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LAVORO AL VIDEOTERMINALE E OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO
I personal computer al giorno d’oggi, costituiscono un elemento di fondamentale utilità in molti ambienti lavorativi. Anche se nell’immaginario comune si tende ad immaginare l’operatore che si serve del pc all’interno di un ufficio, è possibile che anche siti produttivi ne facciano uso per espletare al meglio le funzioni di controllo, per non parlare di chi lo utilizza nelle attività di progettazione. In questi casi, siamo in presenza di lavoro al videoterminale o VDT, un particolare tipo di attività da cui derivano rischi specifici e che, perciò, viene normata e disciplinata dal D.Lgs 81/08 e dall’INAIL.
Nella circolare n. 11 del 2023, l’INAIL recepisce una sentenza della Corte di Giustizia UE in merito alla fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali. I lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali abitualmente per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause, sono infatti sottoposti alla sorveglianza sanitaria, obbligatoria E prevista dall’art. 176 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, i datori di lavoro con dipendenti che utilizzano il videoterminale per almeno 20 ore settimanali hanno l’obbligo di sottoporre gli stessi a sorveglianza sanitaria per i rischi collegati all'apparato muscoloscheletrico e agli occhi, con una frequenza stabilita dal medico competente (biennale o quinquennale).
La circolare sottolinea come i normali occhiali da vista non siano dispositivi di protezione individuale (DPI), né “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) e che quindi la fornitura degli stessi non sia mai a carico del datore di lavoro.
Per “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) si intendono quei particolari dispositivi volti a correggere e a prevenire disturbi visivi potenzialmente legati ad attività lavorative svolte ai videoterminali, quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.
Tra i DSCV possono essere considerati gli occhiali cosiddetti “office”, le lenti applicabili al videoterminale e tutti quei dispositivi speciali di correzione che permettono di eseguire in buone condizioni il lavoro al VDT. In conclusione, nel caso di prescrizione di lenti volte a correggere un difetto visivo del lavoratore, le stesse non dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro. Nel caso in cui invece lo specialista oftalmologo dovesse prescrivere un DSCV, perché di concreto beneficio a lungo termine, informerà il medico competente che lo comunicherà al datore di lavoro tramite giudizio di idoneità e che, ai sensi dell’art. 176 co. 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sarà tenuto a fornire a sue spese il DSVC.
L’iter per l’acquisto e il rimborso dei DSCV
Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione. Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenterà fattura, allegando il giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e il documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo.
04/08/2023