__________________________________________________

 

VIDEOSORVEGLIANZA SU AUTOVEICOLI

 

Il Garante della privacy, con il provvedimento registrato in data 1° marzo 2018, n. 123, ha reso noto importanti principi anche nell’utilizzo di dispositivi di videosorveglianza su autoveicoli. A seguito di una verifica preliminare relativa all'installazione sui veicoli aziendali di un dispositivo denominato "Roadscan DTW", predisposto per essere posizionato sul parabrezza anteriore dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, che consente, anzitutto, la raccolta e la registrazione (in caso di rilevazione di alcuni parametri dinamici del veicolo quali la velocità, le accelerazioni longitudinali e traversali, le frenate brusche, le manovre improvvise tali da far presumere che il veicolo possa essere stato coinvolto in un sinistro) delle immagini relative alla sede stradale prospiciente il veicolo, nonché, anche in assenza di eventi automaticamente rilevati dal sistema, su comando attivato direttamente dall'autista (al verificarsi di situazioni anomale quali, ad esempio, un'aggressione a bordo del veicolo), le immagini della zona interna del veicolo.

Il Garante ha proceduto con le seguenti raccomandazioni, al fine di ritenere legittimo il trattamento dei dati:

·     i dati raccolti in occasione di un sinistro potranno essere conservati sino alla scadenza del termine di prescrizione di eventuali azioni connesse al verificarsi di sinistri in occasione dell'effettuazione del servizio di trasporto pubblico. La società predisporrà meccanismi di integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto per la conservazione dei dati;

·     i dati relativi alla localizzazione tramite GPS non potranno essere utilizzati al fine del rintracciamento on line del veicolo, né per definire a posteriori i percorsi effettuati;

·     gli utenti e i terzi dovranno essere informati, attraverso la predisposizione di un modello semplificato di informativa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, Codice privacy, dell'effettuazione di un trattamento di dati personali mediante rilevamento delle immagini in caso di sinistro;

·     ai dipendenti, in specie ai conducenti dei veicoli, unitamente agli elementi di cui all'articolo 13, Codice privacy, dovranno essere fornite le informazioni sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del dispositivo in relazione alle finalità mediante lo stesso perseguite;

·     l'accesso ai dati dovrà essere consentito ai soli soggetti che, in ragione delle mansioni svolte o degli incarichi affidati, possono prenderne legittimamente conoscenza;

·     la società dovrà notificare il trattamento al Garante, ai sensi del vigente articolo 37, Codice privacy, con specifico riferimento ai dati relativi alla localizzazione, qualora il trattamento abbia effettivamente inizio prima del 25 maggio 2018 (tenendo conto che tale adempimento non sarà più dovuto in data successiva al 25 maggio p.v., ai sensi del Regolamento UE 2016/679).

 

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

 

04/06/2018