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VACCINO TRA OBBLIGO E FACOLTA’ NEL RAPPORTO DI LAVORO

 

La vaccinazione anti Covid-19 sul posto di lavoro è una scelta o un obbligo a carico di dipendenti e datore?

Il dibattito si è aperto, in concomitanza con l’avvio della campagna vaccinale, che prosegue, seppur più lentamente rispetto agli iniziali proclami, e i datori di lavoro pubblici e privati si trovano, per la prima volta, di fronte al dubbio: obbligo o non obbligo i dipendenti a vaccinarsi? È evidente che l’interrogativo, la cui risposta non è affatto scontata, mira tra le altre cose a eliminare (o ridurre) le complesse previsioni elencate nel protocollo condiviso con le parti sociali (il 24.04.2020) volte a contenere il virus negli ambienti di lavoro e ridurre, parallelamente, il rischio di essere chiamati a rispondere in caso di malattia (o di decesso) del lavoratore qualora sia stato accertato il nesso di causalità tra il contagio e l’ambiente di lavoro.

 

Aspetti pratici

In sostanza: l’azienda può obbligare i propri dipendenti a vaccinarsi? Deve farlo? Oppure ad ognuno viene lasciato ampio margine di scelta? In gioco c’è la salute, la lotta ai contagi e l’agognata immunità di gregge, dal momento che spesso il luogo di lavoro si trasforma in focolaio di virus.

La questione non è di facile soluzione in quanto il legislatore non ha scelto di imporre forzosamente il vaccino, conscio forse anche dei delicati problemi di rango costituzionale. Infatti, si corre sul filo dell’equilibrio tra le libertà garantite dalla Costituzione e l’obbligo dell’imprenditore di garantire la massima sicurezza possibile sul luogo di lavoro. Una prima riflessione potrebbe portare a concludere che il vaccino, stante anche le previsioni del D.Lgs. 81/2008 che impongono di ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico-scientifico, possa essere trattato al pari di un qualunque altro dispositivo di protezione individuale (DPI).

 

Aspetti normativi

Il Testo unico della sicurezza sul lavoro impone all’azienda, sulla base di un conforme parere del medico competente, la messa a disposizione di vaccini efficaci per i lavoratori non immuni all’agente biologico presente nella lavorazione. In particolare l’art. 279 del Testo specifica che: “Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’art. 42.

Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

 

Ruolo del medico competente

Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

L’art. 42 sottolinea che il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

 

Conclusione

Il dibattito non infiamma solo i datori di lavoro ma anche le parti sociali, in particolare quelle che rappresentano i lavoratori che sono abitualmente a contatto con il pubblico.

I datori di lavoro si trovano tra l’incudine e il martello, un tema così delicato come la salute, non può essere esclusivamente relegato alla libertà di scelta e alla sensibilizzazione: diventa urgente un risolutivo intervento normativo che sbrogli il nodo gordiano e si sbilanci o verso l’obbligo oppure verso la volontarietà, ma liberando il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità, salvo il dolo.

 

 

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01/03/2021