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INDICAZIONI DEGLI ISPETTORI SUGLI IMPIANTI AUDIOVISIVI
Con la nota 299/2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito di numerose istanze da parte di imprese che intendono procedere all’installazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro, al fine di uniformare l’operatività degli Uffici Territoriali, ha ritenuto opportuno fornire indicazioni operative finalizzate a rendere più celeri le procedure autorizzative connesse a tali particolari impianti.
L’installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, infatti, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4, L. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con Rsa o Rsu ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
• In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
• In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Tipologia di impianti
Impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro.
L’installazione di tali impianti, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 L. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con Rsa o Rsu ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Occorre considerare con attenzione che l’autorizzazione è necessitata in relazione alla semplice installazione degli impianti, rispetto alla quale deve essere preventiva, senza che abbia rilievo la loro effettiva messa in funzione.
Procedure autorizzative
La tipologia di impianti oggetto della nota e descritta trova la sua legittimazione nella previsione di cui all’art. 4, c. 1, L. 300/1970. Non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e, pertanto, non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito.
Modulistica
Sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (all’indirizzo: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/default.aspx) è reperibile la modulistica che consente di inoltrare richiesta di autorizzazione di impianti di videosorveglianza e all’installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali.
I moduli consentono anche di richiedere l’integrazione/modifica ad un impianto già autorizzato. Per ogni modulo sono previsti specifici allegati.
I tempi per il rilascio del provvedimento autorizzativo decorrono dalla data di consegna a mano o a mezzo posta (in tal caso farà fede il timbro postale) della marca da bollo, o dalla data di trasmissione della dichiarazione sostitutiva per marca da bollo.
03/03/2018