvero se non esiste perfetta sintonia tra i soci.
Non si tratta di una soluzione applicabile a tutte le società, ma per alcune di esse la trasparenza fiscale può essere un’utile alternativa da valutare.
Requisiti
I requisiti necessari per esercitare l’opzione di cui alla lett. 116 del Tuir, ossia per aderire al regime riservato alle SRL e alle società cooperative, sono:
· un volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
· una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in un numero non superiore a 10 (se SRL) o 20 (se Cooperative);
· raccogliere il consenso di tutti i soci, mediante comunicazione da inviarsi alla società;
· inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione da parte della società trasparente.
Consenso dei soci
Per procedere all’opzione per la trasparenza, la società ha la necessità di acquisire il previo consenso da parte dei soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla partecipata. L’Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di utilizzare una raccomandata a mano, in quanto la ricevuta di ritorno risponde all’esigenza di rendere certa la volontà dei soci, in merito all’adesione al regime della trasparenza fiscale, non soltanto nei confronti della partecipata, ma anche dell’Amministrazione Finanziaria. La comunicazione da parte del socio deve essere fatta anche nel caso di rinnovo all’adesione al regime di trasparenza (R.M. n. 185/E/2009).
Un caso particolare è quello della SRL unipersonale dove il socio è il medesimo amministratore: in questa situazione risulta davvero paradossale che il socio debba manifestare, nei fatti a se stesso, la volontà di esercitare l’opzione. Sul punto l’Agenzia si è espressa (con la R.M. n. 361/E/2007) affermando che in questo caso l’opzione per la trasparenza fiscale deve ritenersi validamente perfezionata anche qualora manchi l’espressa comunicazione formale del socio unico.
Termini e modalità di comunicazione
La comunicazione ha validità triennale ed è irrevocabile per i primi tre periodi d’imposta; per l’anno solare 2024, il termine ultimo per poter adottare l’opzione con riferimento al triennio 2024 – 2026 è il 31 ottobre 2024.
Le SRL già costituite, che intendono esercitare l’opzione per il regime di trasparenza dovranno comunicarlo direttamente nel modello Redditi 2024 SC, compilando il quadro OP, barrando la casella “Opzione”, da presentare entro il 31.10.2024.
Per le SRL neocostituite nel 2024 (primo anno di attività), o le società di persone trasformate in SRL nel 2024 è consentita la possibilità di optare per il regime di trasparenza già a decorrere dal 2024, compilando ed inviando il “vecchio” modello di comunicazione entro il 31.10.2024 (risoluzione n. 80/E/2015).
Rinnovo dell'opzione scaduta nel triennio 2021 – 2023
L’opzione per il regime di trasparenza si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio; di conseguenza non va effettuata alcuna comunicazione nell’ambito del modello Redditi 2024 SC da parte delle società a responsabilità limitata che nel 2021 hanno optato/rinnovato per il regime di trasparenza nel triennio dal 2021 al 2023 e che intendono proseguire in tale regime anche per il triennio 2024 – 2026.
Si ritiene che la comunicazione da parte del socio deve essere fatta anche nel caso di rinnovo all’adesione al regime di trasparenza (R.M. n. 185/E/2009).
Nel caso di mancato rinnovo per il triennio 2024 – 2026, occorre comunicare la revoca nel modello Redditi 2024 SC, compilando il quadro OP, barrando la casella “Revoca”, da presentare entro il 31.10.2024. La trasparenza cessa con decorrenza 31/12/2023.
Convenienza per gli utili maturati a partire dal 2018
la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha uniformato il prelievo sui dividendi, prevedendo un’imposta unica a titolo definitivo del 26%, senza più distinzione tra "partecipazioni qualificate" (oltre il 20% dei voti in assemblea o il 25% del capitale) e "non qualificate" (al di sotto dei precedenti limiti).
Dal 2018 la tassazione per tutti gli utili percepiti sarà applicata nella misura del 26% a titolo definitivo o sostitutiva; questo significa una più vantaggiosa tassazione in favore del regime di trasparenza.
Si veda anche: Dividendi e cessione di quote tassate al 26% dal 2018
07/10/2024