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PARERE DELL'ISPETTORATO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

 

L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), con la lettera circolare del 18 giugno 2018, ha dato risposta a diverse richieste di chiarimento, da parte degli uffici territoriali, in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’articolo 4, L. 300/1970, motivati da generiche esigenze di “sicurezza del lavoro”, ricordando che l’oggetto dell’attività valutativa, in fase istruttoria, consiste in un analitico esame delle motivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate.

 

Esigenze di sicurezza del lavoro

L’INL ritiene che, nel caso di richieste di autorizzazione legate ad esigenze di “sicurezza del lavoro”, vadano puntualmente evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica che sono alla base dell’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori, corredate da un’apposita documentazione di supporto.

In particolare, le affermate necessità legate alla sicurezza del lavoro devono trovare adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR).

Di conseguenza, l’istanza di autorizzazione deve contenere in allegato gli estratti del documento di valutazione dei rischi, dai quali risulti che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria e adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.

 

 

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06/08/2018