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TELECAMERE NASCOSTE NEI LUOGHI DI LAVORO
Lo Statuto dei lavoratori ammette le telecamere di videosorveglianza sui luoghi di lavoro solo previo accordo con i sindacati aziendali (o, in caso di mancata intesa, su autorizzazione dell’Ufficio Territoriale del Lavoro) e comunque dandone adeguata informazione ai dipendenti (che non vanno tenuti all’oscuro di ciò). In presenza di tali due requisiti, l’installazione è comunque ammessa in tre casi:
1) quando necessario per tutelare la sicurezza sul lavoro: si pensi a una telecamera negli uffici della posta o allo sportello della banca per dissuadere le rapine;
2) quando necessario per la tutela del patrimonio aziendale: si pensi a una telecamera nei reparti del supermercato, per evitare che la merce venga rubata dai clienti o dagli stessi dipendenti (se al precedente punto la finalità è la tutela delle persone – dipendenti e clienti – in questo caso la tutela è il patrimonio);
3) per esigenze organizzative e produttive: si pensi a una telecamera posta sull’uscio del negozio per vedere se entrano clienti e riceverli oppure a quella posta nei pressi di un macchinario pericoloso, per verificare se funziona correttamente.
Al di fuori di tali tre finalità, l’uso delle telecamere è sempre illecito. È illecito, ad esempio, se il datore di lavoro usa la videosorveglianza per verificare se i dipendenti stanno lavorando o piuttosto chiacchierano, escono o fanno la pausa caffè. E non solo: pur ricorrendo uno dei tre predetti casi, la telecamera è illegittima se la sua presenza non viene prima comunicata ai lavoratori del reparto i quali devono sapere di essere inquadrati.
Sentenza della Corte Europea
Una sentenza della Corte Europea dei diritti umani ha di recente ritenuto ammissibile l’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro, perché vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l’area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha autorizzato l’installazione, in un negozio spagnolo, di telecamere nascoste per evitare furti da parte dei dipendenti. L’azione non è stata resa nota prima ai lavoratori proprio per fa sì di cogliere, con le mani nel sacco, il responsabile.
La posizione del Garante della Privacy
La decisione appare in contrasto con la normativa italiana, ma secondo il Garante della Privacy la limitazione della riservatezza dei dipendenti può essere giustificata da una serie di considerazioni che rendono “speciale” il caso concreto. Difatti, l’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata, infatti, ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l’area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.
La videosorveglianza occulta è, dunque, lecita solo quando diventa l’extrema ratio, a fronte di “gravi illeciti” e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore. Non può, dunque, diventare una prassi ordinaria.
Il requisito essenziale – sottolinea il Garante – affinché le telecamere nascoste sul lavoro, anche quelle destinate ad evitare furti e a tutelare il patrimonio aziendale, siano legittime resta dunque, per la Cedu, la loro rigorosa proporzionalità rispetto al fine per il quale sono state installate. Per la Grande Camera, le autorità nazionali devono garantire un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco ossia il rispetto della privacy da un lato e, dall’altro lato, l’esigenza datoriale di proteggere i propri beni e assicurare il buon funzionamento dell’attività economica, soprattutto esercitando il proprio potere disciplinare.
05/11/2019